Art. 4. (Detenzione di materiale pornografico) 1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".