Art. 7.
                    Partecipazione all'istruttoria
  1. Possono partecipare all'istruttoria:
  a)  i soggetti  ai quali  e' stato  notificato il  provvedimento di
avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
  b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' le
associazioni rappresentative  dei consumatori, cui possa  derivare un
pregiudizio diretto,  immediato ed  attuale dalle  infrazioni oggetto
dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati  in esito alla stessa e
che facciano  motivata richiesta  di intervenire entro  trenta giorni
dalla  pubblicazione  nel  bollettino   del  provvedimento  di  avvio
dell'istruttoria.
  2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di:
  a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;
    b) accedere ai documenti, ai sensi dell'articolo 13.
  3.  I soggetti  ai quali  e' stato  notificato il  provvedimento di
avvio  dell'istruttoria, ai  sensi  dell'articolo 6,  comma 4,  hanno
diritto di essere  sentiti ai sensi dell'articolo 14,  comma 1, della
legge.
  4.  Nel  corso  delle   audizioni  i  soggeti  interessati  possono
comparire  in persona  del  proprio rappresentante  legale oppure  di
procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa
del potere  di rappresentanza. Essi possono  altresi' farsi assistere
da consulenti di  propria fiducia, senza tuttavia  che l'esercizio di
tale facolta' comporti la sospensione dell'audizione.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il  testo  dell'art. 14 della legge n. 287 del 1990 e'
          riportato in nota all'art. 6.