Art. 13.
                     (Disposizioni processuali)
1.  Nell'articolo  33-bis  del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al
comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le
seguenti:  "da  600-bis  a  600-sexies  puniti  con la reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni,".
2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma
1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  La  stessa disposizione si applica quando si procede per uno
dei  reati  previsti  dagli  articoli  600-bis, primo comma, 600-ter,
600-quater,   600-quinquies,   609-bis,   609-ter,   609-quater,  609
quinquies  e  609-octies  del  codice  penale,  se  l'esame richiesto
riguarda un testimone minore degli anni sedici".
3.  All'articolo  392,  comma  1-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli"
sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,".
4.  All'articolo  398,  comma  5-bis, del codice di procedura penale,
dopo  le  parole:  "ipotesi  di  reato  previste dagli articoli" sono
inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".
5.  All'articolo  472,  comma  3-bis, del codice di procedura penale,
dopo  le  parole:  "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6.  All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4,
sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.  Si  applicano,  se  una  parte  lo  richiede  ovvero  se  il
presidente  lo  ritiene  necessario, le modalita' di cui all'articolo
398, comma 5-bis.
4-ter.  Quando  si  procede per i reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter,  600-quater,  600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies  del  codice  penale, l'esame del minore vittima del reato
viene  effettuato,  su  richiesta  sua  o del suo difensore, mediante
l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".
7.  All'articolo  609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le
parole:  "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".