Art. 2. Competenze della sezione amministrativa 1. La sezione amministrativa, organo del Ministro per le politiche agricole, e' una delle due sezioni in cui e' articolato il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e svolge funzioni amministrative e tecniche connesse alla materia di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164. In particolare: a) riceve le istanze di riconoscimento, modifica, revoca dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (D.O.) e ad indicazione geografica tipica (I.G.T.), al fine di acquisire idonei elementi conoscitivi; b) esamina le istanze con la relativa documentazione, ne verifica la legittimita', la completezza e la regolarita' e ne trasmette copia alla Sezione interprofessionale; c) indice pubbliche audizioni e riunioni tecniche alle quali partecipano rappresentanti degli enti istituzionali e delle categorie interessate di fronte ad una commissione costituita da due rappresentanti della sezione interprofessionale, individuati nell'ambito della commissione regionale interessata uno dei quali con funzione di presidente ed un rappresentante della sezione amministrativa, designato di volta in volta dal dirigente capo della sezione amministrativa, il quale oltre a far parte della commissione come componente, svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, in quanto responsabile del procedimento. Alle pubbliche audizioni e riunioni tecniche partecipa, ove ne ravvisi l'opportunita', anche il dirigente capo della sezione amministrativa o un suo delegato; d) convoca, in occasione delle riunioni della sezione interprofessionale del Comitato, i rappresentanti delle regioni interessate; e) esamina le deliberazioni adottate dalla sezione interprofessionale e qualora riscontri un caso di manifesta inopportunita' della deliberazione stessa, rivolge, su concorde avviso del direttore generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, una motivata richiesta di riesame alla sezione interprofessionale. Nei casi in cui accerti un vizio di legittimita' ha l'obbligo di esercitare tutte le azioni volte a rimuovere il vizio stesso; f) effettua ricognizione periodiche delle D.O. e delle I.G.T. al fine di proporre le modifiche e le revoche previste dall'articolo 17, comma 8, lettera b) della legge n. 164/1992; g) emana, a firma del dirigente capo della sezione amministrativa, il decreto di riconoscimento, di modifica o di revoca delle denominazioni di origine controllata e garantita, delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e di approvazione, di modifica o di revoca dei relativi disciplinari di produzione; h) promuove iniziative per una migliore conoscenza e divulgazione delle caratteristiche che contraddistinguono i prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica di cui alla legge n. 64/1992; i) mantiene rapporti con organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle D.O. e I.G.T.; l) collabora con l'I.C.R.F. e con gli organismi regionali per la tutela dei vini a D.O. e I.G.T.; m) provvede, con decreto del dirigente capo della sezione amministrativa, sentita la sezione interprofessionale del Comitato, al riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati di cui all'articolo 27 della legge n. 164/1992; n) predispone il decreto del Ministro di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, secondo il procedimento previsto dal decreto ministeriale 8 giugno 1995 e ne da comunicazione alla sezione interprofessionale del Comitato; o) autorizza, con provvedimento del dirigente capo della sezione amministrativa, sentita la sezione interprofessionale, le operazioni di vinificazione e di elaborazione delle uve, dei mosti e dei vini, nonche' quelle di imbottigliamento, affinamento in bottiglia ed invecchiamento dei vini a D.O. fuori delle zone di produzione previste per dette operazioni dai corrispondenti disciplinari di produzione; p) notifica agli interessati le decisioni sui ricorsi proposti avverso il giudizio di non idoneita' della commissione di degustazione in sede di appello, di cui all'articolo 13 della legge n. 164/1992; q) fornisce ogni idonea documentazione agli organi legittimati a richiederla, a sostegno delle deliberazioni della sezione inteprofessionale e dei conseguenti decreti dirigenziali, nei casi di ricorsi giurisdizionali e di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avverso tali deliberazioni e decreti; r) provvede sistematicamente alla divulgazione dei pareri forniti dalla sezione interprofessionale; s) svolge ogni altro incarico conferitole nell'ambito delle materie di cui alla legge n. 164/1992.
Note all'art. 2: - Il testo del comma 8-bis dell'art. 17 della legge n. 164/1992 e' il seguente: "8-bis. Propone anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione". - Il testo dell'art. 27 della legge n. 164/1992 e' il seguente: "Art. 27 (Concorsi enologici). - 1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalita' previsti, possono patecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17. 2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonche' del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite". - Il testo del decreto 8 giugno 1995 (Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia) e' il seguente: "Art. 1. Le regioni sono competenti ad accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni climatiche che giustificano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia in una determinata campagna vitivinicola. Art. 2. L'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia e' concesso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni che ne facciano motivata richiesta. La richiesta deve necessariamente contenere: la dichiarazione della regione relativa all'accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni climatiche avverse. Copia della documentazione relativa all'accertamento rimarra' in possesso della regione richiedente; i tipi di vini per i quali si intende procedere all'arricchimento: vini da tavola, V.Q.P.R.D. e vini a base spumante; il numero dei gradi che devono essere aggiunti. Le richieste dovranno pervenire al Ministero non prima del 10 agosto. Tuttavia, in caso di coltivazione di varieta' di viti a maturazione precoce nonche' il particolare andamento climatico nelle aree di competenza lo rendano necessario, gli organismi regionali possono richiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data. In tal caso la richiesta deve contenere una circostanziata relazione esplicativa. Art. 3. Il Ministero provvedera' ad emanare la relativa autorizzazione entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui tale richiesta e' pervenuta". - Il testo dell'art. 13 della legge n. 164/1992 (Analisi chimicofisiche ed esame organolettico), e' il seguente: "Art. 13. - 1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimicofisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase di imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame e' condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC. 2. L'analisi chimicofisica di cui al comma 1 e' effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 e' effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15. 3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito degli appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati. 4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'art. 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare. 5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi. 6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n. 400/1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analiticoorganolettici, nonche' per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami. 7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero. 8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia".