Art. 5.
           (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
                    della prostituzione minorile)
1.   Dopo   l'articolo   600-quater  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della  prostituzione  minorile).  -  Chiunque  organizza o propaganda
viaggi  finalizzati  alla  fruizione  di attivita' di prostituzione a
danno  di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con
la  reclusione  da  sei  a  dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni".