Art. 4.
                Richiesta di autorizzazione di intese
       in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge
  1. Le richieste di autorizzazione  di intese di cui all'articolo 4,
comma  3, della  legge, in  deroga al  divieto dell'articolo  2 della
legge  stessa, sono  presentate da  ciascuna  impresa o  da tutte  le
imprese che partecipino  ad intese o dai consorzi  ed associazioni di
imprese  in relazione  a deliberazioni  da questi  adottate e  devono
contenere le  informazioni e  recare gli  allegati che  consentano di
valutare il contenuto della richiesta.
  2. Le richieste sono presentate per mezzo di un apposito formulario
predisposto dall'Autorita', da pubblicarsi  nel bollettino, nel quale
sono  indicate  le informazioni  e  gli  allegati essenziali  per  la
valutazione delle richieste.
  3.  L'Autorita' puo'  richiedere alle  imprese notizie  ed elementi
integrativi  necessari per  la  valutazione della  richiesta. In  tal
caso, il termine di cui all'articolo  4, comma 3, della legge decorre
dal ricevimento di quanto richiesto.
  4.  Qualsiasi  modificazione  degli elementi  essenziali  contenuti
nella richiesta,  che e'  nota alle  parti o a  taluna di  esse, deve
essere immediatamente  comunicata dalle parti,  o da taluna  di esse,
che  ne siano  al corrente  all'Autorita'.  Ai fini  del decorso  del
termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, la comunicazione
della  modificazione   equivale  alla  presentazione  di   una  nuova
richiesta.
  5. Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle richieste, si
applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.
  6.  Della  richiesta di  autorizzazione  e'  data notizia  mediante
pubblicazione nel bollettino di  un breve avviso concernente l'intesa
oggetto  della   richiesta  di  autorizzazione,  invitando   i  terzi
interessati  a presentare  le  loro eventuali  osservazioni entro  il
termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
  7. L'autorizzazione, di cui all'articolo  4 della legge non produce
effetti anteriori alla data della richiesta.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il testo dell'art.  4 della legge 10 ottobre 1990,  n.
          287, e' il seguente:
            "Art. 4 (Deroghe al divieto di intese  restrittive  della
          liberta'  di  concorrenza).   -    1.   L'Autorita'    puo'
          autorizzare    con  proprio provvedimento, per  un  periodo
          limitato,    intese  o categorie di intese vietate ai sensi
          dell'art.  2,  che  diano  luogo    a  miglioramenti  nelle
          condizioni  di    offerta  sul    mercato i quali   abbiano
          effetti  tali da comportare un  sostanziale beneficio   per
          i    consumatori  e   che siano individuati anche   tenendo
          conto della necessita'    di  assicurare  alle  imprese  la
          necessaria  concorrenzialita'   sul piano  internazionale e
          connessi  in particolare  con l'aumento  della  produzione,
          o  con  il miglioramento   qualitativo   della   produzione
          stessa    o     della distribuzione   ovvero      con    il
          progresso  tecnico   o  tecnologico.  L'autorizzazione  non
          puo'   comunque  consentire   restrizioni  non strettamente
          necessarie  al raggiungimento delle finalita'   di  cui  al
          presente    comma    ne'   puo'  consentire  che    risulti
          eliminata    la  concorrenza  da  una parte sostanziale del
          mercato.
            2.  L'Autorita'  puo'  revocare    il  provvedimento   di
          autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida,
          qualora   l'interessato  abusi  dell'autorizzazione  ovvero
          quando   venga   meno   alcuno      dei   presupposti   per
          l'autorizzazione.
            3.   La   richiesta  di    autorizzazione  e'  presentata
          all'Autorita', che si avvale  dei poteri di  istruttoria di
          cui all'art. 14  e provvede entro centoventi  giorni  dalla
          presentazione della richiesta stessa".
            -  Il testo dell'art.  2 della legge 10 ottobre 1990,  n.
          287, e' il seguente:
            "Art.  2  (In    tese  restrittive  della   liberta'   di
          concorrenza).  -  1.   Sono considerati  intese gli accordi
          e/o le  pratiche    concordati  tra  imprese    nonche'  le
          deliberazioni,     anche  se    adottate    ai  sensi    di
          disposizioni  statutarie  o  regolamentari,  di   consorzi,
          associazioni di imprese ed altri organismi similari.
            2.  Sono  vietate  le  intese tra imprese che abbiano per
          oggetto o per effetto di impedire, restringere o    falsare
          in   maniera   consistente  il  gioco  della    concorrenza
          all'interno del   mercato nazionale o   in  una  sua  parte
          rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel:
            a)  fissare  direttamente    o  indirettamente  i  prezzi
          d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
          contrattuali;
            b)  impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli
          accessi al mercato,   gli   investimenti,    lo    sviluppo
          tecnico  o  il  progresso tecnologico;
            c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
            d)   applicare,   nei   rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti,  condizioni   oggettivamente      diverse   per
          prestazioni    equivalenti,  cosi  da  determinare per essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
            e)    subordinare  la    conclusione     di     contratti
          all'accettazione    da  parte degli   altri contraenti   di
          prestazioni supplementari  che, per loro natura  o  secondo
          gli   usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto  con
          l'oggetto dei contratti stessi.
             3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".