Art. 2. Misure di sostegno al reddito 1. Sono prorogati per ulteriori sei mesi, a decorrere dalle rispettive scadenze, anche in deroga alla normativa vigente in materia, su richiesta delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. La predetta misura puo' essere concessa nel limite massimo di L. 1.300.000.000 ed il relativo onere e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.