Art. 16.
           Istruttoria per le operazioni di concentrazione
  1. Ai fini dell'istruttoria di  cui all'articolo 16, comma 4, della
legge, il termine di trenta giorni indicato dall'articolo 7, comma 1,
lettera b), e' ridotto a dieci giorni.
  2.  Gli uffici,  acquisiti  gli elementi  probatori, comunicano  ai
soggetti nei cui confronti e'  stata avviata l'istruttoria il termine
di chiusura  dell'istruttoria stessa, comunque non  inferiore a sette
giorni.
  3. La  proroga del termine  di chiusura dell'istruttoria,  ai sensi
dell'articolo 16, comma  8, della legge, deve  essere comunicata agli
interessati  con le  medesime modalita'  con le  quali e'  comunicata
l'apertura dell'istruttoria stessa.
  4.  Il  collegio, qualora  non  ritenga  necessario, a  seguito  di
un'operazione  ritualmente  comunicata,  avviare  l'istruttoria,  da'
comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
           Nota all'art. 16:
            -  Il  testo  dell'art. l6 della legge n. 287 del 1990 e'
          riportato in nota all'art. 5.