Art. 8. Poteri istruttori 1. I poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso che l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralita' di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata. 2. Gli uffici possono sentire, al fine di integrare l'istruttoria, ogni altra persona, impresa o ente, verbalizzando le informazioni raccolte. 3. Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie e' in ogni caso informato il collegio. 4. Ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 14 della legge n. 287 del 1990 e' riportato in nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee Legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1996, e' il seguente: "Art. 54 (Cooperazione con la Commissione delle Comunita' europee in materia di concorrenza). - 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/1962, n. 1017/1968, n. 4056/1986, n. 3975/1987 e n. 4064/1989, in materia di concorrenza, e' competente a provvedere: a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunita' europee; b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunita' europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato. 2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalita' previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri istruttori di cui all'art. 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' richiedere l'intervento della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, con i poteri e le facolta' previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie. 3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunita' europee e non possono essere utilizzati ad altri fini. 4. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facolta' indicati al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorita' nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, gli articoli 85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della modesima legge n. 287 del 1990. L'Autorita' informa la Commissione delle Comunita' europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma dei regolamenti comunitari".