Art. 4.
              Attribuzione della personalita' giuridica
                          e dell'autonomia

  1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano,
in  attuazione  dei  piani  approvati  dalle regioni, i provvedimenti
conseguenti,  ivi compresi quelli di riconoscimento dell'automia alle
singole  istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalita'
giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.
  2.  Agli  enti  locali  e' attribuita ogni competenza in materia di
soppressione,  istituzione,  trasferimento  di  sedi,  plessi, unita'
delle  istituzioni  scolastiche  che abbiano ottenuto la personalita'
giuridica e l'autonomia. Tale competenza e' esercitata su proposta e,
comunque  previa  intesa,  con le istituzioni scolastiche interessate
con  particolare  riguardo  al  raggiungimento delle finalita' di cui
all'articolo  1,  comma  2,  nel  rispetto  delle  competenze  di cui
all'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 
           Nota all'art. 4:
            -    Si  riporta   il testo   dell'art. 137   del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
            "Art. 137  (Competenze dello  Stato). - 1.  Restano  allo
          Stato,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, lettera a), della
          legge 15 marzo 1997, n.   59, i  compiti    e  le  funzioni
          concernenti  i criteri   e i parametri per l'organizzazione
          della   rete     scolastica,     previo   parere      della
          Conferenza    unificata,    le   funzioni   di  valutazione
          del  sistema scolastico,      le    funzioni       relative
          alla     determinazione   e all'assegnazione  delle risorse
          finanziarie  a   carico del   bilancio dello  Stato  e  del
          personale  alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui
          all'art. 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
            2.  Restano   altresi'  allo   Stato  i   compiti  e   le
          funzioni amministrative relative  alle scuole  militari  ed
          ai  corsi  scolastici  organizzati,   con   il   patrocinio
          dello  Stato,  nell'ambito  delle attivita' attinenti  alla
          difesa  e  alla sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti
          relativi    agli  organismi   scolastici    istituiti    da
          soggetti  extracomunitari,    ai  sensi  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389".