Art. 2. 1. E' istituita, per la durata massima di dodici mesi, una delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana della UEO, alla quale spetta il compito di assolvere agli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa. 2. La delegazione di cui al comma 1 e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della difesa, ed e' composta da un funzionario del Ministero degli affari esteri, che la dirige e che svolge le funzioni di funzionario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, e da un massimo di dieci unita' provenienti da amministrazioni statali o enti pubblici, tramite distacco o collocamento fuori ruolo, di cui due dal Ministero dell'interno. 3. Il trattamento economico resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei componenti. 4. Al fine di assicurare la traduzione simultanea degli interventi durante le conferenze, la traduzione degli atti a verbale ed i contatti con le delegazioni straniere, il capo della delegazione e' autorizzato a stipulare non piu' di cinque contratti di diritto privato, di durata non superiore a dodici mesi da esaurire entro il termine del 30 giugno 1999. La misura della remunerazione e' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri correnti nella pubblica amministrazione. 5. Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti dell'ufficio di supporto della delegazione, dipendenti del Ministero degli affari esteri, possono essere autorizzati, nel limite di un contingente di venti unita', a svolgere lavoro straordinario nella misura non superiore al venti per cento dei limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni.