Art. 16. Istruttoria per le operazioni di concentrazione 1. Ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge, il termine di trenta giorni indicato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e' ridotto a dieci giorni. 2. Gli uffici, acquisiti gli elementi probatori, comunicano ai soggetti nei cui confronti e' stata avviata l'istruttoria il termine di chiusura dell'istruttoria stessa, comunque non inferiore a sette giorni. 3. La proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge, deve essere comunicata agli interessati con le medesime modalita' con le quali e' comunicata l'apertura dell'istruttoria stessa. 4. Il collegio, qualora non ritenga necessario, a seguito di un'operazione ritualmente comunicata, avviare l'istruttoria, da' comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. l6 della legge n. 287 del 1990 e' riportato in nota all'art. 5.