Art. 16.
                     (Comunicazioni agli utenti)
1.  Gli  operatori  turistici  che  organizzano  viaggi  collettivi o
individuali  in  Paesi  esteri  hanno  obbligo,  per  un  periodo non
inferiore  a  tre  anni  decorrenti  dalla data di cui al comma 2, di
inserire  in  maniera  evidente  nei  materiali  propagandistici, nei
programmi  o,  in  mancanza  dei  primi,  nei  documenti  di  viaggio
consegnati  agli  utenti,  nonche'  nei  propri  cataloghi generali o
relativi    a   singole   destinazioni,   la   seguente   avvertenza:
"Comunicazione  obbligatoria  ai  sensi dell'articolo ... della legge
...  n. ... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i
reati  inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche
se gli stessi sono commessi all'estero".
2.  Quanto  prescritto  nel  comma  1  si  applica con riferimento ai
materiali  illustrativi  o  pubblicitari  o  ai  documenti utilizzati
successivamente  al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
3.  Gli  operatori  turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1
sono  assoggettati  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dieci milioni.