Art. 6.
                        Avvio dell'istruttoria
  1. Il  collegio, nei casi  di presunta infrazione agli  articoli 2,
comma 2,  3 e  6, comma  1, della legge,  valutate le  proposte degli
uffici, delibera  sull'avvio dell'istruttoria di cui  all'articolo 14
della legge.
  2.  Nel caso  di presentazione  di richieste  di autorizzazione  in
deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge, l'istruttoria
ha  inizio  dal  momento   della  presentazione  della  richiesta  di
autorizzazione   completa  delle   informazioni   e  degli   allegati
essenziali. Qualora  le richieste  di autorizzazione in  deroga siano
presentate nel corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo
14  della legge,  l'Autorita'  puo' procedere  alla loro  valutazione
nell'ambito  dell'istruttoria stessa,  ove  necessario prorogando  il
termine fissato per la sua conclusione.
  3.  Il provvedimento  di avvio  dell'istruttoria deve  indicare gli
elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il termine di
conclusione  del  procedimento,  il  responsabile  del  procedimento,
l'ufficio dove si puo' prendere  visione degli atti del procedimento,
nonche' il termine  entro il quale le imprese e  gli enti interessati
possono esercitare il  diritto di essere sentiti  di cui all'articolo
14, comma 1, della legge.
  4. Il  provvedimento di  avvio dell'istruttoria e'  notificato alle
imprese e  agli enti  interessati, nonche' ai  soggetti che  ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, della  legge, avendo un interesse diretto,
immediato  ed  attuale,  hanno  presentato denunce  o  istanze  utili
all'avvio  dell'istruttoria. Qualora  l'istruttoria riguardi  imprese
che  operano   nel  settore   assicurativo,  ne  e'   data  immediata
comunicazione all'ISVAP.
  5. La notificazione  puo' essere effettuata da un  funzionario o da
altro  dipendente  appositamente incaricato  dell'Autorita'  mediante
consegna  nelle mani  proprie  del destinatario  ovvero  a mezzo  del
servizio postale  secondo le  modalita' di  cui all'articolo  149 del
codice di procedura civile.
  6.  Nel  caso  che  per  il rilevante  numero  dei  destinatari  la
notificazione   personale  risulti   impossibile  o   particolarmente
gravosa,  la notificazione  e'  effettuata  tramite pubblicazione  su
almeno due quotidiani a diffusione  nazionale o mediante altre idonee
forme di pubblicita'.
  7.   Dell'avvio   dell'istruttoria   e'   data   notizia   mediante
pubblicazione del relativo provvedimento nel bollettino.
 
           Note all'art. 6:
            -  I  testi  degli  articoli 2 e 4 della legge 10 ottobre
          1990, n. 287, sono in nota all'art. 4.
            - Il testo dell'art.  3 della legge 10 ottobre 1990,   n.
          287, e' il seguente:
            "Art.  3 (Abuso di posizione dominante).  - 1. E' vietato
          l'abuso da parte di  una o piu'  imprese di  una  posizione
          dominante  all'interno del mercato  nazionale o in  una sua
          parte rilevante, ed  inoltre e' vietato:
            a)  imporre direttamente   o indirettamente    prezzi  di
          acquisto,   di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente gravose;
            b)  impedire o limitare la produzione,  gli sbocchi o gli
          accessi al mercato, lo sviluppo tecnico  o    il  progresso
          tecnologico, a danno dei consumatori;
            c)   applicare    nei  rapporti  commerciali  con   altri
          contraenti   condizioni   oggettivamente   diverse      per
          prestazioni  equivalenti,  cosi'  da  determinare  per essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
            d)    subordinare  la     conclusione  dei      contratti
          all'accettazione    da  parte degli   altri contraenti   di
          prestazioni supplementari    che,  per  loro    natura    e
          secondo    gli  usi   commerciali,   non   abbiano   alcuna
          connessione con l'oggetto dei contratti stessi".
            - Il testo dell'art.  6 della legge 10 ottobre 1990,   n.
          287, e' il seguente:
            "Art.    6 (Divieto   delle operazioni  di concentrazione
          restrittive  della  liberta'  di  concorrenza).  -  1.  Nei
          riguardi  delle  operazioni di concentrazione   soggette  a
          comunicazione  ai  sensi  dell'art.  16, l'Autorita' valuta
          se comportino la costituzione   o il rafforzamento  di  una
          posizione  dominante  sul  mercato  nazionale  in  modo  da
          eliminare o  ridurre  in  modo  sostanziale e  durevole  la
          concorrenza.  Tale situazione deve  essere valutata tenendo
          conto  delle possibilita' di scelta   dei    fornitori    e
          degli  utilizzatori,   della   posizione  sul mercato delle
          imprese interessate,   del loro   accesso alle    fonti  di
          approvvigionamento    o  agli   sbocchi di   mercato, della
          struttura  dei  mercati,   della   situazione   competitiva
          dell'industria  nazionale,  delle barriere  all'entrata sul
          mercato  di  imprese concorrenti,   nonche'  dell'andamento
          della  domanda  e  dell'offerta  dei  prodotti o servizi in
          questione.
            2.  L'Autorita', al   termine dell'istruttoria    di  cui
          all'art.  16,  comma  4,  quando   accerti che l'operazione
          comporta  le conseguenze di cui  al   comma  1,   vieta  la
          concentrazione   ovvero  l'autorizza prescrivendo le misure
          necessarie ad impedire tali conseguenze".
            - Il testo dell'art. 14 della legge  10 ottobre 1990,  n.
          287, e' il seguente:
            "Art.  14 (Istruttoria).  - 1.  L'Autorita', nei  casi di
          presunta   infrazione  agli  articoli  2    o  3,  notifica
          l'apertura dell'istruttoria alle  imprese   e   agli   enti
          interessati.   I  titolari   o  legali rappresentanti delle
          imprese  ed  enti  hanno   diritto   di   essere   sentiti,
          personalmente  o  a  mezzo  di    procuratore speciale, nel
          termine fissato contestualmente  alla  notifica  ed   hanno
          facolta'  di  presentare deduzioni e pareri in ogni  stadio
          dell'istruttoria,  nonche'  di  essere  nuovamente  sentiti
          prima della chiusura di questa.
            2.  L'Autorita' puo'  in ogni   momento  dell'istruttoria
          richiedere  alle imprese,  enti o persone  che ne  siano in
          possesso,  di fornire informazioni e  di esibire  documenti
          utili  ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine
          di    controllare  i  documenti  aziendali  e  di prenderne
          copia, anche  avvalendosi  della  collaborazione di   altri
          organi    dello    Stato;   disporre  perizie  e    analisi
          economiche   e  statistiche  nonche'  la  consultazione  di
          esperti  in  ordine  a qualsiasi elemento rilevante ai fini
          dell'istruttoria.
            3  . Tutte   le notizie,   le informazioni   o  i    dati
          riguardanti    le  imprese oggetto di istruttoria  da parte
          dell'Autorita' sono tutelati dal     segreto      d'ufficio
          anche  nei   riguardi   delle   pubbliche amministrazioni.
            4.  I    funzionari  dell'Autorita'  nell'esercizio delle
          loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono  vincolati
          dal segreto d'ufficio.
            5.   Con   provvedimento   dell'Autorita',   i   soggetti
          richiesti  di fornire gli elementi di cui al  comma 2  sono
          sottoposti  alla  sanzione amministrativa  pecuniaria  fino
          a   cinquanta   milioni   di    lire    se  rifiutano    od
          omettono,  senza   giustificato   motivo,   di fornire   le
          informazioni  o   di  esibire   i  documenti  ovvero   alla
          sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento  milioni di
          lire se forniscono informazioni  od esibiscono    documenti
          non    veritieri. Sono   salve le diverse sanzioni previste
          dall'ordinamento vigente".
            - Il testo dell'art. 12 della legge n. 287 del 1990 e' il
          seguente:
            "Art.  12 (Poteri  di   indagine). -   1.    L'Autorita',
          valutati    gli elementi comunque in  suo possesso e quelli
          portati  a sua conoscenza da pubbliche   amministrazioni  o
          da     chiunque  vi  abbia    interesse,  ivi  comprese  le
          associazioni rappresentative  dei consumatori,  procede  ad
          istruttoria   per   verificare   l'esistenza di  infrazioni
          ai  divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.
            2. L'Autorita'  puo', inoltre, procedere, d'ufficio  o su
          richiesta del Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  o  del  Ministro    delle  partecipazioni
          statali, ad  indagini conoscitive  di natura generale   nei
          settori    economici nei quali   l'evoluzione degli scambi,
          il comportamento    dei  prezzi,    o  altre    circostanze
          facciano   presumere   che  la  concorrenza  sia  impedita,
          ristretta o falsata".
             - Il testo dell'art. 149 del c.p.c. e' il seguente:
            "Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale). -
          Se  non  e'  fatto  espresso    divieto  dalla  legge,   la
          notificazione puo' eseguirsi anche  a  mezzo  del  servizio
          postale.  In  tal  caso  l'ufficiale giudiziario  scrive la
          relazione  di  notificazione sull'originale  e sulla  copia
          dell'atto  facendovi menzione   dell'ufficio postale    per
          mezzo   del  quale   spedisce  la  copia  al   destinatario
          in   piego raccomandato   con  avviso    di    ricevimento.
          Quest'ultimo e'  allegato all'originale".