Art. 6. 
                         Disposizioni finali 
 
  1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia sono  adottati  o  modificati  previa
consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e  dei
genitori nella scuola media. 
  2. Del presente regolamento e dei documenti  fondamentali  di  ogni
singola  istituzione  scolastica  e'  fornita  copia  agli   studenti
all'atto dell'iscrizione. 
  3. E' abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4  maggio
1925, n. 653. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
   Dato a Roma, addi' 24 giugno 1998 
 
                              SCALFARO 
                                      Prodi, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                           Berlinguer, Ministro della 
                                  pubblica istruzione 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998 
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 25 
 
           Nota all'art. 6: 
            - Si riporta il testo del capo III del titolo I del regio
          decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, 
          gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione): 
                                   "Titolo I 
                                  A L U N N I 
                     Capo III Delle punizioni disciplinari 
            19. Agli alunni che manchino  ai  doveri  scolastici,  od
          offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche  fuori
          della scuola, sono inflitte, secondo la gravita' 
          della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari: 
               a) ammonizione privata o in classe; 
               b) allontanamento dalla lezione; 
            c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore
          ai cinque giorni; 
               d) sospensione fino a quindici giorni; 
            e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla 
          sessione di primo esame; 
               f) sospensione fino al termine delle lezioni; 
            g) esclusione dallo scrutinio finale  e  da  entrambe  le
          sessioni di esame; 
               h) espulsione dall'istituto; 
               i) espulsione da tutti gli istituti del Regno. 
            20. Per mancanza ai  doveri  scolastici,  per  negligenza
          abituale e per assenze ingiustificate, si infliggono le 
          punizioni di cui alle lettere a) e b). 
            Per fatti che turbino il regolare andamento della  scuola
          si infliggono le punizioni di cui alle lettere c) e d). 
            Per offese al decoro personale,  alla  religione  e  alle
          istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle  lettere
          d), e) e f). 
            Per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o  al
          corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle 
          lettere g), h), e i). 
            Nei casi  previsti  dai  tre  commi  precedenti,  qualora
          concorrano circostanze  attenuanti,  e  avuto  riguardo  al
          profitto e alla precedente condotta, puo'  essere  inflitta
          la punizione di grado inferiore  a  quello  rispettivamente
          stabilito. 
            In caso di recidiva, o qualora le mancanze  previste  dai
          commi precedenti assumano particolare  gravita'  o  abbiano
          carattere collettivo, puo' essere inflitta la punizione  di
          grado immediatamente superiore. 
            21. L'alunno che incorra  nelle  punizioni  di  cui  alle
          lettere d) e  seguenti  dell'art.  19  perde  il  beneficio
          dell'esonero dalle tasse. 
            La sospensione fino  al  termine  delle  lezioni  importa
          l'esclusione dalla promozione senza esame o dalla  sessione
          di primo esame. 
            L'esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di
          esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni. 
            L'alunno espulso dall'istituto non e' ammesso, per l'anno
          scolastico in corso  e  per  quello  successivo,  in  alcun
          istituto Regio o pareggiato per frequentarne le  lezioni  o
          per  sostenervi  esami,  e,  non  puo'   essere   riammesso
          all'istituto in cui la punizione fu inflitta se non  previa
          deliberazione favorevole del Collegio dei professori. 
            L'espulsione da tutti gli istituti del Regno  ha  effetto
          per  tre  anni,  e  importa,  per  sempre,  il  divieto  di
          inscriversi e di presentarsi ad esami nell'istituto in  cui
          la punizione fu inflitta. 
            22. Le punizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19
          sono inflitte dal professore; quella di cui alla lettera c)
          e' inflitta dal preside, quella di cui alla lettera d)  dal
          Consiglio di classe. 
            Le altre punizioni vengono deliberate  dal  Collegio  dei
          professori su proposta  del  preside  o  del  Consiglio  di
          classe. 
            Qualora sia proposta l'applicazione  delle  punizioni  di
          cui alle lettere h) e i), il Collegio dei professori, negli
          istituti di doppio grado, si adunera' in seduta plenaria. 
            L'autorita' competente ad infliggere punizioni di un dato
          grado puo' sempre infliggere quelle di grado inferiore. 
            23. Le punizioni di cui alle lettere a), e), g), h) e  i)
          possono essere  pronunciate  anche  per  mancanze  commesse
          durante le sessioni  di  esame  o  nell'intervallo  fra  le
          medesime. 
            In tal caso  esse  sono  inflitte,  rispettivamente,  dal
          presidente o dalla Commissione di esame, e sono applicabili
          anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna. 
            24. Delle punizioni di cui alle  lettere  c)  e  seguenti
          dell'art. 19 deve essere data comunicazione al padre,  o  a
          chi ne fa le veci. 
            Della  sospensione  superiore  a  tre  giorni   e   delle
          punizioni di cui alle lettere d) e seguenti deve essere 
          fatta menzione nella pagella scolastica".