Art. 3.
                               Divieti
  1. L'articolo 4 della legge 16  agosto 1962, n. 1354, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  4.  - 1.  E'  vietato  aggiungere  alla birra  o,  comunque,
impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.
  2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi
meccanici o sostanze innocue.
  3. Il Ministro  della sanita', sentiti i Ministri  per le politiche
agricole, dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  e delle
finanze,  puo'   autorizzare  l'impiego  di  altri   ingredienti  non
contemplati negli articoli 1 e 2.".
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il  testo dell'art.  4  della  legge  16  agosto 1962,
          n.    1354  (Disciplina  igienica  della  produzione  e del
          commercio della birra) e' il seguente:
             "Art. 4. - E' vietato nella preparazione della birra:
            a)  impiegare sostanze  amidacee  o aggiungere  ai  mosti
          di  birra zuccheri o succhi di frutta,  salvo  il  disposto
          dell'art. 1;
            b)  colorare  la  birra  con  sostanze  diverse da quelle
          provenienti dal malto d'orzo torrefatto;
            c)   aggiungere alla    birra  additivi,    salvo  quelli
          autorizzati   dal   Ministero  della     sanita'  ai  sensi
          dell'art. 5, primo  comma, lettera g), e dell'art. 22 della
          legge 30 aprile 1962, n. 283;
            d)  aggiungere   alla  birra  o,  comunque,     impiegare
          nella    sua preparazione alcool,   sostanze schiumogene  o
          sostanze  amare diverse dal luppolo;
            e)  impiegare ogni  eventuale altra   sostanza, il    cui
          uso    non sia stato   specificatamente   autorizzato   dal
          Ministro    per    la     sanita',  sentiti   i   Ministeri
          dell'agricoltura    e  delle  foreste, dell'industria e del
          commercio e delle  finanze,    ciascuno  per  la  parte  di
          rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanita'.
            Per  la chiarificazione  della  birra  debbono impiegarsi
          soltanto  mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai
          sensi della lettera e) del presente articolo".