Art. 2.
                      (Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art.  600-bis.  -  (Prostituzione  minorile). - Chiunque induce alla
prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero
ne  favorisce  o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione
da  sei  a  dodici  anni e con la multa da lire trenta milioni a lire
trecento  milioni.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque  compie  atti  sessuali con un minore di eta' compresa fra i
quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita'
economica,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con
la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un
terzo  se  colui  che  commette il fatto e' persona minore degli anni
diciotto ".
2.  Dopo  l'articolo  25  del  regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835, e' inserito il seguente:
"Art.  25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di
reati   a   carattere   sessuale).  -  1.  Il  pubblico  ufficiale  o
l'incaricato  di  pubblico  servizio,  qualora  abbia  notizia che un
minore   degli  anni  diciotto  esercita  la  prostituzione,  ne  da'
immediata  notizia  alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore
e  puo'  proporre  al  tribunale  per  i  minorenni  la  nomina di un
curatore.  Il  tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili
all'assistenza,  anche  di  carattere  psicologico,  al recupero e al
reinserimento  del  minore.  Nei  casi  di urgenza il tribunale per i
minorenni procede d'ufficio.
2.  Qualora  un  minore  degli  anni  diciotto  straniero,  privo  di
assistenza  in  Italia,  sia  vittima  di uno dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il
tribunale  per  i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui
al   comma   1  e,  prima  di  confermare  i  provvedimenti  adottati
nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle
convenzioni  internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il
Ministero  degli  affari  esteri,  con  le  autorita'  dello Stato di
origine o di appartenenza".
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  regio    decreto-legge  20 luglio 1934, n.   1404,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio  1935,
          n.  835,  reca:  "Istituzione e funzionamento del tribunale
          per i minorenni.".