Art. 7.
                             Esclusioni

  1.  Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano
alle  accademie  di  belle  arti,  di  danza e di arte drammatica, ai
conservatori  di  musica,  agli  istituti  superiori per le industrie
artistiche,  alle  scuole  italiane  all'estero  e  agli  istituti di
educazione, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 5.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  disciplinano con proprie leggi le materie di cui al presente
regolamento,  nel  rispetto  e  nei limiti dei propri statuti e delle
relative norme di attuazione.
  3.  In  mancanza  di  norme statutarie o di attuazione dei relativi
statuti, che attribuiscano alle regioni a statuto speciale competenza
legislativa  in  materie  disciplinate  dal  presente regolamento, si
applicano le disposizioni dei precedenti articoli.