Art. 3.
  1. In  via di  interpretazione autentica  in materia  di contributi
all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge
14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi
gia'  previsti  dalle  altre  leggi riguardanti  l'editoria,  cui  si
sommano a tutti gli effetti contabili.
 
           Nota all'art. 3:
            -  L'art.  3  della  legge  14 agosto 1991, n. 278, e' il
          seguente:
            "Art. 3. - 1. E' stanziata la  somma di lire due miliardi
          annui per la corresponsione  di contributi  in favore    di
          quotidiani    in  lingua slovena, di  cui all'art. 3, comma
          2, della legge 7  agosto 1990, n.  250. All'onere relativo,
          per gli anni   1991, 1992  e  1993,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello stanziamento  iscritto  al
          capitolo  6856   dello stato   di previsione  del Ministero
          del   tesoro,   all'uopo        parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento ''Riforma  della dirigenza statale''".