Art. 8. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogati gli articoli 442, comma 3, e 548, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 22
Note all'art. 8: - Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche".