Art. 2.
                    Misure di sostegno al reddito
  1.  Sono  prorogati  per  ulteriori  sei  mesi,  a  decorrere dalle
rispettive  scadenze,  anche  in  deroga  alla  normativa  vigente in
materia,  su  richiesta  delle aziende, i trattamenti di integrazione
salariale   di   cui   all'articolo  1,  comma  3,  lettera  a),  del
decreto-legge  20  gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  marzo  1998,  n. 52. La predetta misura puo' essere
concessa  nel limite massimo di L. 1.300.000.000 ed il relativo onere
e'  posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.