Art. 4.
Disciplina
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano
i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento
ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri
di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono
al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica.
3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo'
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla
valutazione del profitto.
4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne'
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente. Allo studente e' sempre offerta
la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita'
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunita' scolastica sono sempre adottati da un organo
collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita'
scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro nella comunita' scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo'
essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia
pericolo per l'incolumita' delle persone. In tal caso la durata
dell'allontamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunita' scolastica di
appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.