Art. 4.
  1. L'articolo  16, comma 1, del  decreto 2 agosto 1995,  n. 413, e'
sostituito dal seguente:
  " 1. I programmi annuali e pluriennali di attivita' del Comitato in
materia  di  Ecolabel  e  di Ecoaudit,  corredati  dalle  indicazioni
finanziarie  per  la  loro  attuazione,  dalla  specificazione  delle
attivita' di supporto di  competenza dell'ANPA ai sensi dell'articolo
3  del presente  decreto nonche'  dalla determinazione  dei fondi  da
corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attivita' non rientranti
nelle sue  finalita' istituzionali,  sono deliberati dal  Comitato ed
approvati con decreto  del Ministro dell'ambiente di  concerto con il
Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato e  con il
Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per
l'ambito di  propria competenza,  provvedono all'emanazione  di tutti
gli atti necessari per l'esecutivita' dei suddetti programmi.".
 
            Nota all'art. 4:
            -  Il   testo  dell'art.  16   del  citato  decreto   del
          Ministro  dell'ambiente  n.   413/1995, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 16  (Programmi di attivita'  del Comitato). - 1.  I
          programmi annuali   e   pluriennali    di    attivita'  del
          Comitato    in    materia    di  Ecolabel  e   di Ecouadit,
          corredati  dalle    indicazioni  finanziarie  per  la  loro
          attuazione,   dalla    specificazione  delle  attivita'  di
          supporto di competenza  dell'ANPA ai   sensi dell'art.    3
          del    presente  decreto  nonche'  dalla determinazione dei
          fondi da corrispondere all'ANPA per lo    svolgimento    di
          attivita'      non  rientranti    nelle    sue    finalita'
          istituzionali, sono deliberati dal   Comitato ed  approvati
          con decreto del   Ministro   dell'ambiente   di    concerto
          con      il      Ministro dell'industria, del   commercio e
          dell'artigianato  e  con    il  Ministro  del  tesoro.   Il
          presidente  e  il vice presidente, ciascuno per l'ambito di
          proria competenza,   provvedono all'emanazione    di  tutti
          gli   atti   necessari   per  l'esecutivita'  dei  suddetti
          programmi.
            2.   L'approvazione dei    programmi    costituisce    il
          presupposto    per  l'utilizzo    dei   fondi di   cui   al
          presente    articolo  da    parte    del  dirigente   della
          competente  struttura    ministeriale,  di  cui  al decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".