Art. 5.
                        Organici pluriennali

  1.  La  consistenza  complessiva degli organici del personale della
scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello
nazionale   per   il   triennio   1998-2000  a  norma  delle  vigenti
disposizioni,  e'  articolata  su base regionale e ripartita per aree
provinciali  o  subprovinciali.  Le  successive rideterminazioni sono
attuate  ai  sensi  della  normativa  in  vigore,  in  relazione alle
funzioni  di  programmazione e riorganizzazione della rete scolastica
attribuite  alle  regioni  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, tenendo conto:
    a)  del  numero  degli  alunni  previsti, distinti per eta' e per
ordine e grado di scuole;
    b)  del  numero  degli istituti previsti, delle loro dimensioni e
dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
    c)  delle  caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna
regione;
    d) degli indici di disagio economico e socioculturale;
    e)   degli   obiettivi   correlati   all'economia   regionale   e
all'evoluzione del mercato del lavoro;
    f)  della  distribuzione per ambiti disciplinari del personale in
servizio.
  2. Entro il limite della dotazione organica provinciale complessiva
l'organico  funzionale di ciascuna istituzione scolastica e' definito
dai   dirigenti   dell'amministrazione   scolastica   periferica,  in
conformita'  ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del
comma  1,  sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di
valutazione:
    a) numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno
di corso e indirizzo di studi;
    b)  insegnamenti  da impartire nelle classi previste in relazione
agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
    c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
    d) attivita' didattiche finalizzate al recupero della dispersione
scolastica  e  degli  insuccessi  formativi,  alla sperimentazione di
nuovi   metodi   didattici   e   di  nuovi  ordinamenti  e  strutture
curricolari,  all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri
di  flessibilita'  e  modularita', alle esigenze di personalizzazione
dei  processi  di  apprendimento,  alle caratteristiche dell'economia
regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
    e)  azioni  di  supporto  sociopsicopedagogico,  organizzativo  e
gestionale,  di  ricerca  educativa  e  scientifica  di  orientamento
scolastico  e  professionale e di valutazione dei processi formativi,
tenuto   conto  anche  dell'eventuale  articolazione  della  funzione
docente sulla base di particolari profili di specializzazione;
    f)  esigenze  specifiche  delle istituzioni che operano in zone a
rischio  di  devianza giovanile e criminilita' minorile, ovvero nelle
comunita' montane e nelle piccole isole;
    g)  prevedibili necessita' di copertura dei posti di insegnamento
vacanti  e  di  sostituzione  degli insegnanti assenti per periodi di
durata inferiore all'intero anno scolastico.
  3.  Le  risorse  umane  necessarie  per  le finalita' indicate alle
lettere  d),  e),  f)  e g) del comma 2, sono attribuite alle singole
istituzioni  scolastiche  o  a reti di scuole, anche sulla base delle
richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.
  4.  Nei  limiti  delle  dotazioni  organiche  assegnate i dirigenti
scolastici,  nel  rispetto  delle  competenze degli organi collegiali
della   scuola,   procedono   alla  formazione  delle  classi  e,  in
conformita'  ai  principi  e  criteri stabiliti con la contrattazione
collettiva   decentrata   a   livello   nazionale   e   territoriale,
attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.
  5.  Le  scuole  annesse ad istituti di educazione statale non hanno
personalita'  giuridica  distinta  dagli istituti di appartenenza. La
dotazione   organica  di  istituto  relativa  alle  suddette  scuole,
considerata  nella  sua  entita' complessiva, e' determinata ai sensi
dei commi 1 e 2.
  6.  Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di
istruzione  statali  in  lingua  slovena  delle province di Gorizia e
Trieste  sono  separatamente  determinati  e  distinti  dall'organico
complessivo riferito alla regione di appartenenza.
 
           Nota all'art. 5:
            -  Il  D.Lgs. 31 marzo 1998,  n. 112, reca: "Conferimento
          di funzioni e  compiti  amministrativi dello   Stato   alle
          regioni  ed    agli   enti locali, in attuazione del capo I
          della legge 15 marzo 1997, n. 59".