Art. 2.
Criteri e modalita' per la stipula
1. Per i fini di cui all'articolo 1, le universita' e gli istituti
di istruzione universitaria statali, con proprie disposizioni,
determinano una specifica procedura di selezione, anche con appositi
bandi, assicurando la pubblicita' degli atti, la valutazione
comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle
attivita' didattiche svolte dal docente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono le modalita' di
partecipazione del professore a contratto agli organi accademici
collegiali, nonche' i casi di incompatibilita' con l'attivita'
didattica. I professori a contratto non partecipano alle
deliberazioni degli organi accademici relative ai posti di ruolo e
alla stipula dei contratti d'insegnamento di cui al presente
regolamento.
3. I contratti di cui all'articolo 1 sono stipulati dal rettore
secondo le norme degli statuti e dei regolamenti delle universita' e
degli istituti di istruzione universitaria statali; hanno durata
annuale e sono rinnovabili per non piu' di sei anni. Non danno luogo
a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle universita' e degli
istituti di istruzione universitaria statali.