Art. 4.
               (Detenzione di materiale pornografico)
1.   Dopo   l'articolo   600-ter   del   codice   penale,  introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art.  600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque,
al   di   fuori   delle   ipotesi   previste  nell'articolo  600-ter,
consapevolmente  si  procura  o  dispone  di  materiale  pornografico
prodotto  mediante  lo  sfruttamento  sessuale  dei minori degli anni
diciotto  e'  punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa
non inferiore a lire tre milioni".