Art. 3. 1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi gia' previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.
Nota all'art. 3: - L'art. 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, e' il seguente: "Art. 3. - 1. E' stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250. All'onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento ''Riforma della dirigenza statale''".