Art. 4.
                             Disciplina

  1.  I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano
i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento
ai  doveri  elencati  nell'articolo  3,  al  corretto svolgimento dei
rapporti  all'interno  della  comunita'  scolastica e alle situazioni
specifiche  di  ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri
di seguito indicati.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono
al  rafforzamento  del  senso  di responsabilita' ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica.
  3.  La  responsabilita'  disciplinare  e'  personale.  Nessuno puo'
essere  sottoposto  a  sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato   ad   esporre   le   proprie  ragioni.  Nessuna  infrazione
disciplinare   connessa   al   comportamento   puo'   influire  sulla
valutazione del profitto.
  4.  In  nessun  caso  puo'  essere sanzionata, ne' direttamente ne'
indirettamente,  la  libera  espressione  di  opinioni  correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.
  5.   Le   sanzioni   sono  sempre  temporanee,  proporzionate  alla
infrazione   disciplinare   e  ispirate,  per  quanto  possibile,  al
principio  della  riparazione  del  danno.  Esse  tengono conto della
situazione  personale dello studente. Allo studente e' sempre offerta
la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita'
scolastica.
  6.  Le  sanzioni  e  i  provvedimenti che comportano allontanamento
dalla   comunita'  scolastica  sono  sempre  adottati  da  un  organo
collegiale.
  7.  Il  temporaneo  allontanamento  dello  studente dalla comunita'
scolastica  puo'  essere  disposto  solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni  disciplinari,  per  periodi  non  superiori  ai  quindici
giorni.
  8.  Nei  periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile,  un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro nella comunita' scolastica.
  9.  L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo'
essere  disposto  anche  quando  siano  stati commessi reati o vi sia
pericolo  per  l'incolumita'  delle  persone.  In  tal caso la durata
dell'allontamento  e'  commisurata  alla gravita' del reato ovvero al
permanere  della  situazione  di  pericolo.  Si  applica,  per quanto
possibile, il disposto del comma 8.
  10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione  obiettiva  rappresentata  dalla  famiglia  o dallo stesso
studente   sconsiglino  il  rientro  nella  comunita'  scolastica  di
appartenenza,  allo  studente  e'  consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
  11.  Le  sanzioni  per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni  d'esame  sono  inflitte  dalla  commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.