Art. 2.
  1.  E'  istituita,  per  la  durata massima  di  dodici  mesi,  una
delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana della UEO,
alla quale spetta il compito  di assolvere agli adempimenti necessari
per il buon esito della presidenza stessa.
  2. La  delegazione di cui  al comma 1  e' nominata con  decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con  il Ministro della difesa, ed e'
composta da un funzionario del  Ministero degli affari esteri, che la
dirige  e che  svolge  le  funzioni di  funzionario  delegato di  cui
all'articolo 1, comma 2, e da  un massimo di dieci unita' provenienti
da  amministrazioni  statali  o  enti pubblici,  tramite  distacco  o
collocamento fuori ruolo, di cui due dal Ministero dell'interno.
  3.  Il   trattamento  economico  resta  comunque   a  carico  delle
amministrazioni di provenienza dei componenti.
  4. Al fine di assicurare  la traduzione simultanea degli interventi
durante  le conferenze,  la  traduzione  degli atti  a  verbale ed  i
contatti con le  delegazioni straniere, il capo  della delegazione e'
autorizzato  a stipulare  non  piu' di  cinque  contratti di  diritto
privato, di durata  non superiore a dodici mesi da  esaurire entro il
termine  del  30  giugno  1999.  La  misura  della  remunerazione  e'
stabilita con decreto  del Ministro degli affari  esteri, di concerto
con  il Ministro  del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione
economica,   sulla  base   dei   criteri   correnti  nella   pubblica
amministrazione.
  5. Per  fronteggiare tempestivamente gli  indifferibili adempimenti
connessi  con la  gestione  della presidenza  italiana, i  componenti
dell'ufficio di supporto della  delegazione, dipendenti del Ministero
degli affari  esteri, possono  essere autorizzati,  nel limite  di un
contingente di  venti unita',  a svolgere lavoro  straordinario nella
misura non superiore al venti  per cento dei limiti massimi stabiliti
dalle vigenti disposizioni.