Art. 18. (Abrogazione di norme) 1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni 21 o " sono soppresse.
Nota all'art. 18: - Il testo del numero 2) dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4. - La pena e' raddoppiata: 1) (Omissis); 2) se il fatto e' commesso ai danni di persona in istato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata; (Omissis)".