Art. 3.
                Comunicazione volontaria delle intese
  1. Le comunicazioni volontarie di intese, ai sensi dell'articolo 13
della  legge, sono  presentate  da  ciascuna impresa  o  da tutte  le
imprese che partecipino ad intese,  o dai consorzi ed associazioni di
imprese  in relazione  a deliberazioni  da questi  adottate e  devono
contenere le  informazioni e  recare gli  allegati che  consentano di
valutare il contenuto dell'intesa.
  2.  Le  comunicazioni sono  presentate  per  mezzo di  un  apposito
formulario, predisposto dall'Autorita',  e pubblicato nel bollettino,
nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per
la valutazione dell'intesa.
  3. L'Autorita' informa le imprese nel caso che la comunicazione sia
incompleta o irregolare. In tal  caso, il termine di cui all'articolo
13  della  legge  decorre  dal  ricevimento  delle  informazioni  che
integrano la comunicazione.
  4.  Qualsiasi  modificazione  degli elementi  essenziali  contenuti
nella comunicazione deve essere  comunicata all'Autorita', non appena
conosciuta, dalle parti o da talune  di esse. Ai fini del decorso del
termine  di cui  all'articolo  13 della  legge,  la comunicazione  di
modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa.
  5.  Le comunicazioni  sono sottoscritte  dai legali  rappresentanti
delle  imprese o  da persone  munite di  procura speciale;  esse sono
presentate, unitamente all'eventuale  procura speciale, all'Autorita'
a mezzo raccomandata con avviso  di ricevimento o mediante consegna a
mano contro ricevuta.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il testo dell'art. 13 della legge  10 ottobre 1990, n.
          287, e' il seguente:
            "Art.   13 (Comunicazione   delle intese).    -  1.    Le
          imprese    possono  comunicare    all'Autorita' le   intese
          intercorse.  Se l'Autorita'  non avvia l'istruttoria di cui
          all'art.  14 entro centoventi  giorni  dalla  comunicazione
          non  puo'    piu'   procedere a   detta istruttoria,  fatto
          salvo,  il  caso  di   comunicazioni   incomplete   o   non
          veritiere".