Art. 8.
                          Poteri istruttori
  1.  I poteri  istruttori di  cui  all'articolo 14,  comma 2,  della
legge, sono  esercitati a decorrere dalla  notifica del provvedimento
di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche
contestualmente  alla  notifica  stessa.   Nel  caso  che  l'apertura
dell'istruttoria sia stata notificata  ad una pluralita' di soggetti,
i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno
di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata.
  2. Gli uffici possono sentire,  al fine di integrare l'istruttoria,
ogni  altra persona,  impresa o  ente, verbalizzando  le informazioni
raccolte.
  3. Degli accertamenti svolti  nel corso delle procedure istruttorie
e' in ogni caso informato il collegio.
  4. Ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, l'Autorita' puo'  avvalersi della collaborazione della Guardia
di finanza.
 
           Note all'art. 8:
            -  Il  testo  dell'art. 14 della legge n. 287 del 1990 e'
          riportato in nota all'art. 6.
            -  Il  testo dell'art.  54   della   legge   6   febbraio
          1996,   n.  52 (Disposizioni    per    l'adempimento     di
          obblighi       derivanti dall'appartenenza      dell'Italia
          alle       Comunita'    europee    Legge comunitaria 1994),
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.  34 del 10 febbraio
          1996, e' il seguente:
            "Art.  54    (Cooperazione  con  la  Commissione    delle
          Comunita'  europee  in materia   di concorrenza).  - 1.  Ai
          sensi  dell'art. 10,  comma 4, della   legge    10  ottobre
          1990,   n.   287, l'Autorita'  garante  della concorrenza e
          del mercato, in   applicazione dei  regolamenti  (CEE)  del
          Consiglio  n.  17/1962,    n.  1017/1968,  n. 4056/1986, n.
          3975/1987 e n.  4064/1989, in materia  di  concorrenza,  e'
          competente a provvedere:
            a)  alla   esecuzione degli accertamenti richiesti  dalla
          Commissione delle Comunita' europee;
            b)  alla  assistenza  da  prestare    agli  agenti  della
          Commissione   delle   Comunita'   europee     in  relazione
          all'assolvimento dei loro    compiti  e  all'esecuzione  di
          accertamenti nel territorio dello Stato.
            2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da
          espletare  con  le    modalita'  previste   dalla normativa
          comunitaria, l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato  dispone  dei poteri istruttori di cui all'art. 14,
          comma 2, della  legge 10 ottobre 1990, n. 287. In caso   di
          opposizione    dell'impresa  interessata   e su   richiesta
          della  Commissione    delle  Comunita'    europee,     puo'
          richiedere    l'intervento  della  Guardia  di finanza, che
          esegue gli accertamenti richiesti, con i    poteri  e    le
          facolta'    previsti  dai    decreti del   Presidente della
          Repubblica 26  ottobre 1972, n. 633,  e 29 settembre  1973,
          n.  600,  e  successive  modificazioni, e dalle altre norme
          tributarie.
            3.  Gli    esiti degli accertamenti eseguiti  a norma dei
          commi   1 e 2 sono    destinati    esclusivamente      alla
          Commissione   delle  Comunita' europee e non possono essere
          utilizzati ad altri fini.
            4.   L'Autorita'  garante   della   concorrenza   e   del
          mercato,  nell'espletamento  delle  istruttorie   di cui al
          titolo  II della legge 10 ottobre 1990, n. 287,  si  avvale
          della  collaborazione dei militari della Guardia di finanza
          che agiscono  con i poteri e con le  facolta'  indicati  al
          comma  2 utilizzando   strutture e personale esistenti e in
          modo da non determinare oneri aggiuntivi.
            5. L'Autorita' garante  della concorrenza e del  mercato,
          in quanto autorita' nazionale   competente in   materia  di
          concorrenza, applica, fatto salvo quanto disposto dall'art.
          20  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, gli  articoli 85,
          paragrafo 1, ed 86  del Trattato istitutivo della Comunita'
          europea, utilizzando i    poteri  ed  agendo    secondo  le
          procedure  di  cui   al titolo II, capo II, della  modesima
          legge n. 287 del 1990. L'Autorita' informa  la  Commissione
          delle  Comunita'  europee e   sospende lo   svolgimento del
          procedimento qualora   la Commissione inizi,  con  riguardo
          alla  medesima    fattispecie,  una  procedura  a norma dei
          regolamenti comunitari".