Art. 3.
  1. L'articolo  10, comma 5, del  decreto 2 agosto 1995,  n. 413, e'
cosi' modificato:
  " 5. Le somme  derivanti dai diritti di cui al  comma 2, cosi' come
previsto dall'articolo  1 del  decreto-legge 6  luglio 1993,  n. 216,
convertito con legge  9 agosto 1993, n. 294,  sono versate all'U.P.B.
32.2.3  "Diritti   partecipazione  sistema  ecogestione   e  qualita'
ecologica ed  altri introiti" -  cap. 2594 dell'entrata  del bilancio
dello  Stato. La  riscossione di  tali diritti  puo' essere  eseguita
mediante  versamento diretto  alla  competente  sezione di  tesoreria
provinciale dello Stato oppure a  mezzo di c/c postale intestato alla
medesima sezione di tesoreria, specificando  il capo e il capitolo di
entrata suddetti  e la causale  del versamento. Il  mancato pagamento
dei diritti  di cui ai commi  1 e 2 comporta  rispettivamente, previa
diffida  ad   adempiere  entro   un  termine  prestabilito,   il  non
accoglimento delle  domande di  assegnazione del  marchio comunitario
e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico
fino a quando non venga effettuato il pagamento.".
  2. L'articolo  14, comma 2, del  decreto 2 agosto 1995,  n. 413, e'
cosi' modificato:
  " 2. Le somme derivanti dai diritti  di cui al comma 1 sono versate
all'U.P.B.  32.2.3  "Diritti  partecipazione  sistema  ecogestione  e
qualita'  ecologica ed  altri introiti"-  cap. 2594  dell'entrata del
bilancio  dello Stato.  La riscossione  di tali  diritti puo'  essere
eseguita  mediante  versamento  diretto alla  competente  sezione  di
tesoreria provinciale  dello Stato oppure  a mezzo di  conto corrente
postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il
capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.".
 
           Note all'art. 3:
            -  Il   testo  dell'art.  10   del  citato  decreto   del
          Ministro  dell'ambiente  n.   413/1995, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  10  (Risorse finanziarie  per   la   gestione  del
          Comitato    - sezione   Ecolabel).   - 1.   Le  domande  di
          assegnazione    del    marchio  comunitario  di    qualita'
          ecologica  sono    soggette al pagamento   di un diritto  a
          copertura  delle  spese  relative   all'istruttoria   delle
          domande  stesse.  L'importo  di  tale diritto,  da  versare
          mediante  appositi  bollettini  di   conto corrente postale
          all'ANPA  cui e' stata presentata  la   domanda   per   far
          fronte   agli  oneri  dalla  stessa sostenuti, e' stabilito
          in una somma minima pari  al controvalore in lire   di  500
          ECU  (calcolata    al tasso   di cambio  vigente il  giorno
          precedente la  presentazione della  domanda), o   di  altro
          importo  in  ECU,  stabilito  a    livello  comunitario. La
          ricevuta   del  bollettino  di  c/c  postale,  deve  essere
          allegata   alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare
          l'importo del predetto diritto  sulla  base  degli  importi
          indicativi    sabiliti dalla  Commissione  delle  Comunita'
          europee   ai  sensi    dell'art.  11,    comma    3,    del
          regolamento  CEE  n. 880/92  del Consiglio.
            2.  I soggetti,   cui sia stato assegnato un marchio  CEE
          di qualita' ecologica, sono tenuti a pagare  ogni  anno  un
          diritto  di  utilizzazione  del marchio stesso. Il predetto
          diritto,  da  riferire  ad  un  periodo  di   dodici   mesi
          decorrenti  dalla  data   di assegnazione, e'  stabilito in
          misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella
          Comunita' econimica europea del  prodotto per il  quale  il
          marchio  e'  assegnato  in  base ai prezzi franco fabbrica.
          L'importo minimo e' di 500 ECU. Il Comitato puo'  stabilire
          l'importo  del  predetto diritto   anche in via provvisoria
          sulla base  dei dati  definitivi di   vendita per    l'anno
          interessato    risultanti  dal    bilancio  del    soggetto
          assegnatario.  Il Comitato  di cui   all'art.   1  provvede
          ad   aggiornare l'importo  del predetto diritto  sulla base
          degli importi  indicativi sabiliti dalla Commissione  delle
          Comunita'    europee  ai sensi dell'art.   11, comma 3, del
          regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
            3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali
          si  chiede  l'assegnazione  del  marchio   comunitario   di
          qualita'   ecologica  non  sono  esclusi  ne'  nel  diritto
          relativo alla domanda, ne' nel diritto annuo.   Tali  costi
          sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.
            4.  Il   Comitato puo' stabilire variazioni  dell'importo
          del diritto di cui  al comma  2 in misura  non superiore  o
          inferiore  al    20%.  La predetta variazione   deve essere
          riferita   a tutti i    diritti  fissati  per  il  medesimo
          prodotto.
            5.  Le   somme derivanti dai  diritti di cui  al comma 2,
          cosi' come previsto  dall'art.   1   del   decreto-legge  6
          luglio    1993,    n.   216, covnertito con legge  9 agosto
          1993, n. 294,  sono versate all'U.P.B.  32.2.3.   ''Diritti
          partecipazione  sistema  ecogestione  e  qualita' ecologica
          ed altri  introiti'' - cap. 2594  dell'entrata del bilancio
          dello  Stato. La  riscossione di  tali diritti  puo' essere
          eseguita  mediante   versamento diretto   alla   competente
          sezione di  tesoreria provinciale dello   Stato oppure    a
          mezzo    c/c  postale    intestato alla medesima sezione di
          tesoreria, specificando  il capo e il capitolo  di  entrata
          suddetti    e  la  causale    del  versamento. Il   mancato
          pagamento dei diritti   di cui ai commi   1  e  2  comporta
          rispettivamente,  previa diffida   ad  adempire   entro  un
          termine   prestabilito,      il    non  accoglimento  delle
          domande  di   assegnazione del   marchio comunitario e/o la
          sospensione  del  diritto  di  utilizzazione  del   marchio
          ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento".
            -  Il   testo  dell'art.  14   del  citato  decreto   del
          Ministro  dell'ambiente  n.   413/1995, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 14 (Quote).  - 1. Il Comitato stabilisce,  ai sensi
          dell'art.  11 del regolamento CEE n. 1836/93 del  Consiglio
          e  tenendo  conto  delle  dimensioni    del fatturato   dei
          soggetti richiedenti,  un sistema  di quote per far  fronte
          alle spese, sostenute per  la registrazione dei  siti,  per
          l'accreditamento  dei verificatori ambientali,  nonche' per
          il funzionamento e la promozione del sistema.
            2.  Le    somme derivanti dai diritti  di cui al comma  1
          sono versate all'U.P.B.  32.2.3  ''Diritti   partecipazione
          sistema    ecogestione    e  qualita'  ecologica ed   altri
          introiti'' - cap.  2594 dell'entrata del  bilancio    dello
          Stato.    La  riscossione   di tali   diritti puo'   essere
          eseguita  mediante  versamento   diretto alla    competente
          sezione    di tesoreria provinciale   dello Stato oppure  a
          mezzo di  conto corrente postale  intestato  alla  medesima
          sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di
          entrata suddetto e la causale del versamento.
            3.  Per  quanto  riguarda  la  registrazione dei siti, la
          ricevuta  della  competente    sezione     di     tesoreria
          provinciale  dello  Stato  o  del bollettino di c/c postale
          deve  essere allegata ai documenti previsti all'art. 15".