IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Art. 1.
Vita della comunita' scolastica
1. La scuola e' luogo di formazione e di educazione mediante lo
studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
2. La scuola e' una comunita' di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignita'
e nella diversita' dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialita' di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a
New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
3. La comunita' scolastica, interagendo con la piu' ampia comunita'
civile e sociale di cui e' parte, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualita' delle relazioni insegnantestudente,
contribuisce allo sviluppo della personalita' dei giovani, anche
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
della identita' di genere, del loro senso di responsabilita' e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunita' scolastica si basa sulla liberta' di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro eta' e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87, comma 5, della
Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti".
- Il testo dell'art. 328 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' il
seguente:
"Art. 328 (Sanzioni disciplinari). - 1. Le norme
disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e
delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli
istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo
quanto disposto dai commi seguenti.
2. La sanzione disciplinare della sospensione fino a
quindici giorni prevista dall'art. 19, lettera d), del
vigente regolamento approvato con regio decreto 4 maggio
1925, n. 653, rientra nella competenza del consiglio di
classe.
3. Le sanzioni disciplinari previste dall'art.19, lettere
e), f), g), h), i), del regolamento richiamato nel comma 2
rientrano nella competenza della giunta esecutiva del
consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su
proposta del rispettivo consiglio di classe.
4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della
giunta esecutiva e' ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla ricevuta comunicazione, al provveditore agli studi,
che decide in via definitiva, sentita la sezione del
consiglio scolastico provinciale avente competenza per il
grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate
dal preside ai sensi dell'art. 19, lettera c), del
regolamento richiamato nel comma 2 e' ammesso ricorso entro
trenta giorni al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva.
6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c)
e seguenti dell'art. 19 del regolamento richiamato nel
comma 2 i capi di istituto danno immediata notizia al
provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari di
cui alle lettere h) ed i) dell'art. 19 del citato
regolamento deve essere data notizia all'albo dell'istituto
e nel bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il
termine per ricorrere o intervenuta la decisione del
ricorso, essi siano divenuti definitivi.
7. Le norme disciplinari relative agli alunni
delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si
applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli
alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli
educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei
convitti nazionali e degli educandati femminili dello
Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualita'
di convittori o semiconvittori, sono stabilite con
regolamento".
- Il testo dell'art. 21, commi 1, 2 e 13 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), e' il seguente:
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
(Omissis).
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche".
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciulli,
fatta a New York il 20 novembre 1989".
- Si riporta il testo degli articoli 104, 105 e 106 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza):
"Art. 104 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma
1) (Promozione e coordinamento a livello nazionale, delle
attivita' di educazione ed informazione). - 1. Il Ministero
della pubblica istruzione promuove e coordina le attivita'
di educazione alla salute e di informazione sui danni
derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle
sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
2. Le attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello
svolgimento ordinario dell'attivita' educativa e didattica,
attraverso l'approfondimento di specifiche
tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva
programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative
e relative metodologie di applicazione, per la promozione
di attivita' da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle
proposte formulate da un apposito comitato
tecnicoscientifico da lui costituito con decreto, composto
da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo
della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di
comunicazione sociale, e rappresentanti delle
amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione,
repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e
sette
esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che
attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto
istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei
programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con
particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi
audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attivita' culturali, ricreative
e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno
della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate
da altre amministrazioni pubbliche con particolare
riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati
argomenti di loro interesse, possono essere invitati
rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e
formazione del personale della scuola sara' data priorita'
alle iniziative in materia di educazione alla salute e di
prevenzione delle tossicodipendenze".
"Art. 105 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma
1) (Promozione e coordinamento, a livello provinciale,
delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di
studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola
media). - 1. Il provveditore agli studi promuove e
coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle
iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che
possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche
nell'esercizio della loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si
avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione
alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o
interdistrettuale, di comitati distrettuali o
interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri
sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla
salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di
associazioni familiari. Detti comitati sono composti da
sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a
partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica
sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unita'
sanitarie locali, nonche' esponenti di associazioni
giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi
collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad
essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le
istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio
provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico
provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione
sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeo
criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i
fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti
locali, universita', istituti di ricerca ed enti,
cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma
dell'art. 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per
lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti,
le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti
numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle
vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche
all'inserimento o al reinserimento dell'attivita'
lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui
all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento
unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione
di esperienze educative, anche presso gli enti e le
associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a
condizione che tale personale abbia
documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna
annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione
alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le
attivita' di educazione alla salute e di prevenzione delle
tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla
base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato
tecnicoscientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di
cui al presente articolo e' valutato in complessive lire 4
miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il
Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto
disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato
tecnicoscientifico e dei comitati provinciali, distrettuali
e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai
componenti dei comitati stessi".
"Art. 106 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma
1) (Centri di informazione e consulenza nelle scuole.
Iniziative di studenti animatori). - 1. I provveditori agli
studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi
pubblici per l'assistenza sociosanitaria ai
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e
consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole
secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attivita'
informativa e di consulenza concordati dagli organi
collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli
enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e
le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di
corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di
formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione
delle tossicodipendenze possono proporre iniziative da
realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione
del personale docente, che abbia dichiarato la propria
disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono
esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a
collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle
previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito,
per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che
si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie
curricolari, e' volontaria".
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
"Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). - 1.
Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamicofunzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psicopedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
sia le capacita' possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamicofunzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai
commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate con
apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
8. Il profilo dinamicofunzionale e' aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i
nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto".
"Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
universita' si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socioassistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul territorio
gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti
locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli
affari sociali e della sanita', sono fissati gli indirizzi
per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di
programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
di socializzazione individualizzati, nonche' a forme di
integrazione tra attivita' scolastiche e attivita'
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresi'
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attivita' di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare
nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali e
le unita' sanitarie locali possono altresi' prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
specializzato
e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6,
lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
garantite attivita' didattiche di sostegno, con priorita'
per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera
e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle
aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamicofunzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarita'
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano
alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei
consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti".
"Art. 14 (Modalita' di attuazione dell'integrazione). -
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla
formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399, nel rispetto delle modalita' di coordinamento
con il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede altresi':
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata,
con inizio almeno dalla prima classe della scuola
secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilita'
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuita' educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su
proposta del consiglio di classe o di interclasse, puo'
essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di
cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle
scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli
stanziamenti gia' preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione dei suddetti piani di studio,
discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli
alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4,
comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di
specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4
deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli
esami relativi all'attivita' didattica di sostegno per le
discipline cui il diploma stesso si riferisce nel qual caso
la specializzazione ha valore abilitante anche per
l'attivita' didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990,
comprende, nei limiti degli stanziamenti gia' preordinati
in base alla legislazione vigente per la definizione delle
tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni
handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle
scuole materne ed elementari di cui all'art. 3, comma 2,
della citata legge n. 341 del 1990, costituisce titolo per
l'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica di
sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi,
individuati come obbligatori per la preparazione
all'attivita' didattica di sostegno, nell'ambito della
tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste
nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 puo'
essere impartito anche da enti o istituti specializzati
all'uopo convenzionati con le universita', le quali
disciplinano le modalita' di espletamento degli esami e i
relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di
specializzazione devono essere in possesso del
diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della citata
legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di
specializzazione si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, a
417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'art. 65
della legge 20 maggio 1982, n. 270 .
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi
dei prescritti titoli di specializzazione e' consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1,
lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle
unita' sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in
piani educativi e di recupero individualizzati".
"Art. 15 (Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica). - 1. Presso ogni ufficio scolastico
provinciale e' istituito un gruppo di lavoro composto da:
un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi,
un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti
locali, due esperti delle unita' sanitarie locali, tre
esperti designati dalle associazioni delle persone
handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi
di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare
alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal
piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di
consulenza e proposta al provveditore agli studi, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli
enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione
e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e
l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonche'
per qualsiasi altra attivita' inerente all'integrazione
degli alunni in difficolta' di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una
relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione
ed al presidente della giunta regionale. Il presidente
della giunta regionale puo' avvalersi della relazione ai
fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40".
"Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame). -
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte
degli insegnanti e' indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali
attivita' integrative e di sostegno siano state svolte,
anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base
degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a
valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado,
per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle
prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o
allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso
degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4
in favore degli alunni handicappati e' consentito per il
superamento degli esami universitari, previa intesa col
docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di
facolta', sentito eventualmente il consiglio
dipartimentale".
- Il testo dell'art. 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40
(Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), e' il seguente:
"Art. 36 (Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale). - 1. I minori stranieri presenti sul
territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche
mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative
per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento
del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e
della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di
attivita' interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel qudro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla
base di convenzioni con le regioni e gli enti locali,
promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di
alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per
gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che
intendano conseguire il titolo di studio della scuola
dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel Paese di provenienza al fine del
conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di
scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel
quadro di accordi di collaborazione internazionale in
vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le
disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento
all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana,
nonche' i corsi di formazione ed aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio
e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini
dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e delle
modalita' di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali
qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'insegnamento nelle
classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno
linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai
commi 4 e 5".
- Il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, reca: "Regolamento
recante la disciplina delle iniziative complementari e
delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali)".