IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  22  febbraio  1994, n.  146,  ed  in  particolare
l'articolo 50,  il quale  stabilisce che,  con la  procedura prevista
dall'articolo 4,  comma 5, della legge  9 marzo 1989, n.  86, possono
essere emanate  norme regolamentari per  rivedere la produzione  e la
commercializzazione dei  prodotti alimentari conservati e  non, anche
se disciplinati con legge;
   Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
  Visto  il  decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n. 504,  ed  in
particolare l'articolo 35, comma  1, ultimo capoverso, concernente la
definizione di grado Plato;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
  Visto il  decreto del Ministro  della sanita' 27 febbraio  1996, n.
209;
  Ritenuta  la necessita'  di  modificare  alcune disposizioni  della
legge 16 agosto  1962, n. 1354, allo scopo di  adeguare la disciplina
sulla birra alle nuove metodo-
  logie tecniche di produzione e  di conformarla alla legislazione di
altri  Paesi  membri  dell'Unione   europea,  assicurando  la  libera
circolazione del prodotto;
  Vista  la notifica  alla Commissione  europea effettuata,  ai sensi
della  direttiva del  Consiglio  del 29  marzo  1983, n.  83/189/CEE,
modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997;
  Udito  il parere  dei Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
seduta del 18 giugno 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato,  di
concerto con  i Ministri della  sanita', per le politiche  agricole e
delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  L'articolo  1  della  legge  16  agosto  1962,  n.  1354,  come
sostituito  dall'articolo  1 della  legge  16  luglio 1974,  n.  329,
modificato dall'articolo  1 della  legge 17 aprile  1989, n.  141, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1. -   1. La denominazione "birra" e'  riservata al prodotto
ottenuto  dalla fermentazione  alcolica  con  ceppi di  saccharomyces
carlsbergensis o  di saccharomyces  cerevisiae di un  mosto preparato
con malto, anche torrefatto, di orzo  o di frumento o di loro miscele
ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
  2. La  fermentazione alcolica del  mosto puo' essere  integrata con
una fermentazione lattica.
  3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti
di  malto  torrefatto  e  degli additivi  alimentari  consentiti  dal
decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.
  4. Il malto di orzo o  di frumento puo' essere sostituito con altri
cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con
materie  prime amidacee  e zuccherine  nella misura  massima del  40%
calcolato sull'estratto secco del mosto.".
 
                                  Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine di facilitare    la  lettura    delle
          disposizioni    di  legge    modificate  o  alle   quali e'
          operato   il   rinvio. Restano   invariati   il valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  87,  comma  quinto,  della  Costituzione e' il
          seguente:
            "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica ... (Omissis).
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
             (Omissis)".
            -    Il comma   2 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo  ordinamento    della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  come modificato
          dall'art.  17, comma 27, della legge 15 maggio  1997,    n.
          127,    prevede  che  con    decreto del   Presidente della
          Repubblica,  previa  deliberazione  del     Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il   parere   del   Consiglio  di  Stato
          che   deve   pronunciarsi   entro  quarantacinque    giorni
          dalla   richiesta,   possano    essere  emanati regolamenti
          per la  disciplina delle materie, non   coperte da  riserva
          assoluta  di  legge  prevista  dalla   Costituzione, per le
          quali le  leggi  della      Repubblica,        autorizzando
          l'esercizio     della   potesta' regolamentare del Governo,
          determinano  le norme generali regolatrici della  materia e
          dispongono l'abrogazione  delle norme  vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
            - Il testo  dell'art. 4, comma 5,   della legge  9  marzo
          1989,  n.  86 (Norme     generali   sulla    partecipazione
          dell'Italia    al  processo normativo comunitario  e  sulle
          procedure  di  esecuzione  degli obblighi comunitari) e' il
          seguente:
            "Art. 4 (Attuazione   in via regolamentare).  -  5.    Il
          regolamento di attuazione e' adottato secondo le  procedure
          di cui all'art. 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei  Ministri,
          o    del  Ministro   per il   coordinamento delle politiche
          comunitarie da lui delegato,  entro quattro mesi dalla data
          di entrata  in vigore della  legge comunitaria.  In  questa
          ipotesi  il  parere del   Consiglio di   Stato deve  essere
          espresso  entro quaranta giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine  il  regolamento  e' emanato anche in mancanza
          di detto parere".
            -  Il testo dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n.
          146, e' il seguente:
            "Art. 50   (Regolamentazione dei  prodotti).    -  1.  Il
          Governo  emana, con uno o  piu' regolamenti, norme intese a
          rivedere  e riordinare la materia   della  produzione     e
          commercializzazione  dei   prodotti alimentari conservati e
          non, anche se disciplinata con legge.
            2. I regolamenti  di cui al comma 1 sono  adottati con la
          procedura  prevista  dall'art.  4,  comma  5, della legge 9
          marzo 1989, n. 86.
            3.    La     disciplina     della       produzione      e
          commercializzazione    dei prodotti alimentari conservati o
          trasformati:
            a) si conforma ai principi  e    alle  norme  di  diritto
          comunitario   con   particolare   riferimento  alla  libera
          circolazione delle merci, tenuto  conto  dell'art.  36  del
          Trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
            b)   tutela     gli  interessi    relativi  alla  salute,
          all'ambiente,  alla  protezione  del  consumatore  e   alla
          qualita'  dei  prodotti,  alla sanita' degli animali  e dei
          vegetali,   nel rispetto dei    principi  ispiratori  della
          legislazione vigente.
            4.  In  applicazione di quanto   stabilito al comma 1, le
          disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale  di
          cui  alla  lettera  a)  del comma 3 saranno abrogate oppure
          modificate o sostituite in attuazione della norma  generale
          di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
            5.  I  regolamenti di  cui al  comma 1  possono demandare
          a decreti ministeriali, da adottare  ai sensi dell'art. 17,
          commi 3   e 4, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  la
          emanazione di regole tecniche".
            -    La  legge   16 agosto   1962,   n. 1354  (Disciplina
          igienica  della produzione e del commercio della birra), e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 17 settembre
          1962.
            - Il decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
          1988,  n.  236 (Attuazione della  direttiva CEE,  n. 80/778
          concernente  la qualita' delle acque destinate  al  consumo
          umano,  ai sensi   dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152  del
          30 giugno 1988.
            -  Il  decreto  legislativo  25    gennaio  1992,  n. 107
          (Attuazione  delle  direttive    88/388/CEE  e    91/71/CEE
          relative    agli  aromi   destinati ad essere impiegati nei
          prodotti alimentari  ed ai materiali di base  per  la  loro
          preparazione),   e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
          39 del 17 febbraio 1992.
            - Il  decreto  legislativo  27    gennaio  1992,  n.  109
          (Attuazione  delle  direttive    89/395/CEE  e   89/396/CEE
          concernenti l'etichettatura,   la presentazione   e      la
          pubblicita'     dei  prodotti   alimentari),  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
            -    Il testo   dell'art.   35,   comma 1,   del  decreto
          legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente:
            "Art.  35 (Accertamento  dell'accisa   sulla birra).    -
          1.  Ai   fini dell'accertamento   dell'accisa sulla  birra,
          per  prodotto finito  si intende la birra nelle  condizioni
          in  cui  viene  immessa  in consumo. Il volume di  ciascuna
          partita  di birra da   sottoporre a    tassazione  e'  dato
          dalla   somma   dei   volumi   nominali   degli  imballaggi
          preconfezionati e dei   volumi  nominali  dichiarati  degli
          altri  contenitori utilizzati per  il  condizionamento:  il
          volume  cosi'  ottenuto,  espresso   in ettolitri,    viene
          arrotondato al  litro,  computando  per intero  le frazioni
          superiori al  mezzo litro.  Per grado  Plato si  intende la
          quantita'  in   grammi di  estratto secco contenuto  in 100
          grammi del mosto da cui la birra  e' derivata; la ricchezza
          saccarometrica cosi' ottenuta   viene arrotondata    ad  un
          decimo  di  grado, trascurando  le frazioni di grado pari o
          inferiori a 5 centesimi, e  computando  per  un  decimo  di
          grado quelle superiori".
            -  Il  decreto    legislativo  26  maggio  1997, n.   155
          (Attuazione  delle  direttive    93/43/CEE,  e      96/3/CE
          concernenti     l'igiene  dei    prodotti  alimentari),  e'
          pubblic ato nella  Gazzetta Ufficiale n. 136  del 13 giugno
          1997.
            - Il  decreto del Ministro della    sanita'  27  febbraio
          1996,    n. 209 (Regolamento   concernente   la  disciplina
          degli  additivi  alimentari consentiti nella   preparazione
          e  per  la    conservazione  delle  sostanze  alimentari in
          attuazione delle direttive n.  94/34/CE,  n.  94/35/CE,  n.
          94/36/CE,  n.    95/2/CE  e   n. 95/31/CE),   e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1996.
            -  La direttiva  del Consiglio  del 29  marzo 1983,    n.
          83/189/CEE,  modificata  dalla direttiva n. 88/182/CEE,  in
          data 14 ottobre 1997 e' stata attuata dalla legge 21 giugno
          1986, n. 317 (Attuazio ne, della direttiva n.    83/189/CEE
          relativa  alla procedura  di informazione nel settore delle
          norme e' delle regolamentazioni tecniche), il cui testo  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 151 del 2 luglio
          1986.
           Nota all'art. 1:
            -  Il  testo dell'art.  1  della  legge  16  agosto 1962,
          n.   1354  (Disciplina  igienica  della  produzione  e  del
          commercio della birra) e' il seguente:
            "Art.    1. -  La denominazione  "birra" e'  riservata al
          prodotto ottenuto   dalla   fermentazione     con     ceppi
          di      saccharomyces,  carlsbergensis,  o di saccharomyces
          cerevisiae dei mosti preparati  con  malto  di  orzo  anche
          torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.
            Il  luppolo  puo'  essere  utilizzato   anche in polvere,
          sotto forma di estratti o di concentrati.
            Il  Ministro per   la sanita',   con  proprio    decreto,
          stabilisce    le  caratteristiche   ed   i   requisiti   di
          purezza  dei  prodotti  innanzi indicati,  ne definisce  le
          modalita'   di  lavorazione    e  prescrive    i  necessari
          controlli per le varie fasi di produzione.
            Il  malto  d'orzo    puo' essere sostituito con malto  di
          frumento, con riso o  con altri   cereali anche    rotti  o
          macinati   o sotto  forma di fiocchi, fino alla percentuale
          massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del
          cereale impiegato".