Art. 14.
                      (Attivita' di contrasto)

  1.  Nell'ambito  delle  operazioni  disposte  dal  questore  o  dal
responsabile   di   livello   almeno  provinciale  dell'organismo  di
appartenenza,  gli  ufficiali  di polizia giudiziaria delle strutture
specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela
dei  minori,  ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti
di   criminalita'   organizzata,   possono,   previa   autorizzazione
dell'autorita'  giudiziaria,  al  solo  fine di acquisire elementi di
prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter,  commi  primo,  secondo  e terzo, e 600-quinquies del codice
penale,  introdotti  dalla  presente  legge,  procedere  all'acquisto
simulato  di  materiale  pornografico  e  alle  relative attivita' di
intermediazione,  nonche'  partecipare  alle iniziative turistiche di
cui  all'articolo  5  della  presente  legge.  Dell'acquisto  e' data
immediata  comunicazione  all'autorita'  giudiziaria  che  puo',  con
decreto  motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle
indagini.
  2.  Nell'ambito  dei  compiti  di  polizia delle telecomunicazioni,
definiti  con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge
31  luglio  1997,  n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza  e  la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge,
su richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita',
le  attivita'  occorrenti  per  il  contrasto dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo,
e  600-quinquies  del  codice  penale  commessi mediante l'impiego di
sistemi  informatici  o  mezzi  di  comunicazione  telematica  ovvero
utilizzando  reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal
fine,  il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di copertura,
anche  per  attivare  siti  nelle  reti, realizzare o gestire aree di
comunicazione  o  scambio  su  reti  o sistemi telematici, ovvero per
partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con
le  medesime  finalita'  le attivita' di cui al comma 1 anche per via
telematica.
  3.  L'autorita'  giudiziaria  puo', con decreto motivato, ritardare
l'emissione   o   disporre   che   sia   ritardata  l'esecuzione  dei
provvedimenti  di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario
per    acquisire    rilevanti    elementi   probatori,   ovvero   per
l'individuazione  o  la  cattura  dei responsabili dei delitti di cui
agli  articoli  600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e
terzo,  e  600- quinquies del codice penale. Quando e' identificata o
identificabile  la  persona  offesa  dal  reato,  il provvedimento e'
adottato  sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale
per  i  minorenni  nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente
dimora.
  4.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  affidare  il materiale o i beni
sequestrati   in  applicazione  della  presente  legge,  in  custodia
giudiziale con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che
ne  facciano  richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di
cui al presente articolo.