Art. 3. Comunicazione volontaria delle intese 1. Le comunicazioni volontarie di intese, ai sensi dell'articolo 13 della legge, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa. 2. Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un apposito formulario, predisposto dall'Autorita', e pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione dell'intesa. 3. L'Autorita' informa le imprese nel caso che la comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13 della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione. 4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione deve essere comunicata all'Autorita', non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 13 della legge, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa. 5. Le comunicazioni sono sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese o da persone munite di procura speciale; esse sono presentate, unitamente all'eventuale procura speciale, all'Autorita' a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 13 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' il seguente: "Art. 13 (Comunicazione delle intese). - 1. Le imprese possono comunicare all'Autorita' le intese intercorse. Se l'Autorita' non avvia l'istruttoria di cui all'art. 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non puo' piu' procedere a detta istruttoria, fatto salvo, il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere".