Art. 4.
  1.  La  corresponsione  delle  rate  di  ammortamento  per  i mutui
agevolati  concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio
1987,  n. 67, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991,
n.  278,  puo'  essere  effettuata  anche  da  soggetti diversi dalle
imprese editrici concessionarie, eventualmente attraverso la modifica
dei    piani   di   ammortamento   gia'   presentati   dalle   banche
concessionarie, purche' l'estinzione dei debiti oggetto della domanda
risulti  gia'  avvenuta  alla  data  della  stessa  e  comunque prima
dell'intervento  del  soggetto  diverso.  In  tale  evenienza,  ferma
restando  la trasferibilita' della garanzia primaria dello Stato gia'
concessa  ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177,
e dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 278, viene
parimenti  modificata  in conformita' la corresponsione delle rate di
contributo in conto interessi a carico dello Stato.
  2.  La  garanzia  concessa  a  carico  dello  Stato  applicata  per
capitale,  interessi  anche  di  mora  ed indennizzi contrattuali, e'
escutibile  a  seguito  di accertata e ripetuta inadempienza da parte
del   concessionario   ovvero   a  seguito  di  inizio  di  procedure
concorsuali.  Gli  interessi  di  mora,  se dovuti, sono calcolati in
misura  non  superiore  al tasso di riferimento cui e' commisurato il
tasso  di  interesse del finanziamento fino alla data della richiesta
di  perfezionamento della documentazione necessaria alla liquidazione
e al tasso di interesse legale per il periodo successivo.
 
           Note all'art. 4:
            -  L'art.  12  della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' il
          seguente:
            "Art.  12 (Mutui  agevolati). -  1. Gli  istituti e    le
          aziende   di credito di  cui al  decimo comma  dell'art. 30
          della legge  5 agosto 1981,  n. 416,  sono  autorizzati  ad
          accordare,  anche  in deroga  a disposizioni legislative  e
          statutarie,  alle  imprese    editoriali  -  di  cui   agli
          articoli 9,  10 e  11, comma  2 -  mutui di  durata massima
          ventennale  per  l'estinzione    dei  debiti  emergenti dal
          bilancio al 31  dicembre  1986,  regolarmente  approvato  e
          depositato.
            2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere
          destinati  dalle  imprese beneficiarie all'estinzione delle
          passivita' aziendali, si applicano  le  agevolazioni  e  le
          modalita'  di  cui agli articoli 31, 32  e  33 della  legge
          5  agosto  1981,  n. 416,   quest'ultimo   come  modificato
          dall'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.
            3.  Per  la corresponsione dei  contributi a carico dello
          Stato sui mutui di  cui ai precedenti  commi 1 e  2,  viene
          istituito    presso  la  Presidenza    del  Consiglio   dei
          Ministri  -    Direzione  generale    delle   informazioni,
          dell'editoria  e   della proprieta' letteraria, artistica e
          scientifica    -  apposito    fondo    la    cui  dotazione
          finanziaria    e'  costituita da un  contributo complessivo
          dello Stato  di 100 miliardi per  gli  esercizi  finanziari
          dal 1987 al 2006".
            -  L'art.   1, comma  1 della  legge 14  agosto 1991,  n.
          278,  e' il seguente:
            "Art.  1.  - 1. Per le  imprese di cui all'art.  3, commi
          2 e  10, e all'art.   4,   comma   1,   della   legge     7
          agosto  190,  n.  250,  le disposizioni stabilite dall'art.
          12  della    legge 25 febbraio 1987, n.  67, sono prorogate
          per l'estinzione dei debiti emergenti dal  bilancio  chiuso
          al  31 dicembre 1990,  regolarmente approvato e depositato.
          Per le  imprese    che  abbiano    gia'   beneficiato   dei
          contributi    per  l'estinzione  dei  debiti al 31 dicembre
          1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti
          sorti successivamente a tale data".
            - L'art. 2 della legge 8  maggio  1989,  n.  177,  e'  il
          seguente:
            "Art.    2. -   1. Per   le  imprese di  cui  all'art. 9,
          comma 6,  ed all'art.   11, comma   2,   della    legge  25
          febbraio    1987,   n. 67,  le garanzie  relative ai  mutui
          agevolati per   l'estinzione  dei    debiti  emergenti  dal
          bilancio  al  31    dicembre 1986, regolarmente approvato e
          depositato, disciplinate  dall'art.  33,  della    legge  5
          agosto  1981, n.   416,   sono estese  all'intero ammontare
          del  finanziamento    concesso.    Tali    garanzie  devono
          intendersi   di natura  primaria e  interamente sostitutive
          di quelle richiedibili dagli istituti di  credito  indicati
          dalla legge alle imprese sopra richiamate".
            -  Il  testo  del  comma  3,  dell'art. 1, della legge 14
          agosto 1991, n.  278, e' il seguente:
            "3. Ai mutui di cui al    comma  1,  che  debbono  essere
          destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione  delle
          passivita'  richiamate  nel medesimo  comma,  si  applicano
          altresi'   le   disposizioni   previste dall'art.  2  della
          legge 8 maggio 1989, n. 177".