Art. 3. Divieti 1. L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene. 2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue. 3. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, puo' autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) e' il seguente: "Art. 4. - E' vietato nella preparazione della birra: a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'art. 1; b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto; c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera g), e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo; e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanita', sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanita'. Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo".