Art. 2.
                       Denominazione di vendita
  1.  L'articolo  2  della  legge  16  agosto  1962,  n.  1354,  come
sostituito  dall'articolo 2  della legge  17 aprile  1989, n.  241, e
dall'articolo 19 del decreto legislativo  27 gennaio 1992, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  2.  - 1. La denominazione "birra analcolica" e' riservata al
prodotto con grado Plato non inferiore a  3 e non superiore a 8 e con
titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
  2.  La  denominazione  "birra    leggera"  o   "birra   light"   e'
riservata  al prodotto  con  grado  Plato non  inferiore  a  5 e  non
superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2%
e non superiore a 3,5%.
  3.  La   denominazione "birra" e'  riservata al prodotto  con grado
Plato superiore a 10,5 e  con titolo alcolometrico volumico superiore
a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale"  se  il
grado  Plato   non e' inferiore a  12,5 e "birra doppio  malto" se il
grado Plato non e' inferiore a 14,5.
  4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi,
o altri  ingredienti alimentari caratterizzanti, la  denominazione di
vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.".
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  testo dell'art.  2  della  legge  16  agosto 1962,
          n.   1354 (Disciplina igienica    della  produzione  e  del
          commercio della birra), e' il seguente:
            "Art.  2.  -  1.  La  denominazione "birra analcolica" e'
          riservata al prodotto con grado   saccarometrico in  volume
          non inferiore a  3 e non superiore a 8.
            2.    La   denominazione   "birra    leggera"   o  "birra
          light"    e'  riservata    al    prodotto    con      grado
          saccarometrico    in    volume    non  inferiore  a 5 e non
          superiore a 11.
            3. La  denominazione "birra" e'   riservata  al  prodotto
          con  grado  saccarometrico in  volume superiore a  11; tale
          prodotto   puo' essere denominato "birra  speciale"  se  il
          grado  saccarometrico  in volume e' superiore a 13 e "birra
          doppio maltose" se il grado  saccarometrico  in  volume  e'
          superiore a 15".