Art. 17. Indagini conoscitive di natura generale 1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge puo' essere pubblicato nel bollettino. 2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 gli uffici possono richiedere informazioni o l'esibizione di documenti, nonche' disporre ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalita' di cui agli articoli 10, 11 e 12. 3. Non si applicano le sanzioni richiamate agli articoli 9 e 10 e alle richieste di informazioni e documentazioni sono opponibili esigenze di segreto aziendale o industriale. Non si applicano, altresi', le disposizioni in materia di accesso. 4. Dell'esito delle attivita' svolte puo' essere data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino. 5. Qualora nel corso dell'indagine, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, ovvero siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa, il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo 6.
Nota all'art. 17 e all'art. 19: - I testi degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 287 del 1990, sono riportati in nota all'art. 4; l'art. 12 e' riportato in nota all'art. 6.