Art. 9.
         Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti
  1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono
essere formulate  per iscritto e  comunicate secondo le  modalita' di
cui all'articolo 19.
  2. Esse devono sinteticamente indicare:
  a)  i  fatti e  le  circostanze  in  ordine  ai quali  si  chiedono
chiarimenti;
    b) lo scopo;
  c) il termine entro il quale  dovra' pervenire la risposta o essere
esibito  il documento,  il  quale deve  essere  congruo in  relazione
all'urgenza  del caso  ed  alla natura,  quantita'  e qualita'  delle
informazioni  richieste,  tenuto  conto   del  tempo  necessario  per
predisporle;
  d)  le modalita'  attraverso le  quali dovranno  essere fornite  le
informazioni e la persona o le  persone cui potranno essere esibiti i
documenti o comunicate le informazioni richieste;
  e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo,
senza giustificato  motivo, di fornire  le informazioni od  esibire i
documenti richiesti,  nonche' quelle previste nel  caso siano fornite
informazioni o esibiti documenti non veritieri.
  3. I  documenti di  cui e'  richiesta l'esibizione  dovranno essere
forniti in  originale o  copia dichiarata conforme  all'originale con
attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.
  4.  Le  richieste di  informazioni  e  di esibizione  di  documenti
possono essere formulate  anche oralmente, nel corso  di audizioni od
ispezioni, rendendo note all'interessato  e verbalizzando le medesime
indicazioni  previste dal  comma 2.  Nel  caso di  risposta orale  ed
immediata  o  di esibizione  immediata  di  documenti, e'  consentito
integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.
  5.  Dell'esibizione  di  documenti  e  delle  informazioni  fornite
oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalita' di cui
all'articolo 18.
  6. L'obbligo  di fornire le  informazioni e di esibire  i documenti
richiesti ad  imprese o ad  enti grava  sui titolari delle  imprese o
loro rappresentanti e, se si tratta  di enti con o senza personalita'
giuridica, su coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la
rappresentanza legale.