Art. 2

  1.  I  bandi  di  mobilita'  sono  finalizzati all'immissione delle
unita'  di  personale, distinte per livelli, nei limiti delle vacanze
esistenti  negli  organici  di  cui  al  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri del 7 maggio 1996 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996.
  2. Nella individuazione delle vacanze si tiene conto dei posti gia'
oggetto di concorsi emanati o in via di espletamento.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il    testo del decreto   del Presidente del Consiglio
          dei Ministri del 7   maggio  1996  "Rideterminazione  delle
          dotazioni   organiche   delle   qualifiche  dirigenziali  e
          funzionali  del personale del Ministero del lavoro  e della
          previdenza  sociale",    e'  pubblicato    nel  supplemento
          ordinario n.  108 alla Gazzetta Ufficiale  - serie generale
          -  n. 153 del 2 luglio 1996.