Art. 6.
Disposizioni finali
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa
consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione scolastica e' fornita copia agli studenti
all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Berlinguer, Ministro della
pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 25
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo del capo III del titolo I del regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni,
gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione):
"Titolo I
A L U N N I
Capo III Delle punizioni disciplinari
19. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od
offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori
della scuola, sono inflitte, secondo la gravita'
della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:
a) ammonizione privata o in classe;
b) allontanamento dalla lezione;
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore
ai cinque giorni;
d) sospensione fino a quindici giorni;
e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla
sessione di primo esame;
f) sospensione fino al termine delle lezioni;
g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le
sessioni di esame;
h) espulsione dall'istituto;
i) espulsione da tutti gli istituti del Regno.
20. Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza
abituale e per assenze ingiustificate, si infliggono le
punizioni di cui alle lettere a) e b).
Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola
si infliggono le punizioni di cui alle lettere c) e d).
Per offese al decoro personale, alla religione e alle
istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere
d), e) e f).
Per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o al
corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle
lettere g), h), e i).
Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qualora
concorrano circostanze attenuanti, e avuto riguardo al
profitto e alla precedente condotta, puo' essere inflitta
la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente
stabilito.
In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai
commi precedenti assumano particolare gravita' o abbiano
carattere collettivo, puo' essere inflitta la punizione di
grado immediatamente superiore.
21. L'alunno che incorra nelle punizioni di cui alle
lettere d) e seguenti dell'art. 19 perde il beneficio
dell'esonero dalle tasse.
La sospensione fino al termine delle lezioni importa
l'esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione
di primo esame.
L'esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di
esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni.
L'alunno espulso dall'istituto non e' ammesso, per l'anno
scolastico in corso e per quello successivo, in alcun
istituto Regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o
per sostenervi esami, e, non puo' essere riammesso
all'istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa
deliberazione favorevole del Collegio dei professori.
L'espulsione da tutti gli istituti del Regno ha effetto
per tre anni, e importa, per sempre, il divieto di
inscriversi e di presentarsi ad esami nell'istituto in cui
la punizione fu inflitta.
22. Le punizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19
sono inflitte dal professore; quella di cui alla lettera c)
e' inflitta dal preside, quella di cui alla lettera d) dal
Consiglio di classe.
Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei
professori su proposta del preside o del Consiglio di
classe.
Qualora sia proposta l'applicazione delle punizioni di
cui alle lettere h) e i), il Collegio dei professori, negli
istituti di doppio grado, si adunera' in seduta plenaria.
L'autorita' competente ad infliggere punizioni di un dato
grado puo' sempre infliggere quelle di grado inferiore.
23. Le punizioni di cui alle lettere a), e), g), h) e i)
possono essere pronunciate anche per mancanze commesse
durante le sessioni di esame o nell'intervallo fra le
medesime.
In tal caso esse sono inflitte, rispettivamente, dal
presidente o dalla Commissione di esame, e sono applicabili
anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna.
24. Delle punizioni di cui alle lettere c) e seguenti
dell'art. 19 deve essere data comunicazione al padre, o a
chi ne fa le veci.
Della sospensione superiore a tre giorni e delle
punizioni di cui alle lettere d) e seguenti deve essere
fatta menzione nella pagella scolastica".