Art. 2.
  1. L'articolo  3, comma 1,  del decreto 2  agosto 1995, n.  413, e'
sostituito dal seguente:
  "  1. Il  Comitato, per  l'esercizio delle  funzioni relative  alla
concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e dell'attivita' di
audit in campo ambientale, si  avvale del supporto tecnico, logistico
e funzionale  dell'Agenzia nazionale per la  protezione dell'ambiente
(ANPA), la quale  provvede per le funzioni rientranti  tra le proprie
finalita' istituzionali  con risorse  a carico del  proprio bilancio.
Nei casi  previsti dal presente  regolamento, il Comitato  si avvale,
altresi', dell'ispettorato tecnico  del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.".
  2. Il comma 2 dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Per  l'espletamento   dell'attivita'  di  supporto  tecnico,
logistico  e  funzionale  l'ANPA individua,  nell'ambito  dei  propri
servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente
di personale non superiore a venti unita', salvo diverse esigenze del
Comitato.".
  3. Allo stesso articolo e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  " 4. Alle spese per la realizzazione delle attivita' di supporto di
cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalita' istituzionali
dell'ANPA, si provvede a valere  sulle risorse di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.".
 
           Nota all'art. 2:
            -   Il   testo  dell'art.  3   del  citato  decreto   del
          Ministero dell'ambiente n.  413/1995, come  modificato  del
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  3  (Supporto  tecnico).  -  1.  Il  Comitato,  per
          l'esercizio delle funzioni   relative   alla    concessione
          del  marchio  CEE  di  qualita' ecologica e  dell'attivita'
          di audit   in campo ambientale,   si  avvale  del  supporto
          tecnico, logistico e funzionale  dell'Agenzia nazionale per
          la  protezione   dell'ambiente (ANPA),   la quale  provvede
          per  le funzioni  rientranti  tra  le   proprie   finalita'
          istituzionali    con risorse a carico del proprio bilancio.
          Nei casi previsti dal presente regolameto, il  Comitato  si
          avvale,  altresi',  dell'ispettorato  tecnico del Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            2. Per l'espletamento dell'attivita' di supporto tecnico,
          logistico e funzionale l'ANPA   individua, nell'ambito  dei
          propri    servizi  e  nei  limiti  della  propria dotazione
          organica, un contingente di personale non superiore e venti
          unita', salvo diverse esigenze del Comitato.
            3. L'ANPA provvede  a nominare al proprio    interno,  un
          responsabile  per   l'Ecolabel   ed  un   responsabile  per
          l'Ecoaudit  appartenenti entrambi ai  ruoli dirigenziali  e
          comunica i relativi  nominativi al Comitato.
            4.  Alle spese   per la realizzazione delle attivita'  di
          supporto di cui ai precedenti commi, non  rientranti  nelle
          finalita'  istituzionali  dell'ANPA,  si  provvede  a valre
          sulle risorse di cui all'art. 5, comma  2,  della  legge  8
          ottobre 1997, n. 344".