Art. 3.
                  Capo della sezione amministrativa
                       e capo della segreteria
  1. Alla  sezione amministrativa  ed alla segreteria  organizzata al
suo interno, e' preposto il capo della sezione amministrativa e della
segreteria, con qualifica di dirigente.
  2. Il predetto  dirigente oltre ad essere responsabile  di tutte le
attribuzioni  di  cui all'articolo  2:  assiste  alle riunioni  della
sezione  interprofessionale;  segnala  al  direttore  generale  delle
politiche  agricole ed  agroindustriali  nazionali  i nominativi  dei
funzionari  da  designare  come  segretario  effettivo  e  segretario
supplente    in    occasione    delle    riunioni    della    sezione
interprofessionale;   svolge   ogni   altro   incarico   conferitogli
nell'ambito delle materie di cui alla legge n. 164/1992.