Art. 2. 1. L'articolo 3, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e dell'attivita' di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalita' istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresi', dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.". 2. Il comma 2 dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: " 2. Per l'espletamento dell'attivita' di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unita', salvo diverse esigenze del Comitato.". 3. Allo stesso articolo e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 4. Alle spese per la realizzazione delle attivita' di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalita' istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 413/1995, come modificato del presente decreto, e' il seguente: "Art. 3 (Supporto tecnico). - 1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e dell'attivita' di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalita' istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolameto, il Comitato si avvale, altresi', dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Per l'espletamento dell'attivita' di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore e venti unita', salvo diverse esigenze del Comitato. 3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato. 4. Alle spese per la realizzazione delle attivita' di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalita' istituzionali dell'ANPA, si provvede a valre sulle risorse di cui all'art. 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344".