Art. 2.
               Competenze della sezione amministrativa
  1. La sezione amministrativa, organo  del Ministro per le politiche
agricole, e' una  delle due sezioni in cui e'  articolato il Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e  delle indicazioni geografiche  tipiche dei vini,  e svolge
funzioni amministrative e tecniche connesse  alla materia di cui alla
legge 10 febbraio 1992, n. 164. In particolare:
  a)  riceve  le  istanze  di riconoscimento,  modifica,  revoca  dei
disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (D.O.)
e ad  indicazione geografica  tipica (I.G.T.),  al fine  di acquisire
idonei elementi conoscitivi;
  b) esamina le  istanze con la relativa  documentazione, ne verifica
la legittimita', la completezza e la regolarita' e ne trasmette copia
alla Sezione interprofessionale;
  c)  indice  pubbliche  audizioni  e riunioni  tecniche  alle  quali
partecipano rappresentanti degli enti istituzionali e delle categorie
interessate  di   fronte  ad   una  commissione  costituita   da  due
rappresentanti   della    sezione   interprofessionale,   individuati
nell'ambito della commissione regionale interessata uno dei quali con
funzione   di  presidente   ed   un   rappresentante  della   sezione
amministrativa, designato di volta in  volta dal dirigente capo della
sezione amministrativa, il quale oltre  a far parte della commissione
come componente,  svolge anche funzioni di  segretario verbalizzante,
in quanto  responsabile del procedimento. Alle  pubbliche audizioni e
riunioni tecniche partecipa, ove  ne ravvisi l'opportunita', anche il
dirigente capo della sezione amministrativa o un suo delegato;
  d)   convoca,   in   occasione   delle   riunioni   della   sezione
interprofessionale  del  Comitato,  i  rappresentanti  delle  regioni
interessate;
  e)    esamina    le    deliberazioni   adottate    dalla    sezione
interprofessionale  e   qualora  riscontri   un  caso   di  manifesta
inopportunita'  della  deliberazione  stessa,  rivolge,  su  concorde
avviso   del   direttore   generale  delle   politiche   agricole   e
agroindustriali  nazionali, una  motivata richiesta  di riesame  alla
sezione  interprofessionale. Nei  casi  in cui  accerti  un vizio  di
legittimita'  ha l'obbligo  di  esercitare tutte  le  azioni volte  a
rimuovere il vizio stesso;
  f) effettua  ricognizione periodiche delle  D.O. e delle  I.G.T. al
fine di proporre le modifiche e le revoche previste dall'articolo 17,
comma 8, lettera b) della legge n. 164/1992;
  g) emana, a firma del  dirigente capo della sezione amministrativa,
il  decreto  di  riconoscimento,  di   modifica  o  di  revoca  delle
denominazioni di origine controllata e garantita, delle denominazioni
di origine  controllata e  delle indicazioni geografiche  tipiche dei
vini  e  di  approvazione,  di  modifica o  di  revoca  dei  relativi
disciplinari di produzione;
  h) promuove  iniziative per una migliore  conoscenza e divulgazione
delle   caratteristiche   che   contraddistinguono   i   prodotti   a
denominazione di  origine e ad  indicazione geografica tipica  di cui
alla legge n. 64/1992;
  i) mantiene rapporti con organismi  esteri e nazionali operanti nel
settore delle D.O. e I.G.T.;
  l) collabora  con l'I.C.R.F. e  con gli organismi regionali  per la
tutela dei vini a D.O. e I.G.T.;
  m)  provvede,   con  decreto  del  dirigente   capo  della  sezione
amministrativa, sentita  la sezione interprofessionale  del Comitato,
al riconoscimento  degli organismi  ufficialmente autorizzati  di cui
all'articolo 27 della legge n. 164/1992;
  n) predispone il decreto del Ministro di autorizzazione all'aumento
del  titolo  alcolometrico  volumico   naturale  dei  prodotti  della
vendemmia, secondo il procedimento  previsto dal decreto ministeriale
8 giugno 1995  e ne da comunicazione  alla sezione interprofessionale
del Comitato;
  o) autorizza,  con provvedimento  del dirigente capo  della sezione
amministrativa, sentita la  sezione interprofessionale, le operazioni
di vinificazione e  di elaborazione delle uve, dei mosti  e dei vini,
nonche'  quelle  di  imbottigliamento, affinamento  in  bottiglia  ed
invecchiamento  dei  vini  a  D.O. fuori  delle  zone  di  produzione
previste  per dette  operazioni  dai  corrispondenti disciplinari  di
produzione;
  p)  notifica agli  interessati  le decisioni  sui ricorsi  proposti
avverso   il  giudizio   di  non   idoneita'  della   commissione  di
degustazione in sede  di appello, di cui all'articolo  13 della legge
n. 164/1992;
  q) fornisce  ogni idonea  documentazione agli organi  legittimati a
richiederla,   a   sostegno   delle   deliberazioni   della   sezione
inteprofessionale e dei conseguenti decreti dirigenziali, nei casi di
ricorsi giurisdizionali e di ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica avverso tali deliberazioni e decreti;
  r) provvede  sistematicamente alla divulgazione dei  pareri forniti
dalla sezione interprofessionale;
  s) svolge ogni altro incarico conferitole nell'ambito delle materie
di cui alla legge n. 164/1992.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il  testo del comma 8-bis  dell'art. 17 della legge n.
          164/1992 e' il seguente:
            "8-bis.  Propone anche   d'ufficio, la   modifica o    la
          revoca    delle  denominazioni    di  origine    o    delle
          indicazioni geografiche   tipiche riconosciute e  dei  loro
          disciplinari di produzione".
            -  Il  testo  dell'art.  27 della legge n. 164/1992 e' il
          seguente:
            "Art. 27  (Concorsi enologici). -   1. I    vini  di  cui
          alla   presente   legge,   che   utilizzano  nella  propria
          designazione e presentazione nomi geografici  nei   termini
          e  con  le   modalita'  previsti,   possono patecipare    a
          concorsi    enologici   organizzati   da    enti   definiti
          organismi  ufficialmente    autorizzati  al    rilascio  di
          distinzioni  dal  Ministero    dell'agricoltura   e   delle
          foreste,  sentito  il  Comitato nazionale di  cui  all'art.
          17.
            2.    Le partite   dei   prodotti   di cui   al  comma 1,
          opportunamente individuate  e  controllate,  che    abbiano
          superato i requisiti previsti negli  appositi   regolamenti
          di    concorso,   possono    fregiarsi   di distinzioni nei
          limiti previsti  dal quantitativo di  vino accertato  prima
          del concorso.
            3.  Con    decreto del Ministro  dell'agricoltura e delle
          foreste, di concerto   con   il   Ministro  dell'industria,
          del   commercio   e dell'artigianato, e' adottato, ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto 1988, n. 400,
          il  regolamento  per  la    disciplina  del  riconoscimento
          degli     organismi   di    cui    al    comma  1,    della
          partecipazione    al    concorso    ivi      compresa    la
          composizione     delle  commissioni  di  degustazione,  del
          regolamento di concorso, nonche' del rilascio,     gestione
          e   controllo  del   corretto  utilizzo   delle distinzioni
          attribuite".
            -  Il   testo del decreto  8 giugno 1995  (Autorizzazione
          all'aumento del  titolo  alcolometrico  volumico   naturale
          dei  prodotti  della vendemmia) e' il seguente:
            "Art.  1.  Le  regioni  sono competenti   ad    accertare
          l'effettiva  sussistenza   delle condizioni  climatiche che
          giustificano l'aumento del  titolo  alcolometrico  volumico
          naturale  dei  prodotti  della vendemmia in una determinata
          campagna vitivinicola.
            Art.   2.   L'autorizzazione   all'aumento   del   titolo
          alcolometrico  volumico   naturale   dei   prodotti   della
          vendemmia   e'   concesso    dal  Ministero  delle  risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali  alle  regioni  che  ne
          facciano motivata richiesta.
             La richiesta deve necessariamente contenere:
            la      dichiarazione      della      regione    relativa
          all'accertamento    della  effettiva    sussistenza   delle
          condizioni climatiche  avverse.  Copia della documentazione
          relativa  all'accertamento  rimarra'    in  possesso  della
          regione richiedente;
            i  tipi  di  vini  per    i  quali  si  intende procedere
          all'arricchimento:   vini da tavola, V.Q.P.R.D.  e  vini  a
          base spumante;
              il numero dei gradi che devono essere aggiunti.
            Le    richieste dovranno   pervenire   al Ministero   non
          prima del  10 agosto.
            Tuttavia, in caso di coltivazione di varieta' di  viti  a
          maturazione  precoce   nonche' il   particolare   andamento
          climatico    nelle  aree    di  competenza     lo   rendano
          necessario,  gli   organismi regionali   possono richiedere
          l'autorizzazione   ad   effettuare  le    operazioni     di
          arricchimento anche prima di tale data.
            In    tal   caso   la    richiesta   deve  contenere  una
          circostanziata relazione esplicativa.
            Art.   3.  Il   Ministero  provvedera'   ad  emanare   la
          relativa  autorizzazione  entro  trenta  giorni  decorrenti
          dalla data in cui tale richiesta e' pervenuta".
            -  Il  testo   dell'art.  13  della  legge   n.  164/1992
          (Analisi  chimicofisiche  ed  esame  organolettico),  e' il
          seguente:
            "Art. 13.   - 1. I vini    prodotti  nel  rispetto  delle
          norme  previste  per la  designazione e presentazione delle
          DOCG e delle DOC    e  degli  specifici  disciplinari    di
          produzione,    nella  fase   della produzione, secondo   le
          norme  della   CEE,  ai   fini   dell'utilizzazione   delle
          rispettive   denominazioni   di  origine,    devono  essere
          sottoposti ad una preliminare analisi  chimicofisica  e  ad
          un  esame  organolettico.  Per  i  vini    DOCG,   inoltre,
          l'esame organolettico   deve   essere    ripetuto,  partita
          per   partita,   nella   fase   di   imbottigliamento.   La
          certificazione  positiva    dell'analisi  e  dell'esame  e'
          condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC.
            2.   L'analisi chimicofisica   di cui   al comma    1  e'
          effettuata,   su   richiesta  degli     interessati,  dalla
          competente camera  di commercio, industria, artigianato   e
          agricoltura;    l'esame  organolettico   di cui allo stesso
          comma 1 e'  effettuato, su richiesta degli  interessati  da
          presentare  alla  suddetta camera di commercio, da apposite
          commissioni  di  degustazione  istituite  con  decreto  del
          Ministro   dell'agricoltura   e  delle    foreste    presso
          ciascuna   camera  di  commercio,  industria, artigianato e
          agricoltura detentrice degli   albi dei  vigneti  ai  sensi
          dell'art. 15.
            3.    Le commissioni   di cui  al comma  2 devono  essere
          composte    da  tecnici    ed  esperti    degustatori    in
          rappresentanza  delle   categorie professionali interessate
          alla produzione e   commercializzazione  dei  vini,  scelti
          nell'ambito  degli appositi elenchi  tenuti dalle camere di
          commercio,   industria, artigianato   e  agricoltura.  Esse
          durano  in carica  per un  periodo massimo  di tre  anni; i
          relativi componenti possono essere riconfermati.
            4.   Il Ministro   dell'agricoltura   e  delle    foreste
          istituisce    con  proprio  decreto,   presso il   Comitato
          nazionale  di cui   all'art. 17, commissioni  di    appello
          incaricate     della  revisione    delle  risultanze  degli
          esami       organolettici        rispettivamente        per
          l'Italia  settentrionale,  per    l'Italia centrale   e per
          l'Italia  meridionale e insulare.
            5.  I  giudizi  delle   commissioni   di   appello   sono
          definitivi.
            6.  Con    decreto del Ministro  dell'agricoltura e delle
          foreste, su parere conforme del Comitato nazionale  di  cui
          all'art.  17,  sentita  la  Conferenza  permanente    per i
          rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le province  autonome
          di Trento e  di Bolzano  di cui all'art.  12 della legge 23
          agosto 1988,  n. 400,  e' adottato  ai sensi  dell'art. 17,
          comma    3,  della    stessa    legge    n.  400/1988,   il
          regolamento  per    la  disciplina  delle    operazioni  di
          prelievo         dei    campioni    e        degli    esami
          analiticoorganolettici,       nonche'       per          il
          funzionamento   delle commissioni di degustazione istituite
          presso  le  camere di commercio, industria,  artigianato  e
          agricoltura   e  di  quelle  di  appello, stabilendo  anche
          i  termini per l'effettuazione dei  prelievi e degli esami.
            7.  Il  Ministro  dell'agricoltura  e    delle foreste di
          concerto con il Ministro del commercio  con  l'estero,  con
          apposito  decreto  emana  norme riguardanti i controlli cui
          devono  essere sottoposti i vini italiani prima  di  essere
          esportati  e  quelli  presenti sul   mercato estero. Con lo
          stesso  decreto  sono  stabilite   le   occorrenti   misure
          per    la protezione delle  denominazioni di  origine dalle
          imitazioni   e dalle usurpazioni  che  possano  verificarsi
          all'estero.
            8.  Fino  all'istituzione delle commissioni  previste dai
          commi 2 e 4 e all'emanazione  del regolamento   di  cui  al
          comma  6,  continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
          in materia".