Art. 2 1. I bandi di mobilita' sono finalizzati all'immissione delle unita' di personale, distinte per livelli, nei limiti delle vacanze esistenti negli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996. 2. Nella individuazione delle vacanze si tiene conto dei posti gia' oggetto di concorsi emanati o in via di espletamento.
Nota all'art. 2: - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale", e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996.