IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto l'articolo 40 della legge 23 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  ed  in
particolare gli articoli 2, 8 e 9; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Sentita la Conferenza  unificata  Statoregionicitta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 5 febbraio 1998; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 4 marzo 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del  13
maggio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 12 giugno 1998; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
Dimensionamento ottimale  delle  istituzioni  scolastiche  statali  e
                   organici funzionali di istituto 
                               Art. 1. 
                          F i n a l i t a' 
 
  1. Il raggiungimento delle dimensioni  ottimali  delle  istituzioni
scolastiche  ha  la  finalita'  di  garantire  l'efficace   esercizio
dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,
n. 59, di dare stabilita' nel tempo  alle  stesse  istituzioni  e  di
offrire alle comunita' locali una pluralita'  di  scelte,  articolate
sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione. 
  2. Il dimensionamento  e'  altresi'  finalizzato  al  conseguimento
degli    obiettivi    didatticopedagogici    programmati,    mediante
l'inserimento dei giovani in una  comunita'  educativa  culturalmente
adeguata e idonea a stimolarne le capacita'  di  apprendimento  e  di
socializzazione. 
  3. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1
ha l'ulteriore finalita' di assicurare alle  istituzioni  scolastiche
la necessaria capacita' di confronto, interazione e negoziazione  con
gli enti locali, le  istituzioni,  le  organizzazioni  sociali  e  le
associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza. 
 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
           Note al preambolo: 
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
             Puo' inviare messaggi alle Camere. 
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione. 
            Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di 
          legge di iniziativa del Governo. 
            Promulga le legge ed emana i decreti aventi valore di 
          legge e i regolamenti. 
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i trattati internazionali, previa, quando 
          occorra, l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara 
          lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificienze della Repubblica". 
            - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 21  della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa): 
            "2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1,  si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge. 
            3. I requisiti dimensionali ottimali  per  l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi". 
            - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
            "2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici delle materie e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari". 
            - Il D.Lgs.16 aprile 1994, n.  297,  reca:  "Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado". 
            - Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 23 
          dicembre 1997, n. 449: 
            "Art. 40 (Personale della scuola). -  1.  Il  numero  dei
          dipendenti del comparto scuola  deve  risultare  alla  fine
          dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a  quello
          rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero  costituisce
          il  limite  massimo  del  personale  in  servizio.  Tra   i
          dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della
          programmazione  sono  inclusi  i  supplenti  annuali  e   i
          supplenti  temporanei  con  la  esclusione   dei   soggetti
          chiamati a  svolgere  supplenze  brevi.  La  spesa  per  le
          supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998  superiore
          a quella  resasi  necessaria  per  soddisfare  le  esigenze
          dell'anno 1997. Con decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per la funzione pubblica, previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per  materia,  da  esprimere  entro
          trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede  alla
          determinazione della  consistenza  numerica  del  personale
          alla data del 31 dicembre 1999. Con  decreti  del  Ministro
          della pubblica istruzione, previo parere delle  Commissioni
          parlamentari competenti per  materia,  da  esprimere  entro
          trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono  individuati
          i criteri  e  le  modalita'  per  il  raggiungimento  delle
          finalita' predette  mediante  disposizioni  sugli  organici
          funzionali di istituto, sulla formazione delle  cattedre  e
          delle classi, sul contenimento delle  supplenze  temporanee
          di  breve  durata  assicurando  comunque  il  perseguimento
          dell'obiettivo  tendenziale  della  riduzione  del   numero
          massimo di alunni per classe  con  priorita'  per  le  zone
          svantaggiate,  per  le  piccole  isole,  per  le  zone   di
          montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio
          di  devianza  minorile  e  giovanile.  In  attuazione   dei
          principi generali fissati dalla legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e' assicurata l'integrazione scolastica  degli  alunni
          handicappati  con  interventi  adeguati  al  tipo  e   alla
          gravita'  dell'handicap,  compreso  il  ricorso   all'ampia
          flessibilita'  organizzativa  e  funzionale  delle  classi,
          prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della  legge  15  marzo
          1997, n.  59,  nonche'  la  possibilita'  di  assumere  con
          contratto a tempo determinato  insegnanti  di  sostegno  in
          deroga al rapporto docentialunni indicato al  comma  3,  in
          presenza di handicap particolarmente gravi, fermo  restando
          il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono
          abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da  1  a
          3, e 443 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni ordine e grado, approvato con decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della
          personalita' giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21,
          commi da 1 a 4, della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e'
          consentita,  altresi',  alle  istituzioni  scolastiche   la
          stipulazione  di  contratti  di  prestazione  d'opera   con
          esperti per particolari attivita' ed insegnamenti,  purche'
          non sostitutivi di quelli curricolari, per  sperimentazioni
          didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento  dell'offerta
          formativa e per l'avvio  dell'autonomia  delle  istituzioni
          scolatiche.  Al  fine  di  incrementare   la   preparazione
          tecnicoprofessionale dei giovani, dopo il conseguimento del
          diploma finale  di  istruzione  secondaria  superiore,  nel
          quadro   del   sistema   formativo   integrato   e    della
          programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
          le  regioni  concordano  modalita'   di   intese   per   la
          realizzazione,  anche  nelle  istituzioni  scolastiche,  di
          corsi di  formazione  superiore  non  universitaria,  anche
          mediante la costituzione di  forme  associative  con  altri
          soggetti del territorio ed utilizzando le risorse  messe  a
          disposizione  anche  dall'Unione  europea,  dalle  regioni,
          dagli enti  locali  e  da  altre  istituzioni  pubbliche  e
          private. 
            2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi  per
          titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle
          cattedre o posti accantonati al 1  settembre  1992  secondo
          quanto previsto dall'art.  3,  comma  22,  quarto  periodo,
          della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  hanno  diritto,  a
          decorrere dall'anno scolastico 1997-1998,  alla  precedenza
          assoluta  nel  conferimento  delle  supplenze   annuali   e
          temporanee del personale docente nella provincia per cui e'
          valida la graduatoria del  concorso.  La  precedenza  opera
          prima di quella prevista dall'art. 522, comma 5, del  testo
          unico di cui al comma 1. 
            3. La dotazione organica di insegnanti  di  sostegno  per
          l'integrazione degli alunni handicappati e'  fissata  nella
          misura di un insegnante  per  ogni  gruppo  di  138  alunni
          complessivamente  frequentanti  gli   istituti   scolastici
          statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale
          consolidamento, in misura non superiore all'80  per  cento,
          della dotazione di posti di organico e di  fatto  esistenti
          nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando  il  vincolo
          di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1.  I  criteri  di
          ripartizione degli insegnanti di  sostegno  tra  i  diversi
          gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari
          dell'istruzione  secondaria,  nonche'  di  assegnazione  ai
          singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di
          cui al comma 1, assicurando la continuita' educativa  degli
          insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti
          volti a  sperimentare  modelli  efficaci  di  integrazione,
          nelle  classi  ordinarie,  e  ad  assicurare  il   successo
          formativo di alunni con particolari forme di handicap  sono
          approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre
          l'assegnazione delle risorse umane necessarie e  dei  mezzi
          finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili
          didattici  funzionali  allo  sviluppo  delle  potenzialita'
          esistenti nei medesimi alunni, nonche' per  l'aggiornamento
          del  personale.  Le  esperienze  acquisite  sono  messe   a
          disposizione di altre scuole. 
            4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al
          comma 1, si procede, altresi', alla revisione  dei  criteri
          di   determinazione   degli    organici    dei    personale
          amministrativo,  tecnico,  ausiliario  della  scuola,   ivi
          compresi gli istituti di educazione, nelle  forme  previste
          dall'art. 31 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  tenendo
          conto dei  compiti  connessi  all'esercizio  dell'autonomia
          delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni 
          di competenze tra aree e profili professionali. 
            5. In coerenza  con  i  poteri  di  organizzazione  e  di
          gestione attribuiti sono rimesse alle  singole  istituzioni
          scolastiche le decisioni  organizzative,  amministrative  e
          gestionali che assicurano efficacia  e  funzionalita'  alla
          prestazione dei servizi,  consentendo,  tra  l'altro,  alle
          stesse  istituzioni,  anche  consorziate   fra   loro,   di
          deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di  pulizia
          dei locali  scolastici  e  delle  loro  pertinenze,  previa
          riduzione della dotazione organica di  istituto,  approvata
          dal  provveditore  agli  studi  sulla   base   di   criteri
          predeterminati  idonei  anche  ad  evitare  situazioni   di
          soprannumero del personale, in misura  tale  da  consentire
          economie nella spesa. Con decreto del Ministro del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, su  proposta
          del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento
          delle economie realizzate, sono  effettuate  le  occorrenti
          variazioni  di  bilancio.   In   sede   di   contrattazione
          decentrata  a  livello  provinciale  sono   ridefinite   le
          modalita'  di  organizzazione  del  lavoro  del   personale
          ausiliario che non svolga attivita' di pulizia. 
            6.  Dall'attuazione  dei  commi  1,  3,  4  e  12  devono
          conseguirsi  complessivamente  risparmi  pari  a  lire  442
          miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per  l'anno
          1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno  2000.  Le  predette
          somme  sono  calcolate  al  netto  dei  risparmi  di  spesa
          destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7. 
            7. I risparmi derivanti dall'applicazione  del  comma  1,
          con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione  di
          spesa relativa alle supplenze brevi,  stimati,  in  ragione
          d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire  1.260
          miliardi  a  decorrere  dall'anno  2000,  sono   destinati,
          dall'anno scolastico  1999-2000,  nel  limite  del  50  per
          cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed
          in lire 630  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2000,  alla
          costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello  stato
          di previsione del Ministero della pubblica  istruzione,  da
          ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica, su proposta del  Ministro
          della pubblica istruzione, da destinare all'incremento  dei
          fondi  di  istituto  per  la  retribuzione  accessoria  del
          personale, finalizzata al sostegno delle attivita' e  delle
          iniziative   connesse   all'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche. Le risorse che  si  rendono  disponibili  sono
          ripartite  su  base  provinciale.  Previa  verifica   delle
          economie  derivanti  dall'applicazione  del  comma  5,   il
          predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000,
          di una ulteriore quota pari al 60 per cento  da  calcolarsi
          sulle  economie  riscontrate,  al  netto  delle  somme   da
          riassegnare alle singole  istituzioni  scolastiche  per  la
          stipula dei contratti di appalto di cui al  medesimo  comma
          5. 
            8. Con periodicita' annuale, si  provvede  alla  verifica
          dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione  del
          comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con 
          lo stanziamento del fondo di cui al comma 7. 
            9. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  24,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1,  comma
          77, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  attribuita
          agli  uffici  periferici  del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della  programmazione  economica  la  competenza
          all'ordinazione dei  pagamenti,  a  mezzo  ruoli  di  spesa
          fissa, delle  retribuzioni  spettanti  al  personale  della
          scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze
          annuali  e  supplenze  fino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto. 
            10. I concorsi per titoli ed esami  a  cattedre  e  posti
          d'insegnamento  nelle  scuole  secondarie  possono   essere
          indetti al fine di reclutare docenti per  gli  insegnamenti
          che   presentano   maggiore   fabbisogno   e   per   ambiti
          disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in  piu'
          scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai  quali
          si puo' accedere con il medesimo titolo di studio. 
            11. E' estesa all'anno scolastico 1998-1999 la  validita'
          delle graduatorie dei concorsi  per  titoli  ed  esami  del
          personale docente e a posti di coordinatore amministrativo,
          nonche' delle graduatorie di conferimento  delle  supplenze
          del  personale  docente  e  del  personale   amministrativo
          tecnico ed ausiliario. 
            12.  Con  effetto  dall'anno  scolastico  1997-1998  sono
          aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle 
          commissioni di esami di licenza media. 
            13. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si
          applicano  alla  regione  Valle  d'Aosta  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia
          nell'ambito  delle  competenze  derivanti  dai   rispettivi
          statuti e dalle norme di attuazione". 
            - Si riporta il testo degli articoli 2, 8 e 9 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  provincie
          autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie
          ed i compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle
          province e dei comuni, con  la  Conferenza  Statocitta'  ed
          autonomie locali): 
            "Art.  2  (Compiti).  -  1.  Al  fine  di  garantire   la
          partecipazione delle regioni e delle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  a  tutti  i  processi  decisionali  di
          interesse regionale, interregionale ed  infraregionale,  la
          Conferenza Statoregioni: 
               a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3; 
               b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4; 
            c)   nel   rispetto   delle   competenze   del   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica, promuove
          il coordinamento della programmazione statale  e  regionale
          ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
          soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o  servizi
          di  pubblico   interesse   aventi   rilevanza   nell'ambito
          territoriale delle regioni e delle province 
          autonome di Trento e di Bolzano; 
            d) acquisisce le designazioni  dei  rappresentanti  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di 
          Bolzano, nei casi previsti dalla legge; 
            e) assicura lo scambio di dati  ed  informazioni  tra  il
          Governo, le regioni e le province autonome di Trento e 
          di Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
            f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali  e  dalle
          relative norme di attuazione, determina, nei casi  previsti
          dalla  legge,  i  criteri  di  ripartizione  delle  risorse
          finanziarie che  la  legge  assegna  alle  regioni  e  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano, anche a  fini  di
          perequazione; 
            g) adotta i provvedimenti che  sono  ad  essa  attribuiti
          dalla legge; 
            h) formula inviti  e  proposte  nei  confronti  di  altri
          organi dello Stato, di  enti  pubblici  o  altri  soggetti,
          anche  privati,  che  gestiscono  funzioni  o  servizi   di
          pubblico interesse; 
            i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i  responsabili
          di enti ed organismi  che  svolgono  attivita'  o  prestano
          servizi strumentali all'esercizio di  funzioni  concorrenti
          tra Governo, regioni e province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano; 
            l) approva gli schemi di convenzione tipo per  l'utilizzo
          da parte dello Stato e delle regioni di  uffici  statali  e
          regionali. 
            2.  Ferma  la  necessita'   dell'assenso   del   Governo,
          l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle  lettere
          f), g) ed i)  del  comma  1  e'  espresso,  quando  non  e'
          raggiunta l'unanimita', dalla  maggioranza  dei  presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  componenti  la  Conferenza  Statoregioni,  o   da
          assessori da essi delegati a rappresentarli  nella  singola
          seduta. 
            3.  La  Conferenza  Statoregioni   e'   obbligatoriamente
          sentita in ordine agli schemi di  disegni  di  legge  e  di
          decreto legislativo o  di  regolamento  del  Governo  nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  che  si  pronunzia  entro
          venti giorni. Resta fermo quanto previsto  in  ordine  alle
          procedure di approvazione delle norme di  attuazione  degli
          statuti delle regioni a statuto speciale e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
            4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di  interesse
          regionale che il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          ritiene  opportuno  sottoporre  al  suo  esame,  anche   su
          richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni 
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
            5.  Quando  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          dichiara  che  ragioni  di  urgenza   non   consentono   la
          consultazione preventiva,  la  Conferenza  Statoregioni  e'
          consultata successivamente ed il Governo  tiene  conto  dei
          suoi pareri: 
            a) in sede di esame parlamentare dei disegni di  legge  o
          delle leggi di conversione dei decretilegge; 
            b) in sede di esame definitivo degli  schemi  di  decreto
          legislativo  sottoposti   al   parere   delle   commissioni
          parlamentari. 
          6. Quando il parere concerne provvedimenti gia' adottati in
          via definitiva, la Conferenza  Statoregioni  puo'  chiedere
          che il Governo lo valuti ai fini  dell'eventuale  revoca  o
                       riforma dei provvedimenti stessi. 
            7.  La  Conferenza  Statoregioni  valuta  gli   obiettivi
          conseguiti ed i risultati raggiunti, con  riferimento  atti
          di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si
          e' pronunciata. 
            8. Con le modalita' di  cui  al  comma  2  la  Conferenza
          Statoregioni delibera, altresi': 
            a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi
          diagnostici e terapeutici in ambito locale e le  misure  da
          adottare  in  caso  di  mancato  rispetto  dei   protocolli
          relativi, ivi comprese le sanzioni a carico  del  sanitario
          che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato
          motivo, ai sensi dell'art.  1,  comma  28  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662; 
            b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione
          gestionali  individuati,  ai  sensi  dell'art.  9-bis   del
          decreto legislativo 30 dicembre 
          1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; 
            c) gli atti di competenza degli organismi a  composizione
          mista Statoregioni soppressi ai sensi dell'art. 7. 
            9.  La  Conferenza  Statoregioni  esprime  intesa   sulla
          proposta, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993,  n.  266,  del  Ministro  della
          sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i  servizi
          sanitari regionali". 
            "Art. 8 (Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La  Conferenza  Statocitta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Statoregioni. 
            2. La  Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
            3. La  Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". 
            "Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza  unificata  assume
          deliberazioni,  promuove  e  sancisce  intese  ed  accordi,
          esprime pareri, designa rappresentanti  in  relazione  alle
          materie ed ai compiti di  interesse  comune  alle  regioni,
          alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 
            2. La Conferenza  unificata  e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Statoregioni e  la  Conferenza
          Statocitta' ed autonomie locali debbano  esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
               a) esprime parere: 
            1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni 
          di legge collegati; 
            2)  sul   documento   di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
            3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in  base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
            b) promuove  e  sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel  aso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
            c) promuove e  sancisce  accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
            d) acquisisce le designazioni  dei  rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
            e)  assicura  lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le 
          modalita' di cui all'art. 6; 
            f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del
          personale pubblico e sui  processi  di  riorganizzazione  e
          mobilita' del personale connessi al conferimento di 
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
            g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per
          i servizi sanitari regionali. 
            3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
            4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del  Governo
          per l'adozione  delle  deliberazioni  di  competenza  della
          Conferenza  unificata,  l'assenso  delle   regioni,   delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Statoregioni  e  la  Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
            5. La  Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
            a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie
          locali; 
            b) studio, informazione e confronto  nelle  problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane. 
            6. La Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
            a)  dei   problemi   relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
            b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
            c) di ogni altro problema connesso con gli scopi  di  cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o dal Presidente delegato. 
            7. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali ha 
          inoltre il compito di favorire: 
            a) l'informazione e le iniziative  per  il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
            b) la promozione di accordi o contratti di  programma  ai
          sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
            c)  le  attivita'   relative   alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale". 
            - Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59. 
           Nota all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge  15  marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
            "Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni  scolastiche
          e degli istituti educativi si  inserisce  nel  processo  di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero sistema formativo. Ai fini della  realizzazione
          della autonomia delle istituzioni scolastiche  le  funzioni
          dell'Amministrazione centrale e periferica  della  pubblica
          istruzione  in  materia  di  gestione   del   servizio   di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione del diritto  allo  studio  nonche'  gli  elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione  e  programmazione  definiti  dallo  Stato,   sono
          progressivamente attribuite alle  istituzioni  scolastiche,
          attuando  a  tal  fine  anche   l'estensione   ai   circoli
          didattici, alle scuole medie, alle scuole e  agli  istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli istituti tecnici e  professionali  e  degli  istituti
          d'arte ed ampliando  l'autonomia  per  tutte  le  tipologie
          degli istituti di istruzione, anche in  deroga  alle  norme
          vigenti  in  materia  di  contabilita'  dello   Stato.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
          istituti educativi, tenuto 
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
            2. Ai fini di quanto previsto nel comma  1,  si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge. 
            3. I requisiti dimensionali ottimali  per  l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
            4.  La  personalita'   giuridica   e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di 
          iniziativa delle istituzioni stesse. 
            5. La dotazione finanziaria essenziale delle  istituzioni
          scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di
          quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e'  costituita
          dall'assegnazione  dello   Stato   per   il   funzionamento
          amministrativo   e   didattico,   che   si   suddivide   in
          assegnazione ordinaria  e  assegnazione  perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di orientamento proprie di 
          ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. 
            6.  Sono   abrogate   le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
            7. Le  istituzioni  scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
            8.  L'autonomia   organizzativa   e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
            9. L'autonomia didattica e' finalizzata al  perseguimento
          degli  obiettivi  generali   del   sistema   nazionale   di
          istruzione, nel rispetto della  liberta'  di  insegnamento,
          della liberta' di scelta educativa da parte delle  famiglie
          del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia  nella  scelta
          libera   e   programmata   di    metodologie,    strumenti,
          organizzazione e tempi di  insegnamento,  da  adottare  nel
          rispetto   della   possibile    pluralita'    di    opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto dell esigenze  formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per  la  determinazione  degli   organici   funzionali   di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
            10.   Nell'esercizio   dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
            11. Con regolamento adottato ai sensi del  comma  2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle specificita' 
          proprie di tali istituzioni. 
            12. Le universita' e le istituzioni  scolastiche  possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
            13. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il  Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data di  entrata  in  vigore  delle  predette  disposizioni
          regolamentari, le norme del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le
          conseguenti e necessarie modifiche. 
            14. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
            15. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto
          legislativo  di  riforma  degli  organi  collegiali   della
          pubblica istruzione di livello nazionale e  periferico  che
          tenga conto  della  specificita'  del  settore  scolastico,
          valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti  e
          delle minoranze linguistiche  riconosciute,  nonche'  delle
          specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto  dei
          seguenti criteri: 
            a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione
          e  delle  funzioni  dei  nuovi  organi  con  le  competenze
          dell'amministrazione centrale e periferica come  ridefinita
          a norma degli articoli 12 e 13, nonche'  con  quelle  delle
          istituzioni scolastiche autonome; 
            b) razionalizzazione degli organi a norma  dell'art.  12,
          comma 1, lettera p); 
            c)  eliminazione  delle  duplicazioni   organizzative   e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
            d)  valorizzazione  del  collegamento  con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
            e) attuazione delle disposizioni di cui all'art.  59  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  nella  salvaguardia  del  principio   della
          liberta' di insegnamento. 
            16.  Nel  rispetto  del  principio  della   liberta'   di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
            a) l'affidamento, nel  rispetto  delle  competenze  degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
            b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a)  e
          l'organizzazione  e  le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica periferica, come ridefinite ai  sensi  dell'art.
          13, comma 1; 
            c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
          personale docente con adeguata anzianita' di  servizio,  in
          armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del 
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
            d) l'attribuzione  della  dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
            17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici  sara'
          disciplinato  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
            18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la
          riforma  degli  uffici  periferici  del   Ministero   della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
            19. Il Ministro della pubblica istruzione  presenta  ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
            20. Le regioni a statuto speciale e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano disciplinano con  propria  legge  la
          materia di cui al presente  articolo  nel  rispetto  e  nei
          limiti  dei  propri  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione".