Art. 5.
Impugnazioni
1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7,
e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al
comma l e' ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola
secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad
un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi
abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della
scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide
in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di
un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore,
da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti
e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e
presieduto da una persona di elevate qualita' morali e civili
nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica.
Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due
genitori.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 328, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda in note alle
premesse.