Art. 3

  1. Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati
nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.
  2.  Fatto  salvo  l'articolo 2, comma 3, il Ministro della sanita',
con  decreto  adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera f),
della  legge  15  febbraio  1963, n. 281, e successive modificazioni,
puo'  prevedere che le quantita' massime previste nell'allegato I per
i  mangimi possono essere superate, esclusivamente nel caso in cui si
tratti  di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella
stessa  come  tali  ed  a  condizione  che  tale superamento sia reso
necessario  da  condizioni  particolari e che non ne derivino effetti
nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.
  3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori
di   rischio,  sono  definite  le  procedure  di  controllo,  nonche'
determinati   i   tempi   e   le  zone  di  applicazione  nell'ambito
dell'azienda.
  4.  Le  materie  prime  elencate nell'allegato II, parte A, possono
essere  immesse  in  circolazione  soltanto  se  la  quantita'  della
sostanza  o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1
non  supera  quella  massima  fissata nella colonna n. 3 dello stesso
allegato.
  5.   Qualora   la   quantita'   della   sostanza   o  del  prodotto
indesiderabile  di  cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte A,
superi  quella  fissata  nella  colonna  n.  3  dell'allegato  I, per
l'alimento  semplice,  la  materia  prima  di  cui  alla colonna n. 2
dell'allegato II, parte A, puo' essere immessa in circolazione, fatto
salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia:
a) destinata   esclusivamente  a  fabbricanti  di  mangimi  composti,
   iscritti nell'elenco nazionale previsto dal decreto del Presidente
   della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e successive modifiche;
b) accompagnata da un documento che deve indicare:
   1)  che  la  materia  prima  e' destinata a fabbricanti di mangimi
   composti, iscritti nell'elenco di cui alla lettera a);
   2)  che  la  materia  prima  non  puo' essere utilizzata come tale
   nell'alimentazione diretta degli animali;
   3)  la  quantita'  della  sostanza  o  del prodotto indesiderabile
   presenti.
  6. Il comma 5, lettere a) e b), si applica anche alle materie prime
ed  alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato
II, parte B, la cui quantita' massima non sia limitata nella parte A,
se la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile presente
nella   materia   prima   e'   superiore  a  quella  massima  fissata
nell'allegato I, colonna 3 per gli alimenti semplici corrispondenti.
  7.  Una  partita  di  una  materia prima elencata nell'allegato II,
parte  A,  con  un  contenuto  di  una  sostanza  o  di  un  prodotto
indesiderabile  superiore  al contenuto massimo fissato nella colonna
n.  3  dello  stesso  allegato  non  puo'  essere mescolata con altre
partite di materia prima o con partite di alimenti.