Art. 15.
                       (Accertamenti sanitari)
1.  All'articolo  16,  comma  1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66,
dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, secondo comma,".
 
           Nota all'art. 15:
            - Il testo   del comma 1 dell'art. 16  della    legge  15
          febbraio  1996,  n.    66  (Norme    contro  la    violenza
          sessuale),  cosi' come  modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
            "1. L'imputato per  i  delitti    di  cui  agli  articoli
          600-bis,  secondo  comma,  609-bis, 609-ter,   609-quater e
          609- octies   del codice penale e'   sottoposto,    con  le
          forme      della      perizia,  ad     accertamenti     per
          l'individuazione di patologie  sessualmente  trasmissibili,
          qualora  le  modalita' del   fatto possano   prospettare un
          rischio  di trasmissione delle patologie medesime".