Art. 3. Capo della sezione amministrativa e capo della segreteria 1. Alla sezione amministrativa ed alla segreteria organizzata al suo interno, e' preposto il capo della sezione amministrativa e della segreteria, con qualifica di dirigente. 2. Il predetto dirigente oltre ad essere responsabile di tutte le attribuzioni di cui all'articolo 2: assiste alle riunioni della sezione interprofessionale; segnala al direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali i nominativi dei funzionari da designare come segretario effettivo e segretario supplente in occasione delle riunioni della sezione interprofessionale; svolge ogni altro incarico conferitogli nell'ambito delle materie di cui alla legge n. 164/1992.