Art. 2.
                          P a r a m e t r i

  1.   L'autonomia  amministrativa,  organizzativa,  didattica  e  di
ricerca  e  progettazione  educativa e' riconosciuta alle istituzioni
scolastiche  di  ogni ordine e grado, ivi comprese quelle gia' dotate
di  personalita'  giuridica,  che  raggiungono  dimensioni  idonee  a
garantire   l'equilibrio   ottimale   tra  domanda  di  istruzione  e
organizzazione  dell'offerta  formativa.  A tal fine sono definiti, a
norma   dell'articolo   3,   gli  ambiti  territoriali,  di  ampiezza
differenziata  a  seconda  del  grado  di  istruzione,  nei  quali va
assicurata  la permanenza e la stabilita' delle suddette istituzioni,
con   particolare   riguardo   alle   caratteristiche   demografiche,
geografiche,  economiche, socioculturali del territorio, nonche' alla
sua organizzazione politicoamministrativa.
  2.  Ai  fini  indicati  al  comma  1,  per acquisire o mantenere la
personalita'  giuridica  gli  istituti di istruzione devono avere, di
norma,  una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno
per  un  quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono
assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego
delle risorse professionali e strumentali.
  3.  Nelle  piccole  isole,  nei  comuni montani, nonche' nelle aree
geografiche  contraddistinte  da specificita' etniche o linguistiche,
gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti
fino  a  300  alunni  per gli istituti comprensivi di scuola materna,
elementare  e  media,  o  per  gli  istituti di istruzione secondaria
superiore  che  comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo,
previsti  dal  comma 6; nelle localita' sopra indicate che si trovino
in  condizioni  di  particolare  isolamento possono, altresi', essere
costituiti  istituti  comprensivi  di  scuole di ogni ordine e grado.
L'indice massimo di cui al comma 2 puo' essere superato nelle aree ad
alta  densita' demografica, con particolare riguardo agli istituti di
istruzione  secondaria  con  finalita'  formative che richiedono beni
strutturali,  laboratori  ed  officine  di  alto  valore  artistico o
tecnologico.
  4.  Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma
2,  la  dimensione  ottimale  di  ciascuna  istituzione scolastica e'
definita in relazione agli elementi di seguito indicati:
    a)  consistenza  della popolazione scolastica residente nell'area
territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e
tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
    b)   caratteristiche   demografiche,  orografiche,  economiche  e
socioculturali del bacino di utenza;
    c)  estensione  dei fenomeni di devianza giovanile e criminalita'
minorile;
    d)   complessita'   di   direzione,   gestione  e  organizzazione
didattica,  con  riguardo  alla  pluralita'  di  gradi  di  scuole  o
indirizzi   di  studio  coesistenti  nella  stessa  istituzione,  ivi
comprese  le  attivita' di educazione permanente, di istruzione degli
adulti   e   di  perfezionamento  o  specializzazione,  nonche'  alla
conduzione   di   aziende   agrarie,  convitti  annessi,  officine  e
laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificita'.
  5.  Qualora  le  singole  scuole  non  raggiungano  gli  indici  di
riferimento  sopra  indicati  sono  unificate  orizzontalmente con le
scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o
verticalmente  in  istituti  comprensivi,  a  seconda  delle esigenze
educative   del   territorio  e  nel  rispetto  della  progettualita'
territoriale.
  6.  Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti
ai  sensi  dell'articolo  3, di scuole che non raggiungono, da sole o
unificate  con  scuole  dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono
costituiti  istituti  di  istruzione  comprensivi  di scuola materna,
elementare  e  media.  Allo  stesso  fine  e  per  assicurare la piu'
efficace  corrispondenza  tra  gli  istituti di istruzione secondaria
superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonche'
tra la necessaria varieta' dei percorsi formativi proposti da ciascun
istituto  e  la  domanda  di  istruzione  espressa  dalla popolazione
scolastica,  si  procede  alla  unificazione  di  istituti di diverso
ordine  o  tipo  che  non  raggiungono,  separatamente, le dimensioni
ottimali  e  insistono  sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le
sezioni  staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in
localita'  distanti  e  compresi  in  altri  ambiti  territoriali  di
riferimento;  tali  istituzioni assumono la denominazione di istituto
di istruzione secondaria superiore.
  7. Nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano,
in  cui  le  condizioni  di  viabilita'  statale  e provinciale siano
disagevoli  e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti
abitativi   sono   concesse   deroghe   automatiche  agli  indici  di
riferimento  previsti  dal  comma  2,  anche  sulla  base  di criteri
preventivamente  stabiliti  dalle  regioni,  in  sede  di  conferenza
provinciale convocata a norma dell'articolo 3.
  8.  Gli  indici  minimi  di  riferimento  previsti dal comma 3 sono
applicabili  anche  agli  istituti secondari di istruzione artistica,
professionale  e  tecnica  con  indirizzi  formativi  particolarmente
specializzati   e  a  diffusione  limitata  nell'ambito  nazionale  e
regionale.
  9.  Le  disposizioni  contenute  nei  commi  3,  4, 5, 6 e 8 non si
applicano  alle  scuole  e  istituti di istruzione statali con lingua
d'insegnamento  slovena.  A  tali scuole sara' attribuita l'autonomia
scolastica  ai  fini dell'esercizio del diritto allo studio, anche in
assenza  dei parametri minimi di cui all'articolo 2, comma 3, e sulla
base   della   distribuzione   territoriale   degli  allievi  che  le
frequentano.  Nell'attribuire  l'autonomia  alle  scuole  con  lingua
d'insegnamento  italiana,  site  negli stessi ambiti territoriali, le
conferenze  provinciali  terranno  conto  delle decisioni assunte nei
confronti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.
  10.  Gli  indici  di  riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si
applicano  agli  istituti  di  istruzione  che comprendono scuole con
particolari  finalita',  funzionanti  ai  sensi dell'articolo 324 del
testo  unico  approvato  con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile
1994, con il dovuto riguardo alle specifiche esigenze formative degli
alunni frequentanti le suddette scuole.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Si  riporta    il testo dell'art. 324 del testo  unico
          approvato  con  D.Lgs.  n.  297  del  16   aprile      1994
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative  vigenti in materia di    istruzione,  relative
          alle scuole di ogni ordine e grado):
            "Art.  324 (Scuole con particolari  finalita'). - 1. Sono
          scuole  con   particolari   finalita',   ai   sensi   delle
          disposizioni  del  presente  testo unico, oltre alle scuole
          funzionanti  presso gli istituti statali per non  vedenti e
          gli istituti   statali per   sordomuti  anche    le  scuole
          funzionanti   presso      altre   istituzioni   statali   o
          convenzionate  con  il  Ministero     della        pubblica
          istruzione     per   speciali    compiti   di istruzione ed
          educazione di minori  portatori di handicap e di minori  in
          stato  di  difficolta',  nonche'  le  scuole e gli istituti
          statali che si   avvalgono,   agli    stessi    fini,    di
          interventi  specializzati  a carattere continuativo".