Art. 3.
                      Disapplicazione di norme
  1. Per ciascuna universita'  o istituto di istruzione universitaria
statale, alla  data di entrata  in vigore delle  disposizioni emanate
dall'ateneo ai sensi dell'articolo 2, si intendono non applicabili:
  a) gli  articoli 25 e 100,  lettera d), del decreto  del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  b) l'articolo  4, commi  6 e  7, del  decreto del  Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
  c) l'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
  nonche' gli  articoli 94,  comma 3,  95, comma  1, del  decreto del
Presidente della  Repubblica 11 luglio 1980,  n. 382, e 14,  comma 2,
del decreto  del Presidente della  Repubblica 10 marzo 1982,  n. 162,
limitatamente alla locuzione "professori a contratto".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 maggio 1998
                                              Il Ministro: Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1998
  Registro n.  1 Universita'  e ricerca  scientifica  e  tecnologica,
foglio n. 143
 
          Note all'art. 3:
           - Per il testo degli articoli 25  e  100,  del  D.P.R.  11
          luglio 1980, n. 382, si veda la nota alle premesse.
           -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 del D.P.R. 10 marzo
          1982, n. 162 (Riordinamento delle  scuole  dirette  a  fini
          speciali,  delle  scuole di specializzazione e dei corsi di
          perfezionamento), cosi' recita:
           "Art. 4 (Organizzazione didattica). - Fino  a  quando  non
          interverra'  la  legge prevista dall'ultimo comma dell'art.
          93 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980,  n.  382,  in  ordine  al  definitivo  assetto  delle
          strutture universitarie  a  seguito  della  sperimentazione
          dipartimentale, per l'attuazione delle attivita' didattiche
          programmate  dai  consigli  delle  scuole  dirette  a  fini
          speciali  e  delle  scuole  di  specializzazione,  provvede
          ciascuna  facolta'  per  la  parte di propria competenza in
          relazione a quanto previsto dallo statuto, ai  sensi  degli
          articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382.
           L'attivita'   didattica   dei   professori   straordinari,
          ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini
          speciali e nelle  scuole  di  specializzazione  costituisce
          adempimento dei propri doveri didattici.
           L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari
          nei  corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non
          puo' comunque  essere  inferiore  ai  due  terzi  del  loro
          complessivo impegno orario.
           La ripartizione di tali attivita' e compiti e' determinata
          all'inizio   di   ogni  anno  accademico  d'intesa  tra  il
          consiglio di facolta' e il consiglio della scuola, ai sensi
          dell'art. 10, comma terzo, del  citato  decreto  11  luglio
          1980, n. 382.
           L'attivita' didattica dei ricercatori nelle scuole dirette
          a  fini  speciali costituisce adempimento dei propri doveri
          didattici  nell'ambito  dell'impegno  orario  previsto  dal
          quarto comma dell'art.  32 del decreto del Presidente della
          Repubblica  11 luglio 1980, n.  382, e secondo le modalita'
          di cui al terzo comma dello stesso art.  32.
           Alle scuole dirette a fini  speciali  ed  alle  scuole  di
          specializzazione  si  applica  il disposto dell'art. 25 del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382,  oltre  quanto  previsto  dall'art.  39 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833.
           Nelle predette scuole, eventuali  attivita'  didattiche  a
          prevalente  carattere  tecnicopratico  connesse a specifici
          insegnamenti professionali sono conferite con contratto  di
          diritto privato a tempo determinato secondo le modalita' di
          cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
          11  luglio  1980,  n.  382.  La durata e la misura potranno
          superare il limite  ivi  previsto  in  caso  di  comprovata
          necessita'  e  previo  nulla  osta  del  rettore che ne da'
          comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
           - L'art. 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
          (misure di razionalizzazione e della finanza pubblica),  e'
          il seguente:
           "32.   I   contratti  con  studiosi  od  esperti  di  alta
          qualificazione   scientifica   o   professionale   previsti
          dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio   1980,   n.   382,   possono,   nei   limiti  delle
          disponibilita'  di  bilancio  delle   universita'   e   per
          sopperire  a  particolari  e  motivate esigenze didattiche,
          essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali
          non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e  nei  limiti
          stabiliti dallo statuto".
           -  Si  riporta il testo degli articoli 94 e 95 del decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
           "Art. 94 (Consigli di corsi di laurea e di  indirizzo).  -
          Nelle  facolta'  comprendenti  piu'  corsi  o  indirizzi di
          laurea, in corrispondenza dei predetti corsi  e  indirizzi,
          sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo
          di  laurea  di cui al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580,
          convertito, con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973, n.
          766.
           Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea:
           1) coordina le attivita' di insegnamento e di  studio  per
          il  conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello
          statuto;
           2) esamina e approva i piani di studio  che  gli  studenti
          svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;
           3)  formula  proposte  e  pareri  in ordine alle modifiche
          statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai
          corsi di diploma interessati;
           4)  propone  al  consiglio  di  facolta'  l'attivazione di
          insegnamenti previsti dallo statuto;
           5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri  consigli
          di  corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli
          organi  dei  dipartimenti,  l'impiego  dei   mezzi,   delle
          attrezzature  e  del personale non docente dei dipartimenti
          stessi al fine di organizzare nella maniera  piu'  efficace
          le attivita' di insegnamento e il loro coordinamento con le
          attivita' di ricerca;
           6)  adotta  nuove  modalita'  didattiche,  anche  mediante
          l'impiego di docenti per corsi  d'insegnamento  diversi  da
          quelli  di  cui  sono titolari, secondo le disposizioni del
          presente decreto.
           Il  consiglio  di  corso  di  laurea  o  di  indirizzo  e'
          costituito  da  tutti  i  professori  di ruolo afferenti al
          corso o indirizzo, ivi compresi i professori  a  contratto,
          da  una  rappresentanza  dei ricercatori e degli assistenti
          del ruolo ad esaurimento, non superiore ad  un  quinto  dei
          docenti,  da  un rappresentante del personale non docente e
          da una rappresentanza di tre studenti elevabile  a  cinque,
          qualora  gli  studenti iscritti al corso superino il numero
          di duemila.  La  partecipazione  delle  diverse  componenti
          avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.
           Ogni  consiglio  di  corso di laurea o di indirizzo elegge
          nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo,
          un presidente.  L'elezione avviene a  maggioranza  assoluta
          in  prima  convocazione  e  a  maggioranza  relativa  nelle
          convocazioni  successive.  Il  presidente   sovrintende   o
          coordina  le  attivita'  del  rispettivo corso o indirizzo.
          Dura in carica tre anni accademici.
           Gli atti dei consigli di corso di laurea  o  di  indirizzo
          sono pubblici.
           Partecipano  altresi'  al  consiglio  di corso di laurea e
          indirizzo,  fino  alla  cessazione   degli   incarichi   di
          insegnamento,  tutti  gli  incarichi stabilizzati nonche' i
          rappresentanti degli incaricati non  stabilizzati  e  degli
          assistenti  di  ruolo secondo le modalita' e le percentuali
          previste dall'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre  1973,  n.
          580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
          novembre 1973, n. 766.
           I  professori associati partecipano alle deliberazioni dei
          consigli di corso di laurea o di  indirizzo  per  tutte  le
          questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione
          dei  posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone
          dei professori ordinari.
           I rappresentanti  dei  ricercatori  universitari  e  degli
          studenti  partecipano  a  tutte  le  sedute dei consigli di
          corso di laurea o di  indirizzo,  ad  eccezione  di  quelle
          relative  a questioni concernenti la destinazione dei posti
          di ruolo e le persone dei professori ordinari ed  associati
          e,  qualora  esistano,  dei  professori  incaricati e degli
          assistenti ordinari.
           I  rappresentanti  di  cui  al  precedente comma durano in
          carica due anni".
           "Art.  95  (Consiglio  di   facolta').   -   A   decorrere
          dall'entrata  in  vigore del presente decreto entrano a far
          parte dei consigli di facolta' i professori associati e  le
          rappresentanze  dei  ricercatori  universitari,  secondo le
          modalita' che seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo,
          i professori a contratto.
           I professori associati partecipano alle deliberazioni  dei
          consigli  di  facolta'  per  tutte  le  questioni  previste
          dall'art. 9 del  decreto-legge  1  ottobre  1973,  n.  580,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  30 novembre
          1973,  n.  766,  ad  eccezione  di  quelle  concernenti  la
          destinazione  a concorso dei posti di professore ordinario,
          le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a  posti
          di professore ordinario, nonche' le questioni relative alle
          persone dei professori ordinari.
           Fino  alla  cessazione  degli  incarichi  di  insegnamento
          restano ferme nei consigli di  facolta'  le  rappresentanze
          dei   professori   incaricati   non  stabilizzati  e  degli
          assistenti di ruolo secondo le modalita' e  le  percentuali
          previste  dal'art.  9  del decreto-legge 1 ottobre 1973, n.
          580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
          1973, n. 766.
           Con le stesse limitazioni di  cui  al  precedente  secondo
          comma,  estese  alla  destinazione  a  concorso di posti di
          professore di ruolo, alle dichiarazioni  di  vacanze,  alle
          chiamate, nonche' alle questioni concernenti le persone dei
          professori  associati,  partecipano altresi' ai consigli di
          facolta' tre rappresentanti dei ricercatori universitari  e
          degli assistenti del ruolo ad esaurimento.
           Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai
          soli  professori  ordinari.  L'elettorato  attivo spetta ai
          professori ordinari, ai  professori  associati  e,  fino  a
          quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati".
           - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10
          marzo 1982, n. 162, cosi' recita:
           "Art.  14  (Consiglio della scuola). - Per ciascuna scuola
          di specializzazione anche se comprendente piu' indirizzi e'
          costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
           Il consiglo e' composto dai  professori  di  ruolo  e  dai
          professori  a contratto, previsti nel precedente art. 4, ai
          quali  sono  affidate  attivita'  didattiche  nella  scuola
          nonche'  da una rappresentanza di tre specializzandi eletti
          secondo le modalita' di cui  all'art.  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
           Il  consiglio  esercita  le competenze spettanti, ai sensi
          dell'art.  94 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          11 luglio 1980, n.  382, al consiglio di corso di laurea in
          materia di coordinamento degli insegnamenti.
           Si  applicano  le  disposizioni  di cui al secondo e terzo
          comma  dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".