Art. 2.
                 Criteri e modalita' per la stipula
  1. Per i fini di cui  all'articolo 1, le universita' e gli istituti
di  istruzione  universitaria   statali,  con  proprie  disposizioni,
determinano una specifica procedura  di selezione, anche con appositi
bandi,  assicurando   la  pubblicita'  degli  atti,   la  valutazione
comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle
attivita' didattiche svolte dal docente.
  2. Le  disposizioni di  cui al  comma 1  prevedono le  modalita' di
partecipazione  del professore  a  contratto  agli organi  accademici
collegiali,  nonche'  i  casi  di  incompatibilita'  con  l'attivita'
didattica.   I   professori   a  contratto   non   partecipano   alle
deliberazioni degli  organi accademici relative  ai posti di  ruolo e
alla  stipula  dei  contratti   d'insegnamento  di  cui  al  presente
regolamento.
  3. I  contratti di  cui all'articolo 1  sono stipulati  dal rettore
secondo le norme degli statuti  e dei regolamenti delle universita' e
degli  istituti di  istruzione  universitaria  statali; hanno  durata
annuale e sono rinnovabili per non  piu' di sei anni. Non danno luogo
a diritti in  ordine all'accesso nei ruoli delle  universita' e degli
istituti di istruzione universitaria statali.