Art. 18.
                       (Abrogazione di norme)
1.  All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e
successive  modificazioni,  le parole: " di persona minore degli anni
21 o " sono soppresse.
 
           Nota all'art. 18:
            -  Il  testo  del  numero 2)   dell'art. 4 della legge 20
          febbraio 1958, n. 75 (Abolizione  della    regolamentazione
          della prostituzione e lotta contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione    altrui),    cosi'    come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art. 4. - La pena e' raddoppiata:
              1) (Omissis);
            2)  se il  fatto  e' commesso  ai  danni di  persona   in
          istato    di  infermita' o minorazione psichica, naturale o
          provocata;
              (Omissis)".