Art. 5.
                       Comunicazione preventiva
                 delle operazioni di concentrazione
  1. Le comunicazioni preventive  delle operazioni di concentrazione,
di cui all'articolo 16, comma  1, della legge, devono contenere tutte
le  informazioni  ed  essere  corredate degli  allegati  ed  elementi
essenziali   ad   una   completa   valutazione   dell'operazione   di
concentrazione.
  2.  Le   comunicazioni  sono   presentate  secondo   il  formulario
predisposto  dall'Autorita' e  pubblicato nel  bollettino, nel  quale
sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al
comma 1.
  3.  L'Autorita'  informa  le  imprese  nel  caso  di  comunicazione
gravemente  inesatta, incompleta  o non  veritiera. In  tal caso,  il
termine di  trenta giorni previsto  dall'articolo 16, comma  4, della
legge  decorre dal  ricevimento delle  informazioni che  integrano la
comunicazione.
  4.  Ai  fini  della  sottoscrizione  e  della  presentazione  della
comunicazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.
 
           Nota all'art. 5:
            -  Il testo dell'art. 16 della legge  10 ottobre 1990, n.
          287, e' il seguente:
            Art. 16 (Comunicazione delle  concentrazioni).  -  1.  Le
          operazioni  di concentrazione  di  cui  all'art.  5  devono
          essere  preventivamente comunicate   all'Autorita'  qualora
          il  fatturato    totale realizzato   a livello    nazionale
          dall'insieme   delle  imprese   interessate  sia  superiore
          a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato
          totale  realizzato  a livello nazionale dall'impresa di cui
          e' prevista l'acquisizione   sia   superiore a    cinquanta
          miliardi    di lire.  Tali valori  sono  incrementati  ogni
          anno  di     un     ammontare     equivalente   all'aumento
          dell'indice   del   deflattore   dei  prezzi  del  prodotto
          interno lordo.
            2.  Per  gli    istituti  bancari   e   finanziari     il
          fatturato   e' considerato pari al valore di  un decimo del
          totale dell'attivo dello stato  patrimoniale,  esclusi    i
          conti  d'ordine,  e per  le compagnie di assicurazione pari
          al valore dei premi incassati.
            3. Entro   cinque giorni   dalla comunicazione    di  una
          operazione  di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al
          Presidente del Consiglio dei  Ministri   ed   al   Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e dell'artigianato.
            4.   Se    l'Autorita'  ritiene  che  un'operazione    di
          concentrazione sia suscettibile   di  essere    vietata  ai
          sensi  dell'art.    6,  avvia    entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della notifica, o dal momento in cui  ne  abbia
          comunque  avuto  conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle
          norme dell'art.    14.    L'Autorita',    a    fronte    di
          un'operazione     di concentrazione ritualmente comunicata,
          qualora non ritenga  necessario  avviare      l'istruttoria
          deve     dare  comunicazione    alle    imprese interessate
          ed  al   Ministro  dell'industria,    del   commercio     e
          dell'artigianato  delle    proprie  conclusioni nel merito,
          entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
            5.  L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad
          operazioni di concentrazione  soggetta  alla  comunicazione
          di cui al comma 1 deve essere    comunicata   all'Autorita'
          contestualmente       alla         sua  comunicazione  alla
          Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
            6.   Nel  caso   di   offerta  pubblica    di    acquisto
          comunicata  all'Autorita'    ai    sensi  del    comma   5,
          l'Autorita' deve  notificare l'avvio dell'istruttoria entro
          quindici   giorni dal  ricevimento  della  comunicazione  e
          contestualmente     darne  comunicazione  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.
            7.  L'Autorita' puo'   avviare   l'istruttoria dopo    la
          scadenza    dei  termini  di cui al presente articolo,  nel
          caso in cui le informazioni fornite  dalle  imprese  con la
          comunicazione  risultino  gravemente inesatte, incomplete o
          non veritiere.
            8.   L'Autorita',   entro   il termine   perentorio    di
          quarantacinque  giorni  dall'inizio dell'istruttoria di cui
          al presente articolo, deve  dare      comunicazione    alle
          imprese    interessate    ed  al   Ministro dell'industria,
          del   commercio   e   dell'artigianato,    delle    proprie
          conclusioni nel merito. Tale termine  puo' essere prorogato
          nel corso dell'istruttoria  per  un  periodo  non superiore
          a    trenta   giorni, qualora  le  imprese  non  forniscano
          informazioni  e  dati  a   loro richiesti che  siano  nella
          loro disponibilita'".