Art. 17. 
                    (Attivita' di coordinamento) 
 
  1. Sono attribuite alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997,  n.  285,  le
funzioni  di  coordinamento  delle  attivita'  svolte  da  tutte   le
pubbliche amministrazioni,  relative  alla  prevenzione,  assistenza,
anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale
e dall'abuso sessuale.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita'  svolta
ai sensi del comma 3. 
  2. Le multe irrogate,  le  somme  di  denaro  confiscate  e  quelle
derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi  della  presente
legge sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate  su  un  apposito  fondo  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  destinate,
nella misura di  due  terzi,  a  finanziare  specifici  programmi  di
prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori  degli
anni diciotto vittime dei  delitti  di  cui  agli  articoli  600-bis,
600-ter, 600-quater e 600-quinquies  del  codice  penale,  introdotti
dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente  legge.  La  parte
residua  del  fondo  e'   destinata,   nei   limiti   delle   risorse
effettivamente disponibili, al recupero di coloro  che,  riconosciuti
responsabili dei delitti previsti  dagli  articoli  600-bis,  secondo
comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri: 
    a)  acquisisce  dati  e  informazioni,  a  livello  nazionale  ed
internazionale,  sull'attivita'  svolta  per  la  prevenzione  e   la
repressione e sulle strategie di contrasto programmate  o  realizzate
da altri Stati; 
    b) promuove, in collaborazione con  i  Ministeri  della  pubblica
istruzione,  della  sanita',   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica, di  grazia  e  giustizia  e  degli  affari
esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti  sociali,  sanitari  e
giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; 
    c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli
organismi comunitari e internazionali aventi compiti  di  tutela  dei
minori dallo sfruttamento sessuale. 
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai  commi  1  e  3  e'
autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al  relativo  onere
si fa fronte mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  per   l'anno   1998,   allo   scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione economica e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Il Ministro dell'interno, in virtu'  dell'accordo  adottato  dai
Ministri di giustizia europei in data 27  settembre  1996,  volto  ad
estendere la competenza di EUROPOL anche  ai  reati  di  sfruttamento
sessuale di minori, istituisce, presso  la  squadra  mobile  di  ogni
questura, una unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente  il
compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata
dalla presente legge. 
  6. Il Ministero dell'interno  istituisce  altresi  presso  la  sede
centrale della questura un nucleo di polizia  giudiziaria  avente  il
compito di raccogliere tutte le informazioni relative  alle  indagini
nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle  con  le
sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei. 
  7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria  sono
istituiti nei limiti delle  strutture,  dei  mezzi  e  delle  vigenti
dotazioni organiche, nonche' degli stanziamenti iscritti nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno. 
 
           Nota all'art. 17:
            -     La  legge    28  agosto    1997,  n.    285,  reca:
          "Disposizioni per  la promozione    di  diritti    e     di
          opportunita'   per  l'infanzia   e l'adolescenza.".