Art. 3 1. Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato. 2. Fatto salvo l'articolo 2, comma 3, il Ministro della sanita', con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera f), della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, puo' prevedere che le quantita' massime previste nell'allegato I per i mangimi possono essere superate, esclusivamente nel caso in cui si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari e che non ne derivino effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali. 3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori di rischio, sono definite le procedure di controllo, nonche' determinati i tempi e le zone di applicazione nell'ambito dell'azienda. 4. Le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1 non supera quella massima fissata nella colonna n. 3 dello stesso allegato. 5. Qualora la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per l'alimento semplice, la materia prima di cui alla colonna n. 2 dell'allegato II, parte A, puo' essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia: a) destinata esclusivamente a fabbricanti di mangimi composti, iscritti nell'elenco nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e successive modifiche; b) accompagnata da un documento che deve indicare: 1) che la materia prima e' destinata a fabbricanti di mangimi composti, iscritti nell'elenco di cui alla lettera a); 2) che la materia prima non puo' essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali; 3) la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti. 6. Il comma 5, lettere a) e b), si applica anche alle materie prime ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantita' massima non sia limitata nella parte A, se la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima e' superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per gli alimenti semplici corrispondenti. 7. Una partita di una materia prima elencata nell'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna n. 3 dello stesso allegato non puo' essere mescolata con altre partite di materia prima o con partite di alimenti.