Art. 3.
                       (Pornografia minorile)
1.   Dopo   l'articolo   600-bis   del   codice   penale,  introdotto
dall'articolo  2,  comma  1,  della  presente  legge,  e' inserito il
seguente:
"Art.  600-ter.  -  (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori
degli  anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o
di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei
a  dodici  anni  e  con  la  multa  da  lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico
di cui al primo comma.
Chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi di cui al primo e al secondo
comma,  con  qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga  o  pubblicizza  il  materiale  pornografico  di cui al primo
comma,   ovvero   distribuisce   o  divulga  notizie  o  informazioni
finalizzate  all'adescamento  o  allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque,  al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e
terzo,  consapevolmente  cede  ad  altri,  anche  a  titolo gratuito,
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei
minori  degli  anni  diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre
anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".