Art. 3.
Disapplicazione di norme
1. Per ciascuna universita' o istituto di istruzione universitaria
statale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate
dall'ateneo ai sensi dell'articolo 2, si intendono non applicabili:
a) gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) l'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
c) l'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
nonche' gli articoli 94, comma 3, 95, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 14, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
limitatamente alla locuzione "professori a contratto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 maggio 1998
Il Ministro: Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1998
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica,
foglio n. 143
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 25 e 100, del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382, si veda la nota alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.R. 10 marzo
1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento), cosi' recita:
"Art. 4 (Organizzazione didattica). - Fino a quando non
interverra' la legge prevista dall'ultimo comma dell'art.
93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle
strutture universitarie a seguito della sperimentazione
dipartimentale, per l'attuazione delle attivita' didattiche
programmate dai consigli delle scuole dirette a fini
speciali e delle scuole di specializzazione, provvede
ciascuna facolta' per la parte di propria competenza in
relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli
articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
L'attivita' didattica dei professori straordinari,
ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini
speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce
adempimento dei propri doveri didattici.
L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari
nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non
puo' comunque essere inferiore ai due terzi del loro
complessivo impegno orario.
La ripartizione di tali attivita' e compiti e' determinata
all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il
consiglio di facolta' e il consiglio della scuola, ai sensi
dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio
1980, n. 382.
L'attivita' didattica dei ricercatori nelle scuole dirette
a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri
didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal
quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalita'
di cui al terzo comma dello stesso art. 32.
Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di
specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
Nelle predette scuole, eventuali attivita' didattiche a
prevalente carattere tecnicopratico connesse a specifici
insegnamenti professionali sono conferite con contratto di
diritto privato a tempo determinato secondo le modalita' di
cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura potranno
superare il limite ivi previsto in caso di comprovata
necessita' e previo nulla osta del rettore che ne da'
comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
- L'art. 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(misure di razionalizzazione e della finanza pubblica), e'
il seguente:
"32. I contratti con studiosi od esperti di alta
qualificazione scientifica o professionale previsti
dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio delle universita' e per
sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche,
essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali
non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti
stabiliti dallo statuto".
- Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
"Art. 94 (Consigli di corsi di laurea e di indirizzo). -
Nelle facolta' comprendenti piu' corsi o indirizzi di
laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi,
sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo
di laurea di cui al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito, con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973, n.
766.
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea:
1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio per
il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello
statuto;
2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti
svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;
3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche
statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai
corsi di diploma interessati;
4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di
insegnamenti previsti dallo statuto;
5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri consigli
di corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli
organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle
attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti
stessi al fine di organizzare nella maniera piu' efficace
le attivita' di insegnamento e il loro coordinamento con le
attivita' di ricerca;
6) adotta nuove modalita' didattiche, anche mediante
l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da
quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del
presente decreto.
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo e'
costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al
corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto,
da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti
del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei
docenti, da un rappresentante del personale non docente e
da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque,
qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero
di duemila. La partecipazione delle diverse componenti
avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.
Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge
nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo,
un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta
in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle
convocazioni successive. Il presidente sovrintende o
coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo.
Dura in carica tre anni accademici.
Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo
sono pubblici.
Partecipano altresi' al consiglio di corso di laurea e
indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di
insegnamento, tutti gli incarichi stabilizzati nonche' i
rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli
assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali
previste dall'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n.
580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766.
I professori associati partecipano alle deliberazioni dei
consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le
questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione
dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone
dei professori ordinari.
I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli
studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di
corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle
relative a questioni concernenti la destinazione dei posti
di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati
e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli
assistenti ordinari.
I rappresentanti di cui al precedente comma durano in
carica due anni".
"Art. 95 (Consiglio di facolta'). - A decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a far
parte dei consigli di facolta' i professori associati e le
rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le
modalita' che seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo,
i professori a contratto.
I professori associati partecipano alle deliberazioni dei
consigli di facolta' per tutte le questioni previste
dall'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la
destinazione a concorso dei posti di professore ordinario,
le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti
di professore ordinario, nonche' le questioni relative alle
persone dei professori ordinari.
Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento
restano ferme nei consigli di facolta' le rappresentanze
dei professori incaricati non stabilizzati e degli
assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali
previste dal'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n.
580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
1973, n. 766.
Con le stesse limitazioni di cui al precedente secondo
comma, estese alla destinazione a concorso di posti di
professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle
chiamate, nonche' alle questioni concernenti le persone dei
professori associati, partecipano altresi' ai consigli di
facolta' tre rappresentanti dei ricercatori universitari e
degli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai
soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai
professori ordinari, ai professori associati e, fino a
quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati".
- L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162, cosi' recita:
"Art. 14 (Consiglio della scuola). - Per ciascuna scuola
di specializzazione anche se comprendente piu' indirizzi e'
costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglo e' composto dai professori di ruolo e dai
professori a contratto, previsti nel precedente art. 4, ai
quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola
nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti
secondo le modalita' di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi
dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea in
materia di coordinamento degli insegnamenti.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo
comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".