Art. 2.
  1. Il  comma 11-bis dell'articolo 3  della legge 7 agosto  1990, n.
250, e successive modificazioni, e' abrogato.
  2. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Fatta
salva  l'applicazione  a  regime  della normativa  in  vigore  al  31
dicembre  1997  a  favore  delle imprese  editrici  di  quotidiani  o
periodici  organi  di movimenti  politici  i  quali organi  siano  in
possesso dei requisiti  per l'accesso ai contributi previsti  e per i
quali  le societa'  editrici  abbiano presentato  domanda per  l'anno
1997,  nonche'  a  favore  delle imprese  editrici  di  quotidiani  e
periodici  pubblicati per  la prima  volta in  data successiva  al 31
dicembre 1997  e fino  al 30  giugno 1998 quali  organi di  partiti o
movimenti  ammessi  al  finanziamento  pubblico, a  decorrere  dal  1
gennaio 1998  alle imprese  editrici di  quotidiani o  periodici che,
oltre  che  attraverso  esplicita   menzione  riportata  in  testata,
risultino essere organi o giornali  di forze politiche che abbiano il
proprio  gruppo parlamentare  in una  delle Camere  o nel  Parlamento
europeo avendo almeno  un rappresentante in un ramo  del Parla- mento
italiano, nell'anno  di riferimento  dei contributi nei  limiti delle
disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto:".
  3. Il  commma 29,  ultimo periodo, dell'articolo  2 della  legge 28
dicembre  1995, n.  549, deve  essere interpretato  nel senso  che il
limite  del  50  per  cento   ivi  previsto  e'  riferito  unicamente
all'ammontare dei  contributi liquidabili  ai sensi  dell'articolo 3,
commi 10 e 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n.  250, fatto  salvo  l'ulteriore aumento  previsto dall'articolo  2
della legge 14  agosto 1991, n. 278, stabilito nel  limite del 70 per
cento dei costi per le  imprese editrici di giornali dall'articolo 3,
comma  12,  della  legge  7  agosto 1990,  n.  250,  come  modificato
dall'articolo  2, comma  2, della  legge 14  agosto 1991,  n. 278,  e
nell'80 per cento dei costi per le imprese radiofoniche dall'articolo
4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il   testo dell'art. 3  della legge 7  agosto 1990, n.
          250, quale risulta modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  3.  -  1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9  della
          legge   25   febbraio   1987,  n.  67,     e  alle  imprese
          radiofoniche di cui    al  comma  2    dell'art.  11  della
          medesima   legge,  sono     concessi  ulteriori  contributi
          integrativi pari a  quelli risultanti dai   predetti  commi
          degli  articoli  9    e 11 della   citata legge  n.  67 del
          1987, sempre   che   tutte le   entrate  pubblicitarie  non
          raggiungano    il  40  per  cento    dei  costi complessivi
          dell'esercizio  relativo   all'anno   1990, compresi    gli
          ammortamenti risultanti a bilancio.
            2.  A decorrere dal  1 gennaio 1997, i contributi di  cui
          al comma 8  e,  limitatamente  alle  imprese  indicate  nel
          presente periodo, al comma 11  del presente  articolo  sono
          concessi   alle  imprese editrici  di giornali  quotidiani,
          che  abbiano acquisito  nell'anno precedente   a quello  di
          riferimento  dei  contributi entrate pubblicitarie  che non
          superino    il    30   per  cento  dei   costi  complessivi
          dell'impresa risultanti    dal     bilancio       dell'anno
          medesimo,      compresi      gli  ammortamenti, e che siano
          costituite  come  cooperative   giornalistiche   ai   sensi
          dell'art. 6 e  dell'art. 52 della  legge 5 agosto  1981, n.
          416,    e successive   modificazioni, o,  se costituite  in
          altra  forma societaria, a condizione che la    maggioranza
          del capitale sociale sia comunque detenuta  da cooperative,
          fondazioni  o enti morali  che non abbiano scopo  di lucro.
          Tali  contributi    sono  corrisposti    anche  ai giornali
          quotidiani  editi in  lingua  francese,  ladina, slovena  e
          tedesca   nelle    regioni    autonome    Valle    d'Aosta,
          Friuli-Venezia  Giulia  e Trentino-Alto Adige e ai giornali
          quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, nonche'  ai
          periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art.   52 della citata legge n. 416 del
          1981, anche se costituite, limitatamente  a queste  ultime,
          dopo  il  31  dicembre 1980.   Nel caso   dei periodici  si
          applicano  i limiti  e le riduzioni proporzionali  previsti
          dal comma  10, lettere a) e   b). Le imprese  di  cui    al
          presente comma devono essere  costituite da almeno tre anni
          e   devono   avere  editato     e  diffuso  con  la  stessa
          periodicita'  la  testata  per    la  quale  richiedono  la
          corresponsione  dei contributi da    almeno  cinque   anni,
          ridotti   a  tre    per   le    cooperative  giornalistiche
          editrici  di  quotidiani.    Tali  contributi sono concessi
          limitatamente   ad   una sola    testata    per    ciascuna
          impresa.    Per   le cooperative di giornalisti editrici di
          quotidiani di cui al presente comma la testata deve  essere
          editata da almeno tre anni.
            3.    A   decorrere dal   1  gennaio  1991,  alle imprese
          editrici    di  periodici  che  risultino  esercitate    da
          cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
          la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
          detenuta  da cooperative, fondazioni o enti  morali che non
          abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200
          per  copia  stampata  fino    a 40 mila   copie di tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese   di cui al presente comma devono essere costituite
          da   almeno tre anni ovvero   editare  testate  diffuse  da
          almeno    cinque  anni. I   contributi di   cui al presente
          comma  sono  corrisposti  a  condizione  che   le   imprese
          editrici:
            a)    non   abbiano   acquisito,   nell'anno   precedente
          introiti pubblicitari superiori   complessivamente al    40
          per  cento    dei  costi,  compresi     gli   ammortamenti,
          dell'impresa   per     l'anno    medesimo,  risultanti  dal
          bilancio;
            b)   editino   periodici   a   contenuto  prevalentemente
          informativo;
            c) abbiano pubblicato nei due  anni antecedenti l'entrata
          in vigore della presente legge  e nell'anno di  riferimento
          dei  contributi,  non meno    di  45    numeri  ogni   anno
          per    ciascuna   testata    per   i  plurisettimanali    e
          settimanali,  18 per  i  quindicinali e  9 per  i mensili.
            3-bis.  Qualora    le  societa' di cui   al comma 3 siano
          costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna  delle
          quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per  cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
            4.  La  commissione  di  cui  all'art.   54 della legge 5
          agosto 1981, n.  416, come modificato  dall'art.  11  della
          legge    30   aprile   1983,   n.   137,   esprime   parere
          sull'accertamento della tiratura   e sull'accertamento  dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
            5.  Le imprese editrici in possesso  dei requisiti di cui
          ai commi 2 e 3 devono    trasmettere  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento  per  l'informazione
          e   l'editoria,   lo   statuto   della societa' che escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento   della societa'  stessa.  Le  disposizioni di
          cui all'art.  2 della  presente  legge si  applicano  anche
          alle   imprese editrici   di   giornali   quotidiani      e
          periodici    che    gia'    abbiano  presentato domanda per
          accedere ai  contributi di cui agli articoli 9 e  10  della
          citata  legge   n. 67   del 1987.  Non possono  percepire i
          contributi di cui al comma 8  le imprese editrici che siano
          collegate  con  imprese  editrici  di   altri      giornali
          quotidiani  o  periodici ovvero con imprese  che raccolgono
          pubblicita'  per la testata stessa  o per altri    giornali
          quotidiani    o    periodici. Non   possono   percepire   i
          suddetti contributi le  imprese  editoriali  collegate  con
          altre   imprese   titolari  di  rapporti  contrattuali  con
          l'impresa editoriale stessa, il cui importo  ecceda  il  10
          per  cento  dei  costi  complessivi  dell'impresa editrice,
          compresi  gli ammortamenti,  ovvero nel caso  in cui  tra i
          soci  e    gli  amministratori    dell'impresa   editoriale
          figurino   persone   fisiche   nella   medesima  condizione
          contrattuale.
            6. Ove nei   dieci anni dalla  riscossione    dell'ultimo
          contributo  la  societa'    proceda   ad   operazioni    di
          riduzione   del    capitale    per  esuberanza,  ovvero  la
          societa'   deliberi   la  fusione    o  comunque  operi  il
          conferimento di  azienda in societa' il cui    statuto  non
          contempli  l'esclusione  di  cui    al comma 5, la societa'
          dovra'   versare in conto entrate    al    Ministero    del
          tesoro    una    somma    pari    ai   contributi disposti,
          aumentati degli  interessi calcolati  al tasso  doppio  del
          tasso  di  riferimento di cui  all'art. 20 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  novembre  1976,  n.  902,  e
          successive  modificazioni,  a    partire  dalla    data  di
          ogni  riscossione,    e   capitalizzati annualmente;    ove
          nello  stesso    periodo    la    societa' sia   posta   in
          liquidazione, dovra' versare in conto entrate al  Ministero
          del  tesoro  una somma  parimenti calcolata nei  limiti del
          risultato  netto della liquidazione, prima    di  qualunque
          distribuzione  od    assegnazione.  Una  somma    parimenti
          calcolata  dovra'  essere  versata  dalla  societa' quando,
          nei  dieci anni   dalla riscossione dell'ultimo contributo,
          dai bilanci  annuali o   da altra   documentazione  idonea,
          risulti  violata  l'esclusione  della  distribuzione  degli
          utili.
            7. I contributi di cui al  comma  8  sono  corrisposti  a
          condizione  che  gli  introiti    pubblicitari  di ciascuna
          impresa  editoriale, acquisiti nell'anno  precedente,   non
          superino    il   40   per   cento   dei   costi complessivi
          dell'impresa risultanti dal bilancio per  l'anno  medesimo,
          compresi  gli  ammortamenti.  Se   le entrate pubblicitarie
          sono comprese tra il 35 per cento ed il 40  per  cento  dei
          costi,  i  contributi  di  cui al comma 8, lettera b), sono
          ridotti del 50 per cento.
            8.  I contributi   alle   imprese editrici   di cui    al
          comma 2  sono determinati nella seguente misura:
            a)  un  contributo fisso annuo di  importo pari al 30 per
          cento della media dei  costi risultanti  dai bilanci  degli
          ultimi  due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e  comunque
          non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;
               b) contributi variabili nelle seguenti misure:
            1)  lire 500   milioni all'anno da 10.000 a 30.000  copie
          di tiratura media giornaliera e  lire 300 milioni all'anno,
          ogni   10.000 copie di tiratura  media  giornaliera,  dalle
          30.000 alle 150.000 copie;
            2)  lire  200    milioni all'anno, ogni 10.000 copie   di
          tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie  e  fino
          alle 250.000 copie;
            3)  lire  100    milioni all'anno, ogni 10.000 copie   di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie".
            9. L'ammontare totale dei contributi  previsti dal  comma
          8  non  puo' comunque   superare   il  60  per  cento della
          media  dei  costi  come determinati dal medesimo comma 8.
            10. Fatta salva  l'applicazione a regime della  normativa
          in vigore al 31 dicembre    1997  a  favore  delle  imprese
          editrici    di quotidiani o periodici  organi  di movimenti
          politici  i  quali organi  siano  in possesso dei requisiti
          per l'accesso ai contributi previsti   e per i  quali    le
          societa'  editrici  abbiano presentato  domanda per  l'anno
          1997,    nonche'   a   favore   delle imprese  editrici  di
          quotidiani  e periodici  pubblicati per  la prima  volta in
          data successiva  al 31 dicembre 1997  e fino  al 30  giugno
          1998 quali   organi di   partiti  o  movimenti  ammessi  al
          finanziamento  pubblico a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle
          imprese  editrici di quotidiani o periodici  che, oltre che
          attraverso  esplicita  menzione  riportata    in   testata,
          risultino essere organi o  giornali di forze  politiche che
          abbiano  il    proprio gruppo parlamentare   in una   delle
          Camere   o nel   Parlamento europeo    avendo  almeno    un
          rappresentante   in    un  ramo  del  Parlamento  italiano,
          nell'anno    di    riferimento    dei   contributi      nei
          limiti       delle  disponibilita'  dello  stanziamento  di
          bilancio e' corrisposto:
            a)  un  contributo fisso annuo di  importo pari al 40 per
          cento della media dei  costi risultanti  dai bilanci  degli
          ultimi  due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e  comunque
          non  superiore  a  lire  2  miliardi  e  500  milioni per i
          quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
            b)  un  contributo  variabile,     calcolato  secondo   i
          parametri  previsti dal comma 8, per i quotidiani,  ridotto
          ad  un  sesto,  un  dodicesimo  od  un     ventiquattresimo
          rispettivamente      per   i     periodici     settimanali,
          quindicinali  o  mensili; per  i  suddetti  periodici viene
          comunque corrisposto  un contributo  fisso di   lire    400
          milioni   nel caso  di tirature medie superiori alle 10.000
          copie.
            11.  A  decorrere  dall'anno  1991,     ove  le   entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio  annuali,  compresi  gli   ammortamenti,   sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi pari al 50 per   cento  di  quanto  determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
             11-bis. (Abrogato).
            11-ter.  A   decorrere dall'anno  1991 sono  abrogati gli
          ultimi due periodi  del comma   5. Dal   medesimo anno    i
          contributi     previsti  dal  comma  2  sono    concessi  a
          condizione che non  fruiscono dei contributi previsti   dal
          predetto    comma    imprese   collegate    con   l'impresa
          richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o
          che siano controllate   dalle stesse   imprese,  o    dagli
          stessi  soggetti che  la controllano.
            12. La  somma dei contributi  previsti dai commi  10 e 11
          non  puo'  comunque superare   il 70  per cento dei  costi,
          come  determinati dai medesimi commi 10 e 11.
            13. I contributi di   cui ai commi 10 e  11  e  di    cui
          all'art.  4  sono concessi a condizione che le  imprese non
          fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di   quelli
          di  cui  ai commi  2, 5, 6, 7 e  8, ed a condizione  che  i
          contributi  di  cui ai  commi  stessi  non  siano percepiti
          da imprese da esse  controllate o che le controllano ovvero
          che siano   controllate  dalle  stesse    imprese  o  dagli
          stessi soggetti che le controllano.
            14.  I  contributi  di    cui  ai commi 10 e 11 e di  cui
          all'art.  4  sono  corrisposti  alternativamente  per    un
          quotidiano  o  un    periodico  o  una impresa radiofonica,
          qualora siano espressione dello  stesso partito politico.
            15. Le imprese  editrici di cui al presente  articolo, ad
          eccezione di quelle previste dal comma   3,  sono  comunque
          soggette  agli  obblighi di cui  al quinto comma  dell'art.
          7, della  legge 5 agosto  1981, n.   416,  come  modificato
          dall'art.  4,  della  legge  30  aprile  1983,  n.  137,  a
          prescindere dall'ammontare dei  ricavi delle vendite.  Sono
          soggette   agli     obblighi  medesimi     a    prescindere
          dall'ammontare  dei    ricavati  delle  vendite,  anche  le
          imprese  di    cui  al  comma 2 dell'art. 11 della legge 25
          febbraio 1987, n. 67.
            15-bis.  A  decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
          ogni anno e purche' sia   stata inoltrata   domanda  valida
          ai  sensi   delle vigenti disposizioni,  e' corrisposto  un
          importo  pari al  50 per  cento dei contributi di cui    ai
          commi  10  e  11  spettanti    per  l'anno precedente.   La
          liquidazione   del contributo   residuo  verra'  effettuata
          entro   tre   mesi   dalla   presentazione   del   bilancio
          dell'impresa editoriale e della necessaria   certificazione
          nonche'    della    residua   documentazione prevista dalle
          norme  vigenti. La certificazione, eseguita  a cura di  una
          societa'  di  revisione,  e'   limitata alla verifica ed al
          riscontro dei  soli  costi  a  cui  si fa  riferimento  per
          il  conteggio  del contributo complessivo relativo ad  ogni
          esercizio".
            -  Il comma 29 dell'art. 2 della  legge 28 dicembre 1995,
          n. 549, e' il seguente:
            "29. All'art. 3,  comma 2, della legge 7 agosto  1990, n.
          250, dopo le   parole: ''comma    8''  sono    inserite  le
          seguenti:  ''limitatamente  alle    imprese  indicate   nel
          presente    periodo,   con    esclusione  dell'applicazione
          dell'art.  2,    comma  1, della legge   14 agosto 1991, n.
          278.'' Al medesimo art. 3, comma  2, della citata legge  n.
          250  del  1990,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          ''Per  le  cooperative  di   giornalisti      editrici   di
          quotidiani  di  cui    al  presente   comma la testata deve
          essere editata  da almeno   tre anni''.    L'ammontare  dei
          contributi  previsti    dai  commi 8, 10   e 11 dell'art. 3
          della legge 7 agosto 1990, n.  250, e dall'art 4, comma  2,
          della  stessa legge, non puo' comunque  superare il 50  per
          cento dei  costi presi a  base del calcolo  dei  contributi
          stessi".
            -  Il  testo  del  comma  2, dell'art.   4, della legge 7
          agosto 1990, n.  250, e' il seguente:
            "2.  A  decorrere  dall'anno  1991,     ove  le   entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori al  25 per cento  dei costi
          di esercizio   annuali,  compresi  gli    ammortamenti,  e'
          concesso  un   ulteriore contributo  integrativo pari al 50
          per cento del contributo  di cui al comma 1.   La somma  di
          tutti   i contributi  non puo'  comunque superare  l'80 per
          cento dei costi come determinati al medesimo comma 1".
            - L'art. 2 della legge 14 agosto  1991,  n.  278,  e'  il
          seguente:
            "Art.    2. -  1.  A  decorrere dal  1  gennaio  1991, il
          contributo previsto dall'art. 3, comma 11, e  dall'art.  4,
          comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' raddoppiato.
            2.  All'art.   3, comma  12, della  legge 7 agosto  1990,
          n.   250, le parole: ''60  per  cento  dei    costi''  sono
          sostituite dalle altre: ''70 per cento dei costi''".
            -  Il  testo  del  comma  12, dell'art.   3 della legge 7
          agosto 1990, n.  250,  come modificato  dall'art. 2,  comma
          2,  della legge  14 agosto 1991, n. 278, e' il seguente:
            "12. La  somma dei contributi previsti   dai commi  10  e
          11 non puo' comunque superare  il 70  per cento dei  costi,
          come  determinati dai medesimi commi 10 e 11".