Art. 2. Denominazione di vendita 1. L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. La denominazione "birra analcolica" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%. 2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%. 3. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non e' inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non e' inferiore a 14,5. 4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), e' il seguente: "Art. 2. - 1. La denominazione "birra analcolica" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e non superiore a 8. 2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 5 e non superiore a 11. 3. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume superiore a 11; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado saccarometrico in volume e' superiore a 13 e "birra doppio maltose" se il grado saccarometrico in volume e' superiore a 15".