Art. 10.
                     (Fatto commesso all'estero)
1. L'articolo 604 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.  604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa
sezione,  nonche'  quelle  previste  dagli articoli 609-bis, 609-ter,
609-  quater e 609-quinquies, si applicano altresi quando il fatto e'
commesso  all'estero  da  cittadino  italiano,  ovvero  in  danno  di
cittadino  italiano,  ovvero  da  cittadino straniero in concorso con
cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero e'
punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena
della  reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi
e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".