Art. 17.
               Indagini conoscitive di natura generale
  1. L'avvio  delle indagini  conoscitive di  natura generale  di cui
all'articolo  12, comma  2, della  legge puo'  essere pubblicato  nel
bollettino.
  2. Nel  corso delle indagini di  cui al comma 1  gli uffici possono
richiedere informazioni o l'esibizione di documenti, nonche' disporre
ispezioni,   perizie,  analisi   statistiche  ed   economiche  o   la
consultazione di esperti,  secondo le modalita' di  cui agli articoli
10, 11 e 12.
  3. Non si  applicano le sanzioni richiamate agli articoli  9 e 10 e
alle  richieste  di  informazioni e  documentazioni  sono  opponibili
esigenze  di  segreto  aziendale  o industriale.  Non  si  applicano,
altresi', le disposizioni in materia di accesso.
  4.  Dell'esito  delle attivita'  svolte  puo'  essere data  notizia
mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino.
  5. Qualora  nel corso dell'indagine,  di cui al  presente articolo,
emergano  elementi  di  presunzione  in merito  alla  violazione  dei
divieti  di  cui agli  articoli  2  e  3  della legge,  ovvero  siano
accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa,
il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo
6.
 
           Nota all'art. 17 e all'art. 19:
            -  I testi degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 287 del
          1990, sono riportati in  nota  all'art.  4;  l'art.  12  e'
          riportato in nota all'art.  6.