Art. 4. Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge 1. Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto dell'articolo 2 della legge stessa, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto della richiesta. 2. Le richieste sono presentate per mezzo di un apposito formulario predisposto dall'Autorita', da pubblicarsi nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione delle richieste. 3. L'Autorita' puo' richiedere alle imprese notizie ed elementi integrativi necessari per la valutazione della richiesta. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento di quanto richiesto. 4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella richiesta, che e' nota alle parti o a taluna di esse, deve essere immediatamente comunicata dalle parti, o da taluna di esse, che ne siano al corrente all'Autorita'. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, la comunicazione della modificazione equivale alla presentazione di una nuova richiesta. 5. Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle richieste, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5. 6. Della richiesta di autorizzazione e' data notizia mediante pubblicazione nel bollettino di un breve avviso concernente l'intesa oggetto della richiesta di autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione. 7. L'autorizzazione, di cui all'articolo 4 della legge non produce effetti anteriori alla data della richiesta.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' il seguente: "Art. 4 (Deroghe al divieto di intese restrittive della liberta' di concorrenza). - 1. L'Autorita' puo' autorizzare con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'art. 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessita' di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialita' sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non puo' comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalita' di cui al presente comma ne' puo' consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 2. L'Autorita' puo' revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione. 3. La richiesta di autorizzazione e' presentata all'Autorita', che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'art. 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa". - Il testo dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' il seguente: "Art. 2 (In tese restrittive della liberta' di concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".