Art. 8.
                             Abrogazioni

  1.  Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  sono abrogati gli articoli 442, comma 3, e 548, comma 5, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e l'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 18 giugno 1998

                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Berlinguer, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 22
 
           Note all'art. 8:
            - Si  riporta il  testo del  comma 13 dell'art.  21 della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59 (Delega al   Governo per il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
            "13.    Con effetto   dalla  data  di entrata  in  vigore
          delle  norme regolamentari di  cui ai commi 2   e  11  sono
          abrogate   le disposizioni vigenti con  esse incompatibili,
          la  cui ricognizione e'  affidata ai regolamenti    stessi.
          Il   Governo   e'  delegato  ad   aggiornare  e coordinare,
          entro un  anno dalla  data  di entrata   in vigore    delle
          predette  disposizioni  regolamentari, le norme   del testo
          unico di cui al decreto  legislativo 16 aprile    1994,  n.
          297,   apportando     tutte  le  conseguenti  e  necessarie
          modifiche".