Art. 19.
                         (Entrata in vigore)
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick