Art. 4. 1. La corresponsione delle rate di ammortamento per i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, puo' essere effettuata anche da soggetti diversi dalle imprese editrici concessionarie, eventualmente attraverso la modifica dei piani di ammortamento gia' presentati dalle banche concessionarie, purche' l'estinzione dei debiti oggetto della domanda risulti gia' avvenuta alla data della stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso. In tale evenienza, ferma restando la trasferibilita' della garanzia primaria dello Stato gia' concessa ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 278, viene parimenti modificata in conformita' la corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato. 2. La garanzia concessa a carico dello Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, e' escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali. Gli interessi di mora, se dovuti, sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento cui e' commisurato il tasso di interesse del finanziamento fino alla data della richiesta di perfezionamento della documentazione necessaria alla liquidazione e al tasso di interesse legale per il periodo successivo.
Note all'art. 4: - L'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' il seguente: "Art. 12 (Mutui agevolati). - 1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato. 2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalita' di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428. 3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006". - L'art. 1, comma 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per le imprese di cui all'art. 3, commi 2 e 10, e all'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 190, n. 250, le disposizioni stabilite dall'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che abbiano gia' beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data". - L'art. 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per le imprese di cui all'art. 9, comma 6, ed all'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'art. 33, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate". - Il testo del comma 3, dell'art. 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e' il seguente: "3. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passivita' richiamate nel medesimo comma, si applicano altresi' le disposizioni previste dall'art. 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177".