Art. 15. (Accertamenti sanitari) 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".
Nota all'art. 15: - Il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609- octies del codice penale e' sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalita' del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime".