Art. 5.
                          Norma transitoria
  1.  Sono   consentite,  fino   all'esaurimento  delle   scorte,  il
confezionamento e la commercializzazione della birra giacente e della
birra in  corso di  lavorazione alla  data di  entrata in  vigore del
presente regolamento,  purche' conformi alle  precedenti disposizioni
normative.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 giugno 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bersani, Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                   Bindi, Ministro della sanita'
                                   Pinto,  Ministro  per le politiche
                                  agricole
                                   Visco, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 28