Art. 11.
                 (Arresto obbligatorio in flagranza)
1.  All'articolo  380,  comma  2, lettera d), del codice di procedura
penale,  dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ",
delitto  di  prostituzione  minorile  previsto dall'articolo 600-bis,
primo  comma,  delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
600-ter,  commi  primo  e secondo, e delitto di iniziative turistiche
volte   allo   sfruttamento  della  prostituzione  minorile  previsto
dall'articolo 600-quinquies".