Art. 4. 1. L'articolo 16, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, e' sostituito dal seguente: " 1. I programmi annuali e pluriennali di attivita' del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecoaudit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attivita' di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto nonche' dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attivita' non rientranti nelle sue finalita' istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di propria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutivita' dei suddetti programmi.".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 16 (Programmi di attivita' del Comitato). - 1. I programmi annuali e pluriennali di attivita' del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecouadit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attivita' di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'art. 3 del presente decreto nonche' dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attivita' non rientranti nelle sue finalita' istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di proria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutivita' dei suddetti programmi. 2. L'approvazione dei programmi costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte del dirigente della competente struttura ministeriale, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".