Art. 3. 1. L'articolo 10, comma 5, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, e' cosi' modificato: " 5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, cosi' come previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualita' ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.". 2. L'articolo 14, comma 2, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, e' cosi' modificato: " 2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualita' ecologica ed altri introiti"- cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.".
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 10 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 10 (Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel). - 1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'importo di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui e' stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, e' stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi sabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio. 2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualita' ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, e' stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunita' econimica europea del prodotto per il quale il marchio e' assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo e' di 500 ECU. Il Comitato puo' stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi sabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio. 3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica non sono esclusi ne' nel diritto relativo alla domanda, ne' nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario. 4. Il Comitato puo' stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto. 5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, cosi' come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, covnertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3. ''Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualita' ecologica ed altri introiti'' - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempire entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento". - Il testo dell'art. 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 14 (Quote). - 1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonche' per il funzionamento e la promozione del sistema. 2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 ''Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualita' ecologica ed altri introiti'' - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento. 3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15".